Sono riconducibili ai bisogni familiari anche le spese legali sostenute dal condominio per ottenere il pagamento delle quote relative ai beni immobili conferiti ad un fondo patrimoniale

Fondo patrimoniale oneri condominiali e spese legali per l'escussione coattiva degli importi dovuti al condominio

Così come ineriscono all'attivita’ di gestione e di amministrazione del fondo patrimoniale gli oneri condominiali riguardanti i beni che ne fanno parte, assumono la medesima natura le spese che il Condominio abbia dovuto sopportare per ottenere il pagamento di questi oneri e che i titolari del bene costituito in fondo debbono rimborsare in quanto soccombenti nei relativi giudizi.

Infatti, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.

Legittima l'ipoteca sui beni conferiti al fondo patrimoniale per le spese legali riconducibili alla riscossione forzata degli oneri condominiali

E, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, vanno senz'altro compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, dal momento che questi stessi beni sono per definizione destinati a soddisfare i bisogni della famiglia.

Pertanto, i creditori delle spese sopportate per la conservazione e la manutenzione dei beni costituiti dai coniugi in fondo patrimoniale possono far valere la garanzia patrimoniale su tali ultimi beni e procedere alla loro espropriazione forzata per i debiti relativi.

In particolare, il codice civile non consente alcuna distinzione tra spese necessarie, utili o voluttuarie, nè tra spese inevitabili e spese evitabili con una più oculata gestione dei beni costituiti in fondo. Conseguentemente, non rileva, ai fini della pignorabilità, la distinzione tra spese per oneri condominiali dei beni costituiti in fondo patrimoniale e spese legali liquidate in favore del Condominio per conseguire il pagamento degli oneri condominiali. Gli uni e le altre costituiscono debiti contratti dai coniugi per quegli stessi bisogni familiari alla cui soddisfazione sono destinati i beni del fondo patrimoniale, cui le spese ineriscono, ed i relativi creditori possono procedere all’esecuzione forzata su questi beni.

Le spese legali per il recupero degli oneri condominiali devono ritenersi incluse fra i debiti contratti per soddisfare le esigenze familiari

Infatti, in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’articolo 170 del codice civile per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia. L'interpretazione corretta è quella di ricomprendere in detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. Piuttosto, il codice civile intende sottolineare che le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti speculativi rilevano al fine di escludere la pignorabilità quando esse non ineriscano direttamente ai beni costituiti in fondo patrimoniale.

Qualora, invece, i debiti siano contratti per la gestione e l’amministrazione di questi stessi beni, essi debbono intendersi necessariamente riferiti ai bisogni della famiglia, anche quando inerenti, come detto, a spese a carattere voluttuario o comunque evitabili.

In conclusione, va affermato che, in tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l’esecuzione forzata vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.

Quello appena esposto è l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione emerso dalla lettura della sentenza 23163/14.

22 Novembre 2014 · Annapaola Ferri


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