Disposizione di bonifico online disconosciuto – La banca deve rimborsare il cliente se non prova la frode

L'istituto che svolga un’attività di tipo finanziario o in generale creditizio (nella specie le Poste Italiane spa quanto alla gestione di conti correnti abilitati a operazioni di bonifico online) risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente mediante la captazione dei suoi codici di accesso e le conseguenti illegittime disposizioni di bonifico, se non prova che l’evento dannoso non gli è imputabile perché discendente da trascuratezza, errore (o frode) dell’interessato o da forza maggiore.

Una simile ricostruzione dei principi informatori della fattispecie è d'altronde coerente con quanto disposto pure del d.lgs. 11/2010, in ordine all'obbligo del prestatore del servizio di pagamento di assicurare che i dispostivi personalizzati forniti dai gestori non siano accessibili a soggetti diversi dal legittimo titolare.

Anche in tal caso, in punto di ripartizione delle responsabilità derivanti dall'utilizzazione del servizio, la normativa vigente prevede che, qualora l’utente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già effettuata, l’onere di provare la genuinità della transazione ricade essenzialmente sul prestatore del servizio.

E nel contempo obbliga quest’ultimo a rifondere con sostanziale immediatezza il correntista in caso di operazione disconosciuta, tranne ove vi sia un motivato sospetto di frode, e salva naturalmente la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata, con consequenziale diritto di chiedere e ottenere, in tal caso, dall'utilizzatore, la restituzione dell’importo rimborsato.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 10638/16, in merito ad una controversia promossa da un cliente che lamentava essere stato consentito un bonifico online dal proprio conto corrente, non da lui disposto.

28 Maggio 2016 · Giovanni Napoletano


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