Bollette salate per numeri a pagamento » Obbligo di approvazione esplicita

Bollette salate per numeri a pagamento » approvazione esplicita anche prima della legge che li ha vietati

Per i numeri telefonici erotici si profila l'obbligo di approvazione esplicita anche prima della legge che li ha vietati. La liceità dei servizi forniti su iniziativa del gestore non può essere giustificata con il corretto funzionamento della linea.

Stop assoluto ai servizi telefonici a pagamento anche se relativi al periodo in cui la legge non li aveva ancora vietati.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 19882/2013, ha stabilito che: In tema di servizi telefonici a pagamento relativi al periodo in cui la legge non li aveva ancora vietati, è onere del giudice valutare se anche nel periodo di assenza di legislazione fosse necessaria un'approvazione esplicita o almeno una preventiva negoziazione di servizi forniti dal gestore di sua inziativa e potenzialmente in grado di far crescere a dismisura i consumi e le conseguenti bollette.

Il parere degli Ermellini sul diritto a non pagare bollette per telefonate a 144 e 800

Una donna aveva convenuto in giudizio una compagnia telefonica chiedendo che venisse accertato il suo diritto a non pagare alcune bollette, ritenute esorbitanti, relative a telefonate tramite utenze speciali (numeri 144 e 800).

Il tribunale ha accolto la domanda ma la Corte d'appello ha ribaltato il verdetto stabilendo che l'anomalia dei consumi non dipendeva da un uso abusivo della linea telefonica ma dall'utilizzo dei servizi connessi con la numerazione 144. Pertanto una volta provata la sicurezza della linea e l'assenza di manomissioni nessun addebito poteva essere mosso alla società telefonica.

La questione si è quindi spostata in Cassazione dova la donna ha contestato la decisione di merito per aver omesso di motivare sulla legittimità o meno della fornitura di servizi a pagamento nell'ambito di un contratto di somministrazione senza la preventiva accettazione da parte dell'utente e senza la possibilità di disabilitare da soli tali servizi.

La Suprema Corte, nel decidere la controversia rinviando per un nuovo esame alla Corte d'appello, ha chiarito che la vicenda si colloca in un arco temporale in cui i servizi telefonici a pagamento erano in funzione ma non erano stati regolati dalla legge che solo con il decreto legge numero 545 del 1996 (convertito dalla legge 650/1996) li ha espressamente vietati, salvo la possibilità di riattivazione su richiesta dell'interessato

In questo particolare contesto, hanno proseguito i giudici di piazza Cavour, era onere del giudice valutare se anche nel periodo di assenza di legislazione fosse necessaria un'approvazione esplicita o almeno una preventiva negoziazione di servizi forniti dal gestore di sua inziativa e potenzialmente in grado di far crescere a dismisura i consumi e le conseguenti bollette.

5 Settembre 2013 · Giovanni Napoletano


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