Bonus occupazionale e dimissioni del dipendente

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Secondo la Risoluzione AdE 105/E del 12 ottobre 2010 il credito di imposta è concesso soltanto alle aziende che per il periodo indicato all'articolo 2, comma 545, legge 244/2007 (periodo di sorveglianza), mantengono il livello occupazionale previsto dalla stessa legge; a nulla rilevando le cause che possono comportare una violazione dei limiti minimi: “per non incorrere nella causa di decadenza in esame, quindi, pur non sussistendo la continuità temporale della conservazione del posto di lavoro, rileva la circostanza che in ciascun anno compreso nel biennio o triennio di sorveglianza – da computare a partire dal mese in cui il posto di lavoro agevolato è stato creato – sia conservato, in media annuale, l’incremento occupazionale rilevante realizzato nell'’area svantaggiata”.

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8 Novembre 2010 · Simone di Saintjust




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