I bonifici dall’estero sono sempre elementi presuntivi di ricavi imponibili a meno che il destinatario degli accrediti non provi il contrario
Qualora l’accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, articolo 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Ciò premesso, l’Agenzia, fornendo la prova che sul conto corrente del contribuente sono affluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall'estero dimostra, in via presuntiva, la disponibilità in capo al contribuente di maggiori redditi tassabili, per cui spetta a quest’ultimo, sulla base di una prova, non generica ma analitica per ogni versamento bancario, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e pertanto privi di rilevanza fiscale.
Così hanno sancito i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 11810/2019.
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