Morosità per bollette di energia elettrica e del gas » Diritti e doveri dei consumatori

Morosità per bollette di energia elettrica e del gas » Diritti e doveri dei consumatori

In tema di bollette elettriche e del gas, cosa possono fare le compagnie fornitrici in caso di morosità del cliente: e quali sono i confini che non possono oltrepassare?

E' prassi comune l'addebito, da parte delle società fornitrici di energia elettrica e gas, di importi in fattura genericamente indicati come altre voci comprese nella bolletta elettrica, oppure rifiutare il passaggio ad altro gestore), o addirittura staccare la fornitura.

Purtroppo, c'è da saperlo, di per sé questi comportamenti dei fornitori non sono illegittimi. Ciò perché, l'Aeeg (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) ha emanato numerose disposizioni a favore delle compagnie, dando loro strumenti senza precedenti per recuperare i loro crediti.

A sentire l'Autorità, lo scopo è limitare l’impatto negativo del rischio creditizio sull'attività della vendita al dettaglio e, di conseguenza, sui prezzi praticati nei confronti di tutti i clienti finali e per lo sviluppo della concorrenza.

La realtà, però, è un'altra. Infatti, anziché comportarsi come un organismo avente il compito di tutelare gli interessi dei consumatori, l'Aeeg appare preoccuparsi di tutelare più che altro i fornitori di energia, basti pensare ai rari ed esigui indennizzi previsti a favore degli utenti in caso di distacchi illegittimi delle utenze e altri comportamenti anche gravemente scorretti.

Nonostante l'evidente squilibrio delle tutele a favore dei fornitori di energia, questi ultimi riescono spesso ad abusare dei generosi strumenti di recupero del credito, utilizzandoli in modo illecito.

Con questo intervento, dunque, vogliamo fare chiarezza su quali sono gli strumenti e le limitazioni che le norme mettono a disposizione dei fornitori per recuperare i loro crediti.

Informazioni essenziali sulle bollette del gas spiegate ai consumatori

Prima di parlare degli abusi (e non) delle società fornitrici riguardo gli utenti morosi, spieghiamo ai consumatori tutto ciò che concerne le bollette del gas.

La liberalizzazione del mercato del gas e' attiva dal 200, ed e' stata via via completata da diverse delibere regolatrici dell'AEEG, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'organismo di controllo.

In pratica, dal 2003 anche i clienti gas con consumi medio-bassi (fino a 200 mila metri cubi annui) possono scegliere liberamente da quale venditore acquistare, scegliendo l'offerta che più si adatta alle proprie esigenze.

L'Unione europea, e in Italia l'AEEG, hanno stabilito regole a favore dei clienti più deboli ed il garante, nello specifico, continua a stabilire regole comuni inerenti la qualità commerciale e la sicurezza del servizio, la trasparenza in fase di offerta, i tempi di esecuzione di varie prestazioni (standard di qualità), etc.

Le imprese venditrici devono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico e devono essere giuridicamente separate (a livello societario) dalle imprese di distribuzione che non possono più vendere direttamente il gas.

Dal 2003, come e' recentemente avvenuto per le societa' che vendono energia elettrica, molte societa' di distribuzione hanno creato proprie società di vendita alla quale sono stati trasferiti tutti i contratti di fornitura dei clienti.

E' da precisare che la liberalizzazione ha interessato il mercato del gas naturale e non altri tipi di gas (come il GPL) che continuano ad essere gestiti in esclusiva con il totale controllo dell'Autorità.

Non rientrano nelle regolamentazioni dell'Autorità le forniture che non provengono dalle reti pubbliche locali: queste attività' sono del tutto libere.

Dunque, cambia l'aspetto commerciale del servizio, mentre la gestione tecnica degli impianti rimane in mano alle società di distribuzione locale.

Comunque, prima di passare al mercato libero o cambiare fornitore e' bene informarsi sulle regole deontologiche che i venditori del mercato libero devono rispettare quando presentano le proprie offerte, valide anche quando si passa da un venditore del mercato libero ad un altro. Inoltre, è buona accortezza anche valutare bene se davvero l'offerta corrisponde alle proprie esigenze ed e' migliore del contratto in uso.

Oltre al prezzo del servizio vanno considerate tutte le voci di spesa nonché le condizioni contrattuali specifiche come la durata, la frequenza della lettura del contatore, le modalità di pagamento, le conseguenze della morosità, etc.

Per arginare il fenomeno diffuso delle vendite ingannevoli ed aggressive l'Autorità Garante per l'energia ed il gas ha infatti emanato un CODICE DEONTOLOGICO DI VENDITA unico che sostituisce i precedenti, in vigore dal Gennaio 2011.

Il codice deontologico disciplina:

  • Il comportamento dei venditori;
  • I documenti da consegnare, e le informazioni da dare, prima di firmare;
  • Come devono essere comunicati i prezzi e la spesa stimata annuale:
    • Il contenuto del contratto;
    • Come si esercita il recesso;
    • Come vanno comunicate le variazioni contrattuali-

Per gli utenti e' possibile passare al mercato libero anche senza cambiare venditore. Questi ultimi, infatti, devono proporre offerte alle condizioni stabilite dall'Autorità (mercato vincolato di "maggior tutela") oltre che offerte proprie definite liberamente.

Il cambio del venditore, in ogni caso, e' semplice e veloce (almeno sulla carta), il passaggio e' esclusivamente amministrativo senza che vengano coinvolti gli impianti. Come già detto, infatti, la gestione fisica degli impianti rimane a carico del distributore locale che non cambia.

Il passaggio avviene con la firma un nuovo contratto con un nuovo venditore. Il nuovo venditore, se il contratto e' a uso domestico, dovrà occuparsi di inoltrare la disdetta a quello precedente, nonché di gestire tutte le pratiche amministrative e tecniche relative al passaggio, comunicando quanto necessario al distributore locale.

Praticamente il nuovo venditore fa firmare al cliente una disdetta che poi trasmetterà al precedente fornitore, munendosi, in un certo senso, di un mandato.

La regola vale anche per chi passa da un fornitore del mercato vincolato ad un fornitore del mercato libero (e viceversa), tuttavia in questo caso la cosa e' facoltativa, quindi il punto deve essere chiarito col nuovo venditore e dal nuovo contratto firmato.

Attenzione, perche' l'invio della disdetta deve invece esser fatto direttamente dal cliente nel caso in cui la disdetta stessa venga inviata per cessare del tutto la fornitura senza passaggio al altro fornitore. Deve anche essere inviata direttamente dal cliente in tutti i contratti non domestici.

Per i clienti domestici il preavviso massimo per la disdetta e' di 30 giorni (2 mesi per i non domestici che consumano fino a 200 mila metri cubi di gas all'anno).

Il tempo di attivazione del nuovo contratto può invece variare da uno a due mesi. All'atto della stipula del nuovo contratto il termine di attivazione deve essere comunicato con precisione.

Il passaggio, se tutto va bene, non comporta interruzioni di fornitura di gas, dato che gli impianti non vengono toccati. Semplicemente il vecchio fornitore fatturerà fino al consumo effettivo comunicato con la disdetta ed il nuovo iniziera' a fatturare da quello stesso consumo in poi.

Eventuali doppie fatturazioni devono essere contestate, ma individuare le responsabilità cambia da caso a caso. A prescindere dagli errori imputabili al vecchio o nuovo fornitore, e' importante per esempio capire se la disdetta sia stata correttamente data da chi doveva provvedervi.

Per i clienti domestici il passaggio non comporta costi.

Invece, per tornare al mercato vincolato l'utente domestico deve semplicemente cambiare contratto, senza per forza cambiare fornitore. Ricordiamo che ogni venditore, infatti, deve sempre offrire la possibilità di sottoscrivere contratti alle condizioni "vincolate" dall'Autorità' garante.

Il ritorno al mercato vincolato e' automatico nel caso in cui il nuovo venditore fallisca e -come meccanismo di protezione- in tutti i casi in cui il cliente rimanga senza fornitore.

In tal caso la fornitura e' garantita da un "fornitore di ultima istanza", ovvero da un'impresa di vendita selezionata mediante una gara pubblica alla quale passano automaticamente -e temporaneamente, finché non vengano sottoscritti nuovi contratti- i clienti rimasti senza fornitore.

Le regole di passaggio sono le stesse già viste sopra.

Per tutte le informazioni commerciali (consumi, bollette, pagamenti, rimborsi, chiarimenti, etc.) la controparte a cui rivolgersi e' il venditore con cui e' stato sottoscritto il contratto.

Ci si deve rivolgere al venditore anche per tutte le prestazioni che riguardano la distribuzione (allacciamenti, posa e spostamento del contatore, etc.), anche se in questi casi ad intervenire e' il distributore locale che, come già ampiamente detto, non cambia al cambiare del venditore.

In tutti i casi in cui non sia ancora stato stipulato un contratto le prestazioni tecniche viste sopra devono essere richieste direttamente al distributore locale, invece.

Riguardo agli allacciamenti c'e' da dire che gli stessi sono garantiti in tutte le zone "metanizzate" (ovvero in quelle ove il Comune ha deciso di installare un impianto di distribuzione). Il distributore puo' rifiutare l'allacciamento di un nuovo cliente solo se la capacita' degli impianti e' insufficiente o se -per le aree non raggiunte dalla rete di distribuzione- le opere necessarie sono tecnicamente o economicamente irrealizzabili.

In tutti i casi in cui l'utente abbia stipulato un contratto con un venditore, il distributore locale deve effettuare l'allacciamento a meno che -trattandosi di una nuova utenza- manchi la documentazione di sicurezza dell'impianto che deve sempre essere rilasciata dall'installatore qualificato che lo ha realizzato.

In caso di guasto del contatore (blocco o registrazione anomala dei consumi) ci si deve rivolgere al proprio venditore per chiedere magari una verifica tecnica. Il venditore gira la richiesta al distributore locale

In caso di fuga di gas, invece, si deve telefonare al servizio di pronto intervento gestito direttamente dal distributore locale. Il numero da chiamare e' indicato in bolletta e NON cambia al variare del venditore.

Il distributore deve intervenire anche se la fuga di gas riguarda impianti od apparecchi del cliente (cucina a gas, caldaia, etc.). In questi casi pero' -scongiurato il pericolo- il ripristino in sicurezza di detti impianti e' a cura del cliente.

Veniamo ora alle condizioni contrattuali e a i prezzi.

Le condizioni contrattuali minime fissate dall'Autorita' per l'energia ed il gas, sono automaticamente applicabili a tutti i clienti che non passano al mercato libero e che consumano meno di 200.000 metri cubi di gas all'anno.

A tutela dei clienti domestici e' stato inoltre previsto che pur in caso di passaggio ad un venditore del mercato libero devono essere accessibili, tramite sottoscrizione di particolari offerte, le condizioni contrattuali ed economiche fissate dall'Autorità.

In poche parole l'utente domestico deve poter scegliere, pur con un venditore del mercato libero, di continuare a usufruire delle condizioni di vendita e delle tariffe stabiliti dall'Autorita' per i clienti del mercato vincolato.

La tariffa e' in tutti i casi composta da una parte che riguarda la quota di trasporto, stoccaggio e distribuzione fino al contatore e un'altra, piu' rilevante, che comprende il costo di acquisto della materia prima e i costi di commercializzazione. Ambedue hanno una quota fissa e una quota variabile, quest'ultima applicata a scaglioni di consumo.

Il consumo e' espresso in metri cubi standard, valore ottenuto moltiplicando il consumo del contatore per un coefficiente, il coefficiente C.

Si tratta di un coefficiente, detto di correzione, che converte i volumi di gas misurati dal contatore (in metri cubi) in volumi detti "a condizioni standard di pressione e temperatura", ovvero in consumo espresso in standard metri cubi (SMC).

Il coefficiente cambia a seconda della zona climatica ove si trova l'utenza, e dovrebbe consentire di uniformare per tutta Italia il calcolo dell'effettiva quantità di energia consumata tenendo anche conto della pressione e della temperatura.

Alcune offerte dei venditori del mercato libero potrebbero prevedere sconti solo su una delle suddette componenti (generalmente la seconda, quella che comprende costi di acquisto materia prima e costi di commercializzazione) ed in questo caso va specificata l'incidenza percentuale media dello sconto rispetto al prezzo finale complessivo, imposte escluse.

Le imposte che si pagano per il servizio gas a seconda delle diverse tipologie di utenza (imposta di consumo, addizionale enti locali, Iva) sono applicate sempre con le stesse modalità, indipendentemente dal contratto o dal venditore prescelto.

Esistono inoltre, standard comuni di qualità ed indennizzi automatici.

Infatti, L'Autorita' garante per l'energia ed il gas ha definito gli standard di qualita' validi per il triennio 2014/2019 per tutti i distributori e venditori di gas, anche quelli del mercato libero, pur se piccoli.

Gli standard riguardano i tempi di esecuzione delle varie prestazioni dei gestori, dall'emissione di preventivi all'attivazione della fornitura, verifiche contatori, etc. etc.

Essi sostituiscono di fatto quelli che in passato erano singolarmente previsti dai vari gestori nelle loro carte dei servizi, in modo che le regole risultino uniformi.

Gli standard di qualita' che maggiormente interessano l'utente sono quelli detti "standard specifici", ovvero quelli che per determinate prestazioni prevedono precisi tempi massimi e per i quali, in caso di mancato rispetto spettano dei rimborsi forfettari.

Ogni gestore deve poi relazionare ogni anno all'Autorita' il proprio rispetto, in termini percentuali, degli "standard generici", relativi ad attivita' piu' complesse (tempi di esecuzione lavori complessi, risposte a reclami scritti, tempi di sostituzione del contatore, etc.). L'Autorità rende pubblici tali dati che debbono servire come riferimento.

Ogni volta che un cliente richiede una prestazione soggetta agli standard specifici questi debbono essergli comunicati insieme agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei termini e ad un codice che individua la prestazione (codice univoco di rintracciabilita').

Entro il 30 Giugno di ogni anno, inoltre, i venditori devono allegare alle proprie fattura gli standard specifici e generici di qualita' di propria competenza, con indicazione degli indennizzi automatici.

Devono anche essere date informazioni sugli orari di apertura degli sportelli e i tempi medi di attesa agli stessi.

Con l'espressione "tempo indicativo" si intende un termine che va rispettato dai gestori/venditori in una certa percentuale rispetto al totale degli utenti e che non e' perentorio per il singolo caso.

Per giorni feriali si intendono i giorni dal lunedi' al sabato, escluse le festivita' infrasettimanali; per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedi' al venerdi', escluse le festivita' infrasettimanali.

Il conteggio dei termini parte dal giorno in cui la richiesta viene ricevuta dal proprio venditore. Per le prestazioni del distributore, pero' (il rilascio di preventivi in assenza di contratto di fornitura, le richieste di interventi tecnici sul contatore o sulla rete di distribuzione, riattivazione fornitura su utenza sospesa per potenziale pericolo) il termine parte dal giorno in cui la domanda viene ricevuta dal distributore. Il venditore ha 2 giorni lavorativi di tempo per l'inoltro.

Nel caso in cui sia richiesta una qualche attività del cliente (trasmettere documenti, dare conferme, eseguire lavori per proprio conto, etc.) il conteggio parte da quando il distributore riceve quanto richiesto o conferma scritta di ultimazione dei lavori. Se prima di realizzare il lavoro e' necessario un appuntamento con il cliente per un sopralluogo e il cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo e' esclusa dal conteggio del tempo di esecuzione.

Da notare bene che in caso di richieste di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione dovuta a morosità il tempo massimo decorre dal ricevimento della richiesta da parte del distributore locale, inviata dal venditore di gas.

Il venditore deve ottemperare in tal senso nello stesso giorno in cui riceve la comunicazione di pagamento da parte dell'utente. Al posto di una semplice comunicazione il venditore può anche pretendere l’esibizione del documento in originale da cui risulti l’avvenuto pagamento.

Se il distributore locale riceve la richiesta da parte del venditore di gas oltre le ore 18.00 nelle giornate da lunedì a mercoledì oppure oltre le ore 14.00 nelle giornate di giovedì e venerdì il conteggio del termine massimo di riattivazione decorre dal giorno dopo.

Detti termini devono essere comunicati all'utente ogni qual volta questi richiede una prestazione soggetta a standard specifico. L'informazione deve comprendere anche l'indennizzo automatico previsto in caso di ritardo.

Il lavoro semplice, per quanto riguarda il gas, e' la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’allacciamento in bassa pressione (cioè la parte di impianto che collega il contatore alla tubazione stradale) eseguito con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al contatore. In tutti gli altri casi il lavoro è complesso.

Per i lavori complessi il tempo (indicativo) di realizzazione e' di 60 giorni lavorativi. da quando il distributore locale ha ricevuto la richiesta. Se detto termine non puo' essere rispettato, il distributore deve comunicare al cliente il nome e i recapiti della persona responsabile dell'esecuzione dei lavori stessi, nonche' i tempi previsti per la realizzazione.

Il conteggio dei tempi non tiene conto del tempo necessario al distributore per ottenere le autorizzazioni eventualmente previste per l’esecuzione del lavoro (ad esempio, per gli scavi stradali).

In tutti i casi in cui non vengono rispettati i tempi massimi fissati dall'Autorita', scattano degli indennizzi che il venditore deve liquidare all'utente senza che questi debba farne richiesta (a differenza di quanto avveniva in passato per gli indennizzi previsti dalle singole carte dei servizi). Se l'utente viene fornito da un venditore diverso dal distributore locale, e' il venditore che deve risarcire il cliente facendo da tramite con il distributore stesso.

L'indennizzo base corrisponde a 35 euro per i piccoli consumatori di gas (contatori fino alla classe G6), 70 euro per i clienti con consumi intermedi (contatori dalla classe G10 alla classe G25), 140 euro per i grandi clienti (contatori classe G40).

L'indennizzo dev'essere accreditato entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione, nella prima bolletta utile, o al più tardi entro il triplo del tempo dello standard. Nel caso di indennizzo per mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, il termine parte dalla data dell'appuntamento stesso.

Se entro sei mesi dai termini di cui sopra l'indennizzo non e' stato pagato il suo importo triplica, e l'accredito deve comunque avvenire entro sette mesi dalla prestazione.

Per quanto riguarda la mancata lettura del contatore nei tempi stabiliti, dal 2014 e' dovuto un indennizzo di 35 euro che puo' arrivare anche a 70 euro se viene versato in ritardo triplo.

L'aver ricevuto l'indennizzo non impedisce ovviamente all'utente di avanzare richieste di rimborso danni soggettive.

L’indennizzo automatico non e' dovuto:

  • quando il mancato rispetto dello standard specifico di qualità e' dovuto a cause imputabili al cliente o a terzi o a cause di forza maggiore;
  • quando il cliente non e' in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l’effettuazione della prestazione richiesta;
  • se il cliente ha chiesto un appuntamento personalizzato in data successiva di oltre 60 giorni solari rispetto alla data proposta dal distributore; in questo caso non viene corrisposto l'indennizzo automatico per mancato rispetto della fascia di puntualità.

Come già visto le richieste di verifica del contatore vanno evase entro 20 giorni lavorativi, termine entro il quale deve essere reso disponibile il resoconto di verifica. Dal 2014 e' previsto un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto di detto termine.

Il tutto avviene attraverso il venditore di gas, che fa da tramite tra il cliente e il distributore locale; e' quest'ultimo che si occupa direttamente di effettuare la verifica.

Viene fissato un appuntamento. Quando possibile la verifica deve essere fatta presso il cliente finale, in casi particolari può essere utilizzato un laboratorio qualificato. L'utente -o un suo delegato- deve essere presente alla verifica e deve firmare un verbale che riporta tutte le attività svolte. Egli deve inoltre essere informato sul laboratorio eventualmente scelto dal distributore per l'invio del contatore.

Se vengono accertati degli errori di misura superiori ai valori ammissibili previsti dalla normativa tecnica, o se comunque il contatore risulta malfunzionante, il distributore ne deve disporre la sostituzione gratuita e deve procedere con la ricostruzione dei consumi. Della sostituzione va redatto un verbale che riporti la lettura finale del contatore sostituito e quella iniziale del nuovo.

Il verbale va conservato per cinque anni mentre il contatore sostituito per 90 giorni, se la verifica e' stata effettuata senza contraddittorio. Il termine si riduce a 45 giorni se la verifica non e' stata chiesta dal cliente.

Dal 1/1/2014 il termine massimo di sostituzione del contatore e' di 5 giorni lavorativi dalla data in cui il venditore di gas riceve dal distributore comunicazione dell'esito della verifica.

La sostituzione del contatore puo' avvenire anche su iniziativa del distributore. In questo caso il cliente finale deve essere avvisato con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi. L'avviso deve contenere anche l'informazione riguardante la possibilita' per il cliente di chiedere una verifica del contatore entro sette giorni prima della data prevista di sostituzione.

Riguardo alla ricostruzione dei consumi, dal 2014 cambiano i criteri, diversi a seconda che sia o meno possibile individuare l'errore di misura. In caso positivo viene individuato un “volume di riferimento” che rappresenta i consumi calcolati tra l'ultima lettura effettiva e quella rilevata al momento della verifica; a seconda dell'errore riconosciuto, dal volume di riferimento viene poi detratta una parte, calcolata applicando una percentuale (denominata, appunto, “di errore”) .

Diversamente, se non e' possibile individuare l'errore del contatore (per esempio nel caso di un blocco), per il ricalcolo ci si basa su indicatori standard di consumo di gas, cioe' su parametri di prelievo annui stabiliti dal distributore per quell'utenza (consumi storici). Ovviamente l'utente, se può, ha facoltà di dimostrare i propri reali consumi nel periodo di riferimento, anche fornendo prova della loro variazione sulla base di consumi di altro tipo (acqua, energia elettrica.)

Il periodo di riferimento per la ricostruzione e' l'intervallo di tempo tra quando si e' verificato il guasto o la rottura e la data di verifica del contatore (o del suo invio ad un laboratorio). Se il momento in cui si e' verificato il guasto o la rottura non e' determinabile con certezza, il periodo di riferimento e' quello intercorrente dalla data di verifica (o di invio al laboratorio) e l'ultima lettura validata e non contestata dal cliente. Il periodo di riferimento non può comunque superare i cinque anni solari precedenti la verifica.

Il nuovo criterio in vigore dal 1/1/2014 e' in realtà facoltativo per i distributori fino al 30/6/2014; per i primi sei mesi del 2014 e' ancora applicabile il vecchio criterio fissato dalla Delibera 7/2010 (ricalcolo sulla base dei consumi storici degli ultimi due periodi).

Gli importi della ricostruzione non possono essere addebitati all'utente nel caso in cui il distributore non abbia rispettato le regole di periodicità delle letture obbligatorie. Ciò per massimo un periodo coincidente con la periodicità prevista dal contratto per le letture. Stessa cosa se il contatore ha il bollo metrico scaduto e risultano addebitati al cliente consumi inferiori rispetto a quelli effettivi.

Tutta la documentazione relativa alla ricostruzione deve essere inoltrata al cliente finale da parte del venditore, che la riceve dal distributore entro 15 giorni dall'invio del resoconto di verifica. Entro 30 giorni il cliente può presentare le sue osservazioni e contestare la ricostruzione documentando le proprie motivazioni.

La verifica a cui segue la rilevazione di errori superiori ai valori ammissibili fissati dalla legge e' gratuita, così come la sostituzione del contatore.

Altrimenti, se i valori rilevati sono ritenuti ammissibili, la verifica comporta un costo che deve corrispondere a quello indicato dal distributore locale sul proprio sito, diversificato a seconda del tipo di utenza. Il costo e' di massimo 5 euro, invece, se il bollo metrico del contatore risulta scaduto o non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla legge.

Per quanto riguarda le richieste di verifica della pressione, il controllo e gli eventuali interventi di ripristino della pressione, sono gratuiti. Diversamente, se l'esito e' negativo, il distributore può addebitare al venditore (che a sua volta può rifarsi sul cliente finale) la somma massima di 30 euro per i clienti alimentati in bassa pressione che non hanno richiesto controlli da più di cinque anni.

Le procedure di attivazione della fornitura di gas su un nuovo impianto sono ad oggi regolate dalle disposizioni della delibera 40/04 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, delibera più volte aggiornata.

Detta delibera stabilisce obblighi inerenti la sicurezza degli impianti a gas, e nella prima fase della sua esecuzione prevede che siano coinvolti gli impianti nuovi con espletamento del controllo all'atto dell'attivazione di fornitura del gas.

In pratica il distributore deve subordinare l'attivazione della fornitura alla verifica di una serie di documentazioni inerenti l'impianto e la sua corretta installazione.

L'attivazione deve essere chiesta al venditore con il quale si sottoscrive il contratto, venditore che provvedera' a dare informazioni sulla procedura da seguire inviando una lettera informativa (Allegato G della delibera) e parte della documentazione (richiesta di attivazione precompilata e copia dell'attestazione che dovra' essere rilasciata dalla ditta che ha installato l'impianto).

La documentazione necessaria -da inviare a cura del cliente al distributore e':

  • la conferma della richiesta di attivazione della fornitura del gas, compilata e firmata dall'utente utilizzando un modulo precompilato e fornito dal venditore ;
  • l'attestazione firmata dall'installatore dell'impianto completa di tutti i documenti richiesti (redatta su modulo predisposto conforme a quello proposto dall'Autorita' garante, l'Allegato I della delibera).

Il distributore deve effettuare tutti gli accertamenti necessari ed in caso di esito positivo attiva la fornitura nei tempi massimi previsti dalla regolamentazione dell'Autorità garante ovvero entro 10 giorni lavorativi da quando riceve la documentazione.

In caso di esito negativo il distributore non attiva la fornitura e invia una comunicazione al cliente almeno due giorni lavorativi prima dell'eventuale data fissata con il venditore per l'attivazione, motivando la sua decisione e indicando le non conformità riscontrate, invitando il cliente a presentare una nuova richiesta.

In caso invece di accertamento impedito, la fornitura viene comunque attivata ma il cliente viene avvisato -sia dal distributore che dal venditore sulla prima bolletta utile- della carenza con invito a provvedere.

Se il distributore non riceve la documentazione completa entro 90 giorni solari dal ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione detta richiesta viene annullata.

Dell'esito negativo o dell'accertamento impedito viene data notizia anche al Comune che ha facoltà di effettuare verifiche proprie al prezzo fissato in euro 60. Se l'esito della verifica del Comune e' negativo, il distributore -avvertito- può sospendere la fornitura eventualmente attivata nel frattempo.

La procedura comporta un costo fisso da pagare al venditore, che poi lo versa al distributore, di 40 euro per gli impianti con potenza termica non superiore a 34,8 kw (un normale impianto domestico dotato di caldaia di potenza inferiore ai 35kw).

Il costo aumenta all'aumentare della potenza dell'impianto. Il costo puo' aumentare nel caso che la pratica incontri problemi per responsabilita' del cliente.

Per quanto riguarda la morosità, le modalità e i tempi di sospensione della fornitura, è bene sapere chePer approfondimenti si veda il sito dell'AUTORITA' GARANTE

Se il pagamento e' puntuale, ovvero fatto entro la data di scadenza nelle modalita' previste, nessun onere puo' essere posto a carico dell'utente pur se il pagamento stesso arrivasse in ritardo al fornitore per responsabilita' della banca, della posta, etc.

In caso di ritardo di pagamento il gestore puo' richiedere al cliente interessi di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali per il periodo di ritardo.
Il cliente buon pagatore, cioe' quello che ha sempre pagato puntualmente nei due anni precedenti, per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali.
L’impresa distributrice puo' richiedere in aggiunta agli interessi di mora il pagamento delle sole spese postali relative al sollecito, mentre non puo' avanzare richieste di rimborso danni.

In caso di ritardato pagamento, l'impresa distributrice puo' sospendere la fornitura di gas ma SOLO dopo aver preavvisato l'utente con una raccomandata contenente:

  • il termine ultimo per procedere al pagamento indicando da quale data esso parte. Il termine non può essere inferiore a 15 giorni solari dall'invio della raccomandata o a 20 giorni dall'emissione della lettera se l'invio della stessa non può essere dimostrato. Se l'invio e' via pec il termine minimo per pagare e' di 10 giorni dal ricevimento della mail;
  • le modalità con cui comunicare l'avvenuto pagamento (di solito il fax, oltre al quale si consiglia di inviare una raccomandata A/R);
  • il termine entro il quale può scattare la sospensione della fornitura, qualora la inadempienza continuasse (non meno di tre giorni lavorativi).
  • informazioni sul fatto che qualora il gestore non abbia rispetti i termini suddetti scatta un indennizzo automatico (in bolletta) di 20 o 30 euro.

La sospensione della fornitura non può avvenire:

  • quando il pagamento della bolletta sia stato eseguito, pur in ritardo, e regolarmente comunicato al gestore secondo le modalità da questi previste e comunicate nel preavviso;
  • nel caso in cui la bolletta non pagata sia di importo inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale;
  • per i clienti del servizio di maggior tutela, nel caso in cui il mancato pagamento NON riguardi la fornitura di gas ma servizi accessori;
  • con decorrenza in un giorno festivo o il Sabato, nonché nei precedenti (il venerdì e i prefestivi);
  • in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura;
  • per cause non previste in modo dettagliato nel contratto di fornitura e quindi non note al cliente;
  • in presenza di un reclamo scritto dell'utente (inoltrato nelle modalità previste dal contratto) che contesti la ricostruzione dei consumi effettuata dal gestore in seguito ad accertato malfunzionamento del contatore;
  • in caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

La sospensione puo' invece avvenire senza preavviso:

  • per cause oggettive di pericolo;
  • per appropriazione fraudolenta di gas, intendendo con essa anche l'eventuale riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità.

Al cliente moroso puo' essere richiesto il contributo per la disattivazione e la riattivazione della fornitura, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

Da notare che ai clienti del mercato libero titolari di un contratto dual fuel (unico per la fornitura di energia elettrica e gas) al mancato pagamento di una bolletta puo' seguire la sospensione di uno o di entrambi i servizi di fornitura, a discrezione del gestore, se questa possibilità e' contemplata nel contratto.

Da notare anche che Il gestore/venditore di gas e' tenuto a pagare in bolletta un indennizzo automatico in questi casi:

  • sospensione o riduzione della fornitura senza invio del preavviso per raccomandata: 30 euro;
  • sospensione o riduzione della fornitura avvenuta prima della scadenza utile del termine per pagare: 20 euro;
  • richiesta di sospensione inviata al distributore prima del termine minimo (tre giorni lavorativi): 20 euro.

L'accredito deve avvenire nella prima bolletta successiva all'evento, come detrazione effettuata con causale di indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora.

E' bene sapere che il pagamento di questo indennizzo non pregiudica la possibilità per l'utente di chiedere ulteriori rimborsi relativi a danni specifici, meglio se documentati.

Il gestore del servizio deve, entro il 30 giugno di ogni anno, informare ogni cliente riguardo ai tempi e modalità' della costituzione in mora suddetta (invio di raccomandata con minaccia di sospensione della fornitura) ed agli indennizzi automatici collegati. L'informazione può avvenire inserendo degli avvisi in bolletta.

Esistono poi le problematiche della voltura e del subentro

La voltura comporta il passaggio della fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas. Ci si deve rivolgere al venditore con il quale questo contratto e' stato stipulato, venditore che girerà la domanda al distributore locale. Il costo dell'operazione dipende dal contratto del venditore che procede.

Qualora non si intenda rimanere con il medesimo fornitore, si potrà procedere con un subentro, rivolgendosi ad un altro venditore (eventualmente direttamente alla societa' di vendita che opera sul mercato vincolato, collegata al distributore locale locale) avendo cura che il "vecchio" contratto venga chiuso.

Il subentro, diversamente, e' l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione della fornitura del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore. La pratica e' equiparata ad una nuova attivazione e quindi ci si puo' rivolgere al gestore prescelto che, in ogni caso, fara' passare la pratica dal distributore locale (che la gestisce dal punto di vista tecnico). I tempi sono quelli previsti per le attivazioni (10 giorni lavorativi).

Riguardo, invece, i reclami e le contestazioni il fornitore deve informare i clienti sulle modalità e sulle procedure di reclamo, rendendo altresì disponibile un formulario prestampato per semplificare l’inoltro dei reclami stessi all'atto della stipula di un nuovo contratto e quando il cliente lo richiede. Il reclamo scritto deve sempre essere consentito.

Si parla di reclami che possono riguardare qualsiasi aspetto del rapporto (bollette che non arrivano o arrivano in ritardo, fatturazioni irregolari rispetto ai piani tariffari contrattuali o rispetto ai consumi, richieste dell'utente non rispettate, distacchi illegittimi, attivazioni indebite, inadempienze varie).

Se il reclamo non ha successo ci si può rivolgere allo sportello del consumatore dell'Autorità Garante per l'energia ed il gas, l'unita' reclami, che svolge una sorta di attività di consulenza, con potere di intervento nei confronti dei gestori/venditori di energia elettrica e gas.

Come primo passo e' consigliato l'invio del reclamo sotto forma di messa in mora, cosi' da renderlo più efficace a livello legale.

Se non si riceve risposta soddisfacente entro 40 giorni (o se non la si riceve affatto), ci si puo' rivolgere al Garante per usufruire di una specifica procedura di reclamo.

Se ancora la situazione non si risolvesse, si potra' avviare una causa (contenzioso) presso il giudice di pace locale.

Nel caso ci si accorga d'esser stati vittima dell'attivazione indebita di un contratto di energia elettrica o gas NON richiesto, e' possibile fruire di una particolare procedura di reclamo messa a punto dall'Autorità garante con conseguente ripristino delle precedenti condizioni. La procedura puo' applicarsi solo se il venditore vi ha aderito.

Tutto sulle bollette elettriche: una guida per il consumatore

Prima di parlare degli abusi (e non) delle società fornitrici riguardo gli utenti morosi, spieghiamo ai consumatori tutto ciò che concerne le bollette elettriche

Dal 1 Luglio 2007 e' formalmente scattata la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in seguito ai dettami europei e a numerose delibere dell'Autorità garante per l'energia ed il gas.

In sostanza ciò rende libero ciascun utente di scegliere il venditore di energia che applica le migliori condizioni contrattuali e tariffarie in rapporto al proprio caso.

In Italia l'attuazione e' stata (e in parte e') graduale, e l'organo garante, l'Autorita' per l'energia ed il gas, da una parte continua a garantire determinate condizioni fisse per gli utenti che non vogliono passare al mercato libero e dall'altra continua a garantire regole comuni per quanto riguarda gli standard di qualita' (tempi di esecuzione lavori, etc.), la condotta commerciale (come fare le offerte, etc.) e la continuità del servizio.

Gli utenti che non hanno sottoscritto contratti con un nuovo venditore e rimangono legati al vecchio gestore continuano infatti ad essere gestiti secondo modalita' e tariffe stabilite dall'Autorita' garante in un regime vincolato detto "servizio di maggior tutela", accessibile alle famiglie e alle piccole imprese.

Quelli invece che passano al mercato libero, ovvero che diventano clienti di un venditore che opera su detto mercato (per fare degli esempi: Enel Energia per Enel, Sorgenia, la nuova Eon Energia, Eni, etc.etc.) sono gestiti con condizioni contrattuali e prezzi liberamente stabiliti dal singolo venditore.

E' indispensabile, prima di fare qualsiasi scelta (rimanere vincolati o passare al mercato libero) conoscere le regole generali del "gioco", saper dove andare a cercare le informazioni utili e -soprattutto- avere il modo di confrontare le varie offerte.

Infatti, prima di passare al mercato libero o cambiare fornitore e' bene sia informarsi sulle regole deontologiche che i venditori del mercato libero devono rispettare quando presentano le proprie offerte, valide anche quando si passa da un venditore del mercato libero ad un altro, che valutare bene se davvero l'offerta corrisponde alle proprie esigenze ed e' migliore del contratto in uso.

I passaggi al mercato libero sono disciplinati da precise regole.

Comunque, dopo tutte le valutazioni del caso si firma il contratto col nuovo fornitore e questi comunica entro quanto subentrerà sull'utenza (i tempi previsti dall'Autorità sono di uno o due mesi).

Per i clienti domestici il preavviso massimo per la disdetta e' di 30 giorni (3 mesi per i non domestici che consumano fino a 200 mila metri cubi di gas all'anno).

Della disdetta si dovra' occupare il nuovo venditore, se il contratto e' a uso domestico, come di gestire tutte le pratiche amministrative e tecniche relative al passaggio, comunicando quanto necessario al distributore locale. Praticamente il nuovo venditore fa firmare al cliente una disdetta che poi trasmette al precedente fornitore, munendosi, in un certo senso, di un mandato.

La regola vale anche per chi passa da un fornitore del mercato vincolato ad un fornitore del mercato libero (e viceversa), tuttavia in questo caso la cosa e' facoltativa, quindi il punto deve essere chiarito col nuovo venditore e dal nuovo contratto firmato.

Attenzione, perche' l'invio della disdetta deve invece esser fatto direttamente dal cliente nel caso in cui la disdetta stessa venga inviata per cessare del tutto la fornitura senza passaggio al altro fornitore. Deve anche essere inviata direttamente dal cliente in tutti i contratti non domestici.

Gli impianti normalmente non vengono toccati e il passaggio e' solo amministrativo, quindi non dovrebbero esserci interruzioni di fornitura. A livello di fatturazione, il vecchio fornitore dovrà' inviare una bolletta di conguaglio basata sull'ultima lettura del contatore (comunicata dall'utente o dal nuovo venditore) ed il nuovo dovrà far partire le sue fatturazioni da quella stessa lettura.

Detto questi, in caso di interruzione di fornitura o di doppia fatturazione vanno individuate le responsabilità e va subito inviata una contestazione formale per raccomandata a/r.

I passaggi sono sempre gratuiti. Solo nel caso in cui si passi da un venditore del mercato libero ad un altro nei 12 mesi da quando e' stato sottoscritto il precedente contratto potrebbero essere addebitati dei costi che il venditore paga al distributore locale nella misura di 27 euro fissi. Se si torna al mercato di maggior tutela il costo non puo' essere addebitato.

Comunque, tornare al servizio di maggior tutela e' sempre possibile e non ci sono costi di passaggio.

Per effettuare il passaggio ci si deve rivolgere al distributore locale o alla società di vendita ad esso collegata (operante ovviamente sul mercato vincolato) per attivare un nuovo contratto. Questo dovrebbe provvedere anche a disdettare il contratto precedentemente stipulato col venditore del mercato libero, ma e' sempre opportuno verificare che la cosa venga fatta.

Il ritorno al servizio di maggior tutela e' invece praticamente "automatico" (scatta come meccanismo di protezione) in casi particolari di urgenza, quando l'utente rimane senza sua volontà privo di fornitura o qualora il fornitore fallisse. In questi casi il distributore locale -tramite la propria società di vendita- subentra automaticamente.

Il distributore locale della propria zona può essere trovato attraverso un motore di ricerca del sito dell'Autorità garante riportato tra i link utili di questa scheda.

Da notare bene che il meccanismo automatico con il quale attivando un nuovo contratto (anche in regime di maggior tutela) si disdice il vecchio (attraverso il nuovo fornitore) non funziona al rovescio.

Quindi, inviare la disdetta al fornitore che si vuol cambiare non determina il ritorno al mercato vincolato, anche se nel testo della disdetta si precisasse che e' nostra intenzione farlo. La disdetta diretta può andar bene (come tale), ma se si vuole tornare al mercato vincolato ci si deve espressamente rivolgere, come già detto, al distributore locale.

Comunque, per tutte le informazioni commerciali la controparte a cui rivolgersi e' ovviamente il venditore con cui e' stato sottoscritto il contratto, contattabile nelle modalità che devono essere specificate nel contratto e nella bolletta (potrebbe esserci un numero verde o a pagamento, ma deve sempre esserci un indirizzo per le comunicazioni scritte).

Ci si deve rivolgere al venditore anche per tutte le prestazioni che riguardano la distribuzione (controllo contatore, riattivazione a seguito di morosita', ripristino fornitura a seguito di guasto sul contatore, lavori semplici sull'impianto, etc.). In questi casi il venditore funziona da tramite col distributore locale che eseguira' la prestazione.

Per segnalare guasti, avere informazioni tecniche, richiedere preventivi in assenza di contratto di fornitura, richiedere spostamento di linee non funzionali allo spostamento del contatore, richiedere lo spostamento di prese non attive non fatte dal subentrante, etc. il riferimento e' unicamente il distributore locale, e quindi il numero da contattare (indicato in bolletta) non varia pur se cambiasse il venditore di energia.

Per gli utenti rimasti col vecchio fornitore, ovvero quelli del servizio di maggior tutela, sono valide le condizioni contrattuali minime ed i prezzi fissati dall'Autorità per l'energia ed il gas.

Le condizioni contrattuali minime, previste dalla delibera 200/99- ed i tariffari dell'Autorità garante sono riservati, oltre che ai clienti del servizio di maggior tutela, anche ai clienti domestici (o piccole aziende) che hanno sottoscritto un contratto con un venditore del mercato libero che poi fallisce o chiude o che comunque decidono volontariamente di ritornare al mercato vincolato.

Come già detto per quanto concerne le bollette del gas, l'Autorità mantiene il controllo della qualità, nel senso che continua a stabilire standard comuni minimi per tutti i venditori (sia del mercato vincolato che del mercato libero) inerenti i tempi di esecuzione dei lavori, degli allacciamenti, delle risposte ai reclami, etc.

Restano comuni anche gli importi degli indennizzi automatici che i venditori debbono versare se non rispettano i suddetti standard di qualità.

Ovviamente ogni venditore e' libero di fissare standard ed indennizzi automatici propri a condizione che essi siano piu' favorevoli di quelli fissati dall'Autorita'. E' bene quindi consultare la carta del servizio (o carta di qualita') del proprio venditore, tenendo come base quella dell'Autorita'.

Da sapere anche che la riscossione dell'indennizzo non pregiudica in alcun modo la possibilita' di avanzare richieste di rimborso del danno per importi piu' consistenti, riferiti a casi specifici.

Gli indennizzi ottenibili sono diversi a seconda della violazione:

  • per violazioni nell'ambito del servizio di fornitura (rilascio preventivi, esecuzione lavori semplici, attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, etc.).
  • per violazioni nell'ambito del servizio di vendita (tempi massimi di risposta ai reclami, di rettifica di fatturazione, etc.),
  • per interruzioni di fornitura non ripristinate entro un tempo massimo.
  • Inoltre, tra le disposizioni comuni dettate dall'Autorità sulla trasparenza vi sono, oltre a regole inerenti le offerte e i contratti, anche precise disposizioni riguardanti la fattura dell'energia, attualmente contenute nella delibera 202/09.

    La bolletta deve essere suddivisa in due parti: un quadro sintetico e uno di dettaglio.

    Il quadro sintetico riporta:

    1. informazioni relative al cliente finale, al punto di prelievo/riconsegna (codici POD e PDR), alla tensione di potenza finale disponibile e alla tipologia contrattuale (denominazione offerta sottoscritta). Deve inoltre essere riportata la dicitura "mercato libero" oppure "servizio di maggior tutela" a seconda che si tratti di un contratto del mercato libero o di un contratto del mercato vincolato;
    2. periodo di riferimento della fatturazione dei consumi, termine di emissione e scadenza del pagamento, letture rilevate o autoletture, eventualmente articolate per fasce orarie, i consumi fatturati, quelli stimati, gli eventuali conguagli;
    3. i consumi annui con divisione in fasce orarie (se la tariffazione e' bioraria). Per le utenze attive da meno di un anno, si riportano i dati dall'inizio del rapporto;
    4. il totale dovuto per i servizi di vendita al netto delle imposte e gli eventuali sconti;
    5. il totale dovuto per i servizi di rete al netto delle imposte e in detrazione l'eventuale bonus sociale (se il contratto del mercato libero prevede un corrispettivo unico per servizi di vendita e di rete, viene inserita una voce unica)
    6. il totale delle imposte e il totale della bolletta.

    In questo quadro devono anche apparire sia uno spazio per le comunicazioni dell'Autorita' garante (per la quale il venditore fa da tramite), che uno spazio con tutte le informazioni su cosa fare in caso di guasti, richiesta di pronto intervento, presentazione di un relcamo (quindi numeri telefonici, indirizzi, etc.).

    Il quadro di dettaglio riporta:

    • i corrispettivi per il servizio di vendita. Per i clienti del mercato vincolato e' prevista una suddivisione ben precisa, specificata nella delibera 202/09, con suddivisione tra quota fissa (PCV, espressa in euro per cliente per mese), quota energia (PE, il prezzo dell'energia espresso in euro per Kwh consumati o stimati), e altre quote. Per i clienti del mercato libero la suddivisione dipende da come sono strutturate le tariffe contrattuali.
    • i corrispettivi per il servizio di rete divisi in quota fissa, quota energia (euro per Kwh consumati o stimati) e quota potenza (euro per Kw per mese, se il contratto del mercato libero prevede un corrispettivo unico per i servizi di vendita e di rete, va inserita una voce unica)
    • gli oneri diversi eventualmente dovuti (per esempio interessi di mora per pagamenti ritardati, diritti fissi, contributi di allacciamento, corrispettivi per servizi aggiuntivi, etc.)
    • Imposte (accise, addizionali, iva);

    Inoltre:

    • se la bolletta e' a conguaglio, va riportata la redistribuzione dei consumi rilevati ed il ricalcolo effettuato per l'applicazione delle eventuali variazioni tariffarie, con decurtazione delle somme gia' fatturate distinte per tipo (servizi di vendita, servizi di rete, imposte).
    • se la bolletta riguarda un contratto a tariffe biorarie (come tutti i contratti del mercato vincolato), la suddivisione dei conteggi va evidenziata rispetto alle fasce di consumo. Se la suddivisione e' fatta in base a fasce diverse da quelle previste dall'Autorita' garante, essa va specificata anche in testa al quadro. Stessa cosa se la differenzazione e' a scaglioni di consumo.
    • gli eventuali sconti vanno evidenziati a fianco del corrispettivo a cui si riferiscono.
    • l'eventuale bonus sociale dovuto deve essere specificato a parte.
    • se vengono decurtati anche degli indennizzi automatici, essi devono essere specificati come previsto dalle specifiche delibere a cui sono riferiti (vedi sopra, delibera 333/07 o 164/08).

    Altre informazioni:

    • situazione dei pagamenti delle bollette precedenti;
    • tutte le modalità di pagamento possibili, compresa la possibilità di rateizzare le bollette quando ciò sia possibile indicando tempi e modalità con cui può essere fatta richiesta;
    • in caso di morosità vanno indicate le modalità di comunicazione da parte del cliente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare l'attivazione delle procedure previste dal contratto, procedure delle quali dev'essere data informazione (riduzione della potenza, sospensione della fornitura, etc.);
    • vanno comunicati eventuali aggiornamenti tariffari con relativo riferimento normativo;

    Per quanto riguarda reclami e contestazioni, il fornitore deve informare i clienti sulle modalità e sulle procedure di reclamo, rendendo disponibile un formulario prestampato per semplificare l’inoltro dei reclami stessi all'atto della stipula di un nuovo contratto e quando il cliente lo richiede. Il reclamo scritto deve sempre essere consentito.

    Si parla di reclami che possono riguardare qualsiasi aspetto del rapporto (bollette che non arrivano o arrivano in ritardo, fatturazioni irregolari rispetto ai piani tariffari contrattuali o rispetto ai consumi, richieste dell'utente non rispettate, distacchi illegittimi, attivazioni indebite, inadempienze varie).

    Se il reclamo non ha successo ci si può rivolgere allo sportello del consumatore dell'Autorità Garante per l'energia ed il gas,l Unità reclami, che svolge una sorta di attività di consulenza, con potere di intervento nei confronti dei gestori/venditori di energia elettrica e gas.

    Come primo passo e' consigliato l'invio del reclamo sotto forma di messa in mora, cosi' da renderlo più efficace a livello legale.

    Se non si riceve risposta soddisfacente entro 40 giorni (o se non la si riceve affatto), ci si può rivolgere al Garante per usufruire di una specifica procedura di reclamo.

    Se ancora la situazione non si risolvesse, si potrà avviare una causa (contenzioso) presso il giudice di pace locale.

    Infine, nel caso ci si accorga d'esser stati vittima dell'attivazione indebita di un contratto di energia elettrica o gas non richiesto, e' possibile fruire di una particolare procedura di reclamo messa a punto dall'Autorità garante (Delibera 153/2012) con conseguente ripristino delle precedenti condizioni. La procedura può applicarsi solo se il venditore vi ha aderito.

    Morosità per bollette di energia elettrica e gas: il famigerato corrispettivo CMOR

    Se siete stati, come me, morosi in materia di bollette elettriche o del gas, avrete sicuramente sentito parlare del famigerato corrispettivo Cmor.

    Il CMOR (Corrispettivo MORosita') e' il sistema introdotto dall’Aeeg in base al quale viene garantito un indennizzo al vecchio fornitore uscente di energia elettrica per l’eventuale mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione, prima del passaggio effettivo del cliente finale al nuovo fornitore.

    Può essere applicato solo in libero mercato, e non in regime di maggior tutela.

    Il corrispettivo di morosità infatti può essere applicato alla fattura di energia elettrica del cliente da parte del nuovo gestore, in caso di morosità pregressa da parte del cliente stesso, ovvero del mancato pagamento delle fatture o parte di esse che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching.

    Il valore del CMOR corrisponde al valore minimo tra il valore del credito non pagato da parte del cliente relativo agli ultimi due mesi di erogazione della fornitura e il valore medio degli importi fatturati con riferimento a due mesi consecutivi di erogazione della fornitura, a cui si dovrebbe sommare l’eventuale CMOR precedentemente non pagato.

    Il sistema dell'indennizzo è stato introdotto per evitare il fenomeno del turismo energetico, ossia che clienti morosi potessero, cambiando gestore, impedire al vecchio fornitore di recuperare il credito dovuto.

    Così facendo infatti il vecchio fornitore creditore non dispone dello strumento più efficace per tutelarsi, la sospensione della fornitura; con questo meccanismo il debito viene "passato" al nuovo fornitore che mantiene questo potere.

    Fin da subito il meccanismo ha sollevato dubbi e critiche, poichè alcune volte il nuovo fornitore si prende carico del debito pur di mantenere il cliente che formalmente rimane invece debitore. Inoltre in alcuni casi di morosità gli importi sono oggetto di reclami o contestazioni per fondati motivi ed il cliente è comunque tenuto a pagare il Cmor.

    Nel 2013 il Tar Lombardia aveva infatti annullato la delibera dell'Autorità, successivamente reintrodotta. Una recente delibera dell'Autorità dell'ottobre 2014, avvisa che è stato avviato il processo per la modifica e l'integrazione dell'attuale disciplina in materia di morosità.

    Il vecchio fornitore può richiedere l'indennizzo in un periodo compreso fra 6 mesi e 12 mesi dalla data del passaggio, non prima per lasciare al cliente il tempo di saldare le ultime bollette dovute e non dopo per non allungare eccessivamente i tempi.

    Di seguito le condizioni che devono verificarsi affinché il vecchio fornitore possa richiedere l'indennizzo:

    • Il cliente finale debitore è alimentato in bassa tensione;
    • Il cliente ha ricevuto la comunicazione della morosità, nella quale è specificata l'applicazione dell'indennizzo;
    • Il cliente non ha saldato il pagamento dovuto;
    • Il credito non sia riferito a corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del contatore;
    • Il valore dell'indennizzo sia pari ad almeno 10 €.

    I cattivi pagatori per le bollette elettriche e del gas

    Cattivi pagatori per le bollette elettriche e del gas: banche dati, rifiuto di attivare un'utenza o di passaggio ad altro gestore.

    E' bene sapere che ad oggi non esiste una banca dati di cattivi pagatori che permette ad un gestore di rifiutare l'attivazione di un'utenza ad un cattivo pagatore.

    Nel 2012 l’Autorità era infatti arrivata a predisporre il funzionamento di un nuovo strumento il BICSE, Banca dati relativa agli inadempimenti dei clienti finali nel settore energetico, ma il progetto è tramontato nel novembre 2012.

    E' però ricomparso nel ddl concorrenza recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, e potrebbe quindi essere introdotto nel prossimo futuro.

    E' invece concesso ad un gestore, anche di maggior tutela, rifiutare l'attivazione di un'utenza ad un cliente, se quest'ultimo ha ancora debiti nei suoi confronti.

    Infatti, secondo disposizioni normative, se un cliente cattivo pagatore che ha sottoscritto un contratto di mercato libero vuole rientrare nel servizio di maggior tutela e mantenere attiva la propria fornitura dovrà, al momento del rientro, pagare i debiti lasciati in precedenza.

    L'esercente la maggior tutela non è tenuto infatti a erogare un nuovo servizio di fornitura nei confronti di clienti che siano stati identificati in precedenti rapporti contrattuali con il medesimo operatore come "cattivi pagatori" fin tanto che questi ultimi non corrispondano gli importi di cui sono debitori (comprensivi dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura maggiorati di eventuali interessi di mora e di un ammontare pari al doppio del deposito cauzionale previsto dalla normativa vigente).

    Un utente viene considerato cattivo pagatore se non paga nel corso di 365 giorni di fornitura almeno 2 bollette anche non consecutive, purché:

    • per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura;
    • nessuna di esse contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di già accertato malfunzionamento del contatore;
    • non sussistano crediti del cliente nei confronti del venditore per precedenti fatture non ancora liquidati dal venditore stesso;
    • il venditore abbia provveduto nei tempi previsti a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o a un reclamo inerente corrispettivi non pagati.

    Infine, qualora un gestore ottenga la sospensione di un'utenza per morosità, durante il periodo di sospensione, l’impresa distributrice potrà rifiutare eventuali richieste del cliente di passaggio ad altro gestore.

    L'interruzione della fornitura per i morosi di bollette elettriche e del gas

    Interruzione della fornitura per i morosi di bollette elettriche e del gas

    Come funziona la procedura per l'interruzione della fornitura per i morosi di bollette elettriche e del gas: fino a che punto si possono spingere i fornitori?

    Le modalità con cui il gestore può procedere al distacco della fornitura elettrica o di gas per morosità, per una bolletta pagata in ritardo, sono regolamentate dalle disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora.

    Le regole, riguardano per esempio l'obbligo dei gestori di inviare una raccomandata di messa in mora al cliente ritardatario prima di procedere al distacco della fornitura e di sollecitare e intimare il pagamento entro il termine di 20 giorni.

    Pertanto, se si è in ritardo col pagamento della bolletta, si riceve una raccomandata di messa in mora e si ha tempo 20 giorni per regolarizzare la fattura. Se non si procede al pagamento, trascorsi altri 3 giorni il venditore effettua la richiesta di sospensione della fornitura che per l'energia elettrica è immediata grazie ai contatori elettronici mentre per il gas il distacco avviene tramite apposizione dei sigilli sul misuratore del cliente moroso.

    Per quanto riguarda l'energia elettrica, oltre alla sospensione della fornitura, è possibile per il gestore imporre una riduzione della potenza erogata. Questo è possibile grazie ai contatori di nuova generazione, che possono essere telecomandati.

    In questi casi il cliente finale si vedrà saltare continuamente l’interruttore della luce, e solo in caso di persistente morosità è possibile procedere al distacco dell’utenza da remoto.

    Quando invece la fornitura non può essere cessata per morosità?

    La fornitura non può essere sospesa per morosità se il cliente non è stato prima avvisato tramite raccomandata, se il pagamento è stato effettuato entro i tempi ma per cause non imputabili il cliente, gli estremi del pagamento non sono stati inviati al venditore, se l'importo da pagare è inferiore o uguale al deposito cauzionale, se la chiusura della fornitura cade in giorni festivi e prefestivi, di venerdì e sabato, oppure, se si tratta di un conguaglio o un importo anomalo per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore. In questo caso, infatti, il venditore è tenuto a rispondere per iscritto al cliente prima di poter procedere al distacco della fornitura per morosità.

    Il servizio di ultima istanza per gli utenti morosi su bollette di energia elettrica e gas

    Che cos'è il servizio di ultima istanza (Fui) per gli utenti morosi su bollette di energia elettrica e gas.

    L’Autorità ha disciplinato l’erogazione del servizio di ultima istanza (FUI) con la finalità di garantire la continuità del servizio di vendita del gas naturale per alcune tipologie di clienti finali prive, anche temporaneamente, di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

    Il servizio di fornitura di ultima istanza infatti si attiva quando un cliente rimane senza fornitore, ma resta collegato alla rete e continua a prelevare gas.

    In questo caso, la fornitura di gas viene assegnata a uno specifico fornitore (il fornitore di ultima istanza “FUI”) selezionato dall'acquirente Unico tramite una gara.

    Tale servizio, la cui disciplina è stata modificata e perfezionata nel corso degli anni, consente di individuare un venditore che assume l’obbligo di garantire, senza soluzione di continuità, la fornitura di gas presso i punti di riconsegna per i quali viene attivato.

    Trattasi di casi in cui si verifica una cessazione amministrativa del contratto per motivi diversi dalla morosità (es: fallimento fornitore) e quindi il cliente finale si trova senza un contratto di vendita valido per cause indipendenti dalla sua volontà.

    Solo per i clienti finali non disalimentabili (es ospedali) il servizio può essere applicato anche in caso di situazioni di morosità per i quali, conseguentemente, non sono applicabili gli strumenti finalizzati alla sospensione della fornitura.

    Il fornitore di ultima istanza deve operare totalmente secondo quanto stabilito dall'Autorità.

    Il FUI entrante, entro 15 giorni dal subentro della fornitura, è tenuto a darne comunicazione al cliente finale.
    Dopo il subentro del FUI è comunque garantita la facoltà al cliente finale di concludere un contratto di fornitura nel mercato libero secondo le modalità previste dalla Deliberazione 138/04 e dal Codice di Rete Tipo per la Distribuzione gas o dal Codice di Rete di Trasporto.

    Nell'ambito dell’erogazione del servizio di ultima istanza il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale e di tutela del consumatore adottata dall'autorità.
    I dati di ogni singolo PDR sono trasmessi al FUI dalla società di distribuzione o di trasporto competente per territorio.

    La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dal fornitore di ultima istanza, secondo modalità semplificate (con evidenza, per esempio, del codice Punto di fornitura (PDR), periodo di fatturazione, consumi); saranno utilizzati, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall’impresa di distribuzione o di trasporto e sarà garantita l’emissione di almeno una fattura per ciascun cliente servito ogni sei mesi.

    Nel caso in cui i clienti titolari di PDR domestici, condomini domestici (con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno) o servizio pubblico, non paghino almeno una fattura, ovvero non versino la garanzia eventualmente richiesta (deposito cauzionale), il FUI può chiedere all’impresa di distribuzione di procedere con la sospensione della fornitura.
    Il servizio di fornitura di ultima istanza opera solo in un limitato numero di situazioni.

    I casi in cui non sussistono i requisiti per l’attivazione del servizio sono schematizzabili in modo seguente:

    • il punto di riconsegna non rientra tra quelli che hanno potenzialmente diritto al servizio di fornitura di ultima istanza (grandi clienti);
    • indipendentemente dalla tipologia del punto di riconsegna, la causa della risoluzione contrattuale non ne consente l’attivazione (la cessazione amministrativa è stata richiesta con riferimento a motivi legati alla morosità).

    Per la morosità del settore gas, invece, è stato adottato un sistema diverso.

    L’Esercente che non riceve il pagamento delle proprie fatture, dopo una serie di solleciti e adempimenti formali di messa in mora, richiede l’interruzione della fornitura al gestore della rete (Distributore).

    Se questi non riesce ad interrompere l’utenza perché il contatore è ubicato in proprietà privata, l’Esercente può chiedere il passaggio d’ufficio dell'utenza (cede il contratto) ai c.d. Servizi di Ultima Istanza (FUI e DEFAULT).

    I consumatori finali che rientrano in questi casi dovrebbero essere disalimentati, tuttavia non sempre è materialmente possibile realizzare la predetta disalimentazione, almeno contestualmente al termine da cui decorrono gli effetti della cessazione amministrativa.

    Ciò nonostante, il cliente finale continua ad essere in condizione di prelevare materialmente gas dalla rete, senza averne più titolo.
    Pertanto l’Autorità ha istituito un ulteriore servizio.

    Il servizio di default nasce nel 2012 per quanto riguarda le morosità dei clienti finali. Viene attivato dal distributore territorialmente competente al verificarsi di alcune situazioni particolari, a seguito delle quali un cliente si trova senza fornitore, pur restando connesso alla rete e potendo perciò continuare a prelevare gas.

    In tal caso la fornitura di gas viene trasferita ad un fornitore selezionato ogni anno attraverso gara per la gestione di tali casi (appunto il fornitore di default), che opera secondo quanto stabilito dall'Autorità, anche per quanto riguarda le condizioni economiche da applicare (che variano a seconda del motivo per cui è stata attivata l'opzione in default).

    Se per la fornitura è stato attivato il servizio di default si riceve una lettera con cui la società comunica l’attivazione del servizio e le relative condizioni.

    E’ importante sapere che tale servizio è solo temporaneo e dura 6 mesi, o comunque fino a che non si sottoscrive un nuovo contratto per la fornitura di gas o non si richiede la disattivazione della fornitura o decorso il termine di 6 mesi dall'attivazione del servizio.

    Pertanto, qualora vi siano utenti che si trovino in una delle condizioni suesposte, quelli elencati saranno gli strumenti che i fornitori utilizzeranno al fine di recuperare i loro crediti. Tali strumenti dovranno tuttavia essere necessariamente contemperati con il rispetto di quelle minime prescrizioni che la normativa impone a tutela degli utenti.

20 Maggio 2015 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!