Il beneficiario di assegni bancari non è necessariamente un debitore

Il sedicente creditore che pretenda la restituzione di somme date in prestito è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

Infatti, l'esistenza di un contratto di prestito non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o di somme in denaro che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione.

10 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic




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