Bonus bebè – la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per continuare ad accedere al beneficio va presentata entro il 15 gennaio di ogni anno

In base alla normativa vigente, la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata. Ne discende che, sebbene la domanda per il bonus bebè si presenti di regola una sola volta, solitamente nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell'assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per ciascun anno di spettanza del beneficio.

La sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande per il bonus bebè nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell'ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.

Coloro a cui è stata sospesa l'erogazione del bonus bebè nel corso del 2018, perchè, pur avendo in pagamento l'assegno nel 2017, non hanno presentato la DSU minorenni entro il 15 gennaio 2018, possono rimettersi in regola presentando la DSU entro il 31 dicembre 2018.

La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2018 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell'anno 2017.

All'eventuale verificarsi della decadenza, chi abbia presentato domanda nel 2017 e sia ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2019, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell'anno 2018 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della domanda.

Ad esempio, se la nascita del figlio è avvenuta a maggio 2017 ed è stata presentato la DSU minorenni a giugno 2017 e la domanda di assegno a luglio 2017, si percepisce l’assegno fino a dicembre 2017. Chi non ha ancora presentato la DSU minorenni per il 2018 e si è visto sospendere l’erogazione delle mensilità di assegno relative all'anno 2018, può presentare la DSU minorenni entro il 31 dicembre 2018: in questa evenienza, la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2018 arretrate. Tuttavia, va ricordato che la DSU minorenni presentata entro dicembre 2018 ha validità fino al 15 gennaio 2019 e consente l’erogazione dell’assegno solo per le mensilità dell’anno 2018.

Se non si presenta la DSU minorenni entro il 31 dicembre 2018, la domanda di assegno presentata nel 2017 decade e le mensilità dell’anno 2018 non possono più essere corrisposte. In questo caso l'interessato potrà presentare una nuova domanda nell'anno 2019: tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell'anno 2019, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2018.

14 Dicembre 2018 · Lilla De Angelis




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