Bonus mobili per giovani coppie

Agevolazioni fiscali e detrazioni - Bonus mobili per giovani coppie

La legge di stabilità del 2016 ha ampliato le ipotesi in cui è possibile fruire del bonus mobili: infatti, le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16 mila euro.

Bonus mobili per giovani coppie - Chi può beneficiare della detrazione

L’agevolazione, che spetta per le spese sostenute nell’anno 2016, pur presentando sostanziali analogie con il cosiddetto bonus mobili collegato a lavori di ristrutturazione edilizia, si differenzia da quest’ultimo.

Hanno diritto al bonus mobili le coppie coniugate o le coppie conviventi more uxorio da almeno tre anni. Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016.

Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione.

Almeno uno dei componenti la coppia non deve aver superato i 35 anni di età. Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nel cordo del 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

L’unità immobiliare deve essere acquistata a titolo oneroso o gratuito e l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.

L’acquisto dell’unità immobiliare deve essere avvenuta nel 2015 o nel 2016. Per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia, tale destinazione deve sussistere nell'anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale, gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta. In pratica, tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.

Bonus mobili per giovani coppie - Beni agevolabili

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici. L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che maturino i requisiti necessari per fruire della detrazione. Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.

I mobili devono essere nuovi: rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Come già accennato la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16 mila euro.

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute sia da parte di entrambi i componenti la giovane coppia, sia da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia: pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16 mila la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici collegato alle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie. Si può beneficiare di entrambe le agevolazioni solo se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico (non è necessario utilizzare il bonifico soggetto a ritenuta appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia) o carta di debito o credito.

Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute dovranno essere documentate e bisognerà conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti

2 Aprile 2016 · Piero Ciottoli




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