Bonus per figli appena nati – Decreto ministeriale e nuove disposizioni

Bonus bebè - Quali sono le disposizioni?

Sono Chantal, una ragazza madre di 23 anni: io e il mio compagno non viviamo insieme, ma abbiamo, in comune, un figlio che ha appena tre mesi e vive con me.

Il padre fa il camionista, e visto che è sempre in giro per lavoro, non può mai occuparsene.

Io attualmente lavoro, da precaria, in un call center, otto ore al giorno.

Purtroppo, non riesco, viste le spese, né a pagarmi una baby sitter, né a pagare la quota per l'asilo nido.

A volte mi aiuta mia madre, mentre altre capita addirittura che devo portarlo a lavoro con me.

Vorrei sapere se ci sono dei bonus o delle detrazioni fiscali per chi come me, lavora molte ore, ha un figlio appena nato, ed è in difficoltà economica, in modo di potermi almeno permettere un nido.

Sapete qualcosa in merito?

Bonus bebè - Il decreto ministeriale

Si, ci sono delle novità su questo fronte: da Maggio 2013 dovrebbero partire i contributi introdotti a livello sperimentale dal Ministero del Lavoro, per gli anni 2013/2015, a favore delle mamme che rientrano nel mondo del lavoro al termine del congedo di maternità.

Si tratta di una misura previdenziale sperimentale avviata con la riforma del lavoro Fornero e l'obiettivo è quello di offrire un sostegno per permettere alla madre di usufruire dei servizi per l’infanzia.

Infatti, il 22 dicembre 2012 è stato approvato il decreto del Ministro del Lavoro che dà il via libera al bonus bebè per le mamme lavoratrici.

In rilievo, tra gli altri, l'articolo 4 del decreto, che recita: La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita' e negli undici mesi successivi, ha la facolta' di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge numero 92 del 2012. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia gia' usufruito in parte del congedo parentale.

Quindi, negli undici mesi successivi al periodo di congedo per maternita' la madre potra' chiedere un contributo utilizzabile per la baby sitter o per l'asilo nido.

Il contributo sara' di 300 euro mensili erogabili per massimo sei mesi.

L'importo si riduce per le lavoratrici part time, proporzionalmente rispetto alla ridotta prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono beneficiare del contributo per massimo tre mesi.

Il bonus per il servizio di baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta.

La mamma dovrà però rinunciare, per ogni mese di incentivo, al corrispondente periodo di astensione facoltativa.

Non potranno accedere ai bonus, invece, le madri che sono totalmente esenti dal pagamento delle rette degli asili e nemmeno le genitrici che usufruiscono dei benefici del "Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunita'" .

Per tutte le altre, per poter usufruire dei bonus, la richiesta dovra' essere inoltrata telematicamente su una sezione del sito INPS predisposta.

Le fasi del rilascio prevedono l'apertura di un bando (sempre da parte dell'INPS), con fissazione del termine temporale per la presentazione delle domande.

Successivamente verra' compilata una graduatoria nazionale che terra' conto del valore dell'ISEE dei richiedenti.

Nei 15 giorni successivi le lavoratrici presenti in graduatoria, potranno ritirare il voucher presso le sedi INPS.

Possono fare la domanda, e quindi partecipare al bando, anche le future madri la cui data presunta del parto cade nei quattro mesi dalla scadenza del bando stesso.

Ulteriore novità, anche il congedo obbligatorio per i papà dipendenti

Infatti, nel Decreto Ministeriale già citato, all'articolo 1 si legge che: Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, numero 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio. Il congedo obbligatorio di un giorno e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, e' condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternita', con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il congedo facoltativo e' fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario. Il giorno di congedo obbligatorio e' riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, numero 151.La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3, si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

Quindi, si deduce, che, entro il quinto mese di vita del figlio, i padri dipendenti, potranno restare a casa un giorno senza perdere la retribuzione.

Gli stessi, inoltre, potranno godere di due giorni di congedo facoltativo, sempre pagati al 100%, a condizione che la mamma rinunci a due giorni del proprio congedo.

Il padre dovrà comunicare per iscritto, al datore di lavoro, i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni.

Detto questo, buona fortuna, e speriamo che lei possa accedere ai bonus.

12 Marzo 2013 · Tullio Solinas




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!