La normativa detta Blocca Equitalia » Vediamo di cosa si tratta

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Sospensione della riscossione nel corso del procedimento di mediazione tributaria

Dal 3 marzo 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni che prevedono, tra le altre cose, la sospensione dell'attività di riscossione di Equitalia durante l’intero procedimento di mediazione tributaria. Facciamo una panoramica della situazione.

Sospesa l’esecuzione forzata di Equitalia durante la fase di reclamo e mediazione tributaria, procedimento che il contribuente è obbligato a svolgere preventivamente se intende fare ricorso contro determinati atti del fisco.

I cambiamenti apportati dalla blocca equitalia

Come accennato, nel corso della fase di reclamo e mediazione tributaria Equitalia non potrà più procedere a riscossione ed esecuzione forzata.

In parole povere, ogni azione di esecuzione rimane sospesa in attesa che si concluda la fase di mediazione. Questo il motivo per cui la norma è stata soprannominata blocca Equitalia.

In questo modo si evita che il contribuente possa essere oggetto di espropriazioni, pignoramenti o ipoteche in una fase durante la quale non avrebbe la possibilità di chiedere sospensive al giudice.

L'agente della riscossione non potrà tornare in possesso dei suoi poteri fino alla costituzione in giudizio, ovvero con il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria. Ciò perché, in tale fase, spetterà al giudice di merito decidere se accordare o meno la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.

Insomma, fare ricorso per una cartella esattoriale non sarà più così rischioso come lo era una volta. Infatti, durante quella fase di incertezza dovuta all'attesa della mediazione, Equitalia non potrà più agire nei confronti del contribuente.

Ma le novità non sono finite. Grazie alle nuove disposizioni, infatti, la mancata mediazione non renderà inammissibile il ricorso.

Spieghiamoci meglio.

Nel caso il contribuente si opponga alla cartella esattoriale, ma dimentichi, qualora sia obbligatorio, di presentare prima il tentativo di mediazione, il ricorso non è più, come in precedenza, inammissibile, ma è semplicemente dichiarato improcedibile.

In sintesi, la differenza è che viene data la possibilità al contribuente di rifare la propria mossa, presentando la richiesta di mediazione tributaria che prima aveva dimenticato di redarre.

Un'agevolazione interessante, perché si risolve in un indiscutibile vantaggio per il ricorrente: un errore banale non comporterà più la perdita del diritto di difesa.

Cambiando tema, altre modifiche apportate dalla blocca equitalia riguardano i tempi per le mediazioni: al primo agosto al 15 settembre tutti i termini per questa pratica si sospendono, così come nella gran parte delle cause presso il tribunale ordinario.

La norma prevede, infine, l’eliminazione di interessi e sanzioni sui contributi previdenziali e assistenziali calcolati sull'imponibile mediato.

17 Marzo 2014 · Gennaro Andele


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