Il reato di bancarotta fraudolenta si consuma nel momento in cui interviene la sentenza di fallimento
Il reato di bancarotta fraudolenta si consuma nel momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento. Non si può legare la consumazione del reato presupposto al momento della materiale “distrazione” delle somme di denaro dalle casse della società, azione in sé non configurabile come delitto fino al momento della dichiarazione di fallimento della società stessa.
Insomma, non e’ integrato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel caso in cui la somma sottratta dalle casse sociali, riportata da relativa annotazione contabile, sia incontrovertibilmente riversata nella sua integrante – dai soci che l’avevano prelevata – nelle casse della società prima della dichiarazione di fallimento.
Infatti, ancorché il delitto di bancarotta abbia natura di reato di pericolo, per l’individuazione del relativo momento consumativo deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di fallimento, con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio ai creditori deve essere valutata al momento di tale dichiarazione e non a quello della storica commissione della condotta.
Questi i principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 23052/15.
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