Bonus mobili 2016 » Il nuovo vademecum

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il bonus mobili 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto di arredi, materassi e apparecchi di illuminazione, il Bonus Mobili, con le medesime modalità in vigore per l'anno 2015.

È confermato anche per il 2016 il vincolo della "Riqualificazione del patrimonio immobiliare" (il "Bonus ristrutturazioni", a sua volta agevolato dall'incentivo fiscale del 50%) come condizione indispensabile per ottenere il Bonus Mobili.

Il disegno di legge sulle "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015", varato il 21 maggio 2014, ha definitivamente confermato che è possibile effettuare acquisti di arredi fino a 10 mila euro di spesa usufruendo della detrazione Irpef del 50%, a prescindere dal costo dei lavori di ristrutturazione.

Pertanto, l'importo portato in detrazione per l'acquisto degli arredi, potrà essere anche superiore all'importo portato in detrazione per gli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare. È questo un grande successo dell'azione di lobby delle Associazioni e dei Sindacati della filiera.

Che cos'è il bonus mobili?

La Legge di Stabilità 2016, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione IRPEF nella misura straordinaria del 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (in luogo di quello ordinario di 48.000 euro).

La detrazione del 50% è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Alla detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato affiancato un ulteriore incentivo per l'acquisto di mobili/arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, fino a un massimo di spesa di 10.000 euro, IVA compresa, con una detrazione del 50%.

Anche in questo caso da ripartire in 10 rate annuali (il bonus di 10.000 euro per gli arredi è ulteriore rispetto al tetto dei 96.000 euro previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio).

In relazione al limite massimo di spesa di 10.000 euro, a titolo esemplificativo: per una spesa di 8.000 euro si possono detrarre 4.000 euro; per una spesa di 14.000 euro si possono detrarre 5.000 euro.

Il bonus mobili è associato solamente alla detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico (anch'essa prorogata sino al 31 dicembre 2016).

Alle cessioni di arredi non viene applicata nessuna ulteriore agevolazione fiscale (l'aliquota IVA da applicare è quella ordinaria, passata al 22% a partire dal 1 ottobre 2013).

I beneficiari del bonus mobili

Il bonus mobili spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Sono definiti familiari, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Quando usufruire del bonus mobili

Le spese per gli interventi edilizi che consentono l'accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell'articolo 11 del "Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico") e il 31 dicembre 2016.

Il bonus, infatti, è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2016 (fa fede la data dell'effettivo pagamento secondo il criterio di cassa).

La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all'acquisto degli arredi.

I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi.

I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l'acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 specifica che l'ammontare complessivo di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato la medesima unità immobiliare.

Si deduce pertanto, che il Bonus Mobili non è reiterabile, per la medesima unità immobiliare, in annualità diverse.

Bonus mobili ed interventi di recupero del patrimonio edilizio

Come sopra evidenziato, beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti IRPEF che hanno avviato, a partire dal 6 giugno 2013, lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili.

In particolare, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare numero 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi:

  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all'agevolazione per l'acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell'edificio, quali – a mero titolo di esempio – alloggio del portiere, illuminazione aree comuni,
    lavanderie, sale condominiali, etc;
  • di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso,
    realizzazione di recinzioni);
  • di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l’adeguamento delle altezze del solaio);
  • di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda);
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Ne consegue che l'acquirente di un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del "bonus mobili" per l'arredamento del medesimo.

In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti "mini-lavori", come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l'installazione del corrimano) e gli interventi relativi all'adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...).

L'acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all'arredamento dell'immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina; ciò che conta è che l'immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 considera assimilabili ad interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi di carattere innovativo "di natura edilizia od impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari". Resta in ogni caso inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

La medesima circolare chiarisce che la costruzione di box pertinenziali NON COSTITUISCE intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio e pertanto non consente l'accesso al Bonus Mobili.

I beni agevolabili con il bonus mobili

L'agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.

A) Mobili/Arredi.

Rientrano tra gli "arredi" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Sono inclusi nell'agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

B) Grandi Elettrodomestici

Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.
E' possibile portare in detrazione anche arredi ed elettrodomestici acquistati all'estero, purchè pagati tramite bonifico bancario cosiddetto "parlante", oppure mediante carta di credito o bancomat.

Le spese sostenute dovranno essere documentate attraverso opportuna documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione, di pagamento tramite carta di credito o bancomat, documentazione di addebito su conto corrente), così come le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e non dispone di un conto corrente italiano, il pagamento dovrà essere eseguito attraverso un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario del Bonus Mobili, la causale del versamento e il codice identificativo del fornitore, eventualmente attribuito dal paese estero.

La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti, per essere esibita in sede di controllo.

Come pagare per usufruire del bonus mobili

II pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico "parlante" dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat).

Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E' opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l'intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito).

Il bonifico è detto "parlante" quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore.

In caso di pagamento con carta di credito o bancomat, occorre farsi rilasciare scontrino fiscale riportante l'indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato e, preferibilmente, il codice fiscale dell'acquirente.

Saranno comunque considerati validi ai fini dell'ottenimento del Bonus Mobili anche gli scontrini fiscali senza il codice fiscale dell'acquirente, purchè riportanti i dati dell'esercente e natura qualità e quantità dei beni acquistati.

Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti).

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L'importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell'intervento di recupero edilizio.

È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità.

In questo caso è necessario segnalare al rivenditore l'intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione.

Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del "bonus mobili" ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili.

Le spese sostenute devono essere "documentate", quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

9 Giugno 2014 · Gennaro Andele


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