Bonus mobili ed elettrodomestici » Il vademecum operativo

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Bonus mobili ed elettrodomestici » Il vademecum operativo

Il Decreto legge sulla stabilità economica e finanziaria per il 2015, ha prorogato il Bonus Mobili fino al 31 dicembre 2015. Il presente Vademecum è stato realizzato per informare il lettore sui recenti chiarimenti di fonte ministeriale e dell'Agenzia delle Entrate relativi alle modalità applicative del Bonus Mobili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge numero 90/2013.

Bonus mobili - Di cosa si tratta

Il decreto legge n.

63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, numero 190) ha prorogato questa detrazione fino al 31 dicembre 2015.

La detrazione del 50% sarà ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Alla detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato affiancato un ulteriore incentivo per l'acquisto di mobili/ arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, fino a un massimo di spesa di 10.000 euro, IVA compresa, con una detrazione del 50% anche in questo caso da ripartire in 10 rate annuali (il bonus di 10.000 euro per gli arredi è ulteriore rispetto al tetto dei 96.000 euro previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio).

In relazione al limite massimo di spesa di 10.000 euro, a titolo esemplificativo: per una spesa di 8.000 euro si possono detrarre 4.000 euro; per una spesa di 14.000 euro si possono detrarre 5.000 euro.

Il bonus mobili è associato solamente alla detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico.

Alle cessioni di arredi non viene applicata nessuna ulteriore agevolazione fiscale (l'aliquota IVA da applicare è quella ordinaria, passata al 22% a partire dal 1 ottobre 2013).

I beneficiari del bonus mobili

Il bonus mobili spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Sono definiti familiari, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

L'arco temporale per fruire del bonus mobili

Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2015 (fa fede la data dell'effettivo pagamento secondo il criterio di cassa).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all'acquisto degli arredi.

I pagamenti dei lavori di ristrutturazione possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi.

I lavori di ristrutturazione devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l'acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

Bonus mobili associato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Hanno diritto al bonus i soggetti che, a far data dal 26 giugno 2012, hanno avviato lavori di recupero del patrimonio edilizio con le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

In particolare, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare numero 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi:

  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all'agevolazione per l'acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell'edificio, quali:
    • a mero titolo di esempio - alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc;
  • di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni);
  • di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l'adeguamento delle altezze del solaio);
  • di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda);
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Ne consegue che ad esempio, una giovane coppia che comprasse un appartamento ristrutturato da una cooperativa potrebbe usufruire del "bonus mobili" per l'arredamento del medesimo.

In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 29/E del 18.09.2013 non appaiono riconducibili agli interventi agevolabili i cosiddetti "mini-lavori", come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l'installazione del corrimano) e gli interventi relativi all'adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...).

L'acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all'arredamento dell'immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina; ciò che conta è che l'immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).

Beni agevolabili con il bonus mobili

L'agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l'acquisto di mobili/arredi e grandi elettrodomestici, come di seguito specificato:

  1. Mobili/Arredi. Rientrano tra gli "arredi" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Sono inclusi nell'agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
  2. Grandi Elettrodomestici. Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
    Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.

Le modalità di pagamento per poter fruire del bonus mobili

Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno: i pagamenti, infatti, devono essere effettuati tramite bonifico dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat).

E' opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l'intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito).

Il bonifico è detto "parlante" quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore.

Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti).

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte.

L'importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell'intervento di recupero edilizio.

È possibile usufruire del bonus mobili anche se i pagamenti vengono effettuati a seguito di finanziamento (es. credito al consumo).

Considerazioni sull'agevolazione bonus mobili

Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del "bonus mobili" ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili.

Le spese sostenute devono essere "documentate", quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

7 Novembre 2013 · Giorgio Valli


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