Blocco pensioni – modalità di rimborso

Com'è noto, La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge che, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

L'INPS, nella circolare 125/15, chiarisce che per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica è stata riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS (502,39 euro) nella misura del 100 per cento.

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite.

In conseguenza alla sentenza della Consulta la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, sarà riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi) la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 sarà riconosciuta nella misura del 40 per cento. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, sempre con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 sarà riconosciuta nella misura del 20 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 sarà riconosciuta nella misura del 10 per cento. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Infine, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 non sarà riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

27 Giugno 2015 · Tullio Solinas


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