Informativa da fornire al cliente di servizi telefonici in abbonamento in merito alla possibilità di essere segnalato nella banca dati delle morosità intenzionali
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Al momento della stipula del contratto, l’operatore telefonico fornirà al cliente l’informativa prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche inerente la possibilità di essere censito, in caso di inadempienza, nella banca dati di settore relativa a morosità intenzionali. L’informativa, nel descrivere le finalità e modalità del trattamento, dovrà recare, in modo chiaro e preciso, anche le seguenti indicazioni:
- estremi identificativi e caratteristiche del SIMoITel, quale soggetto cui sono comunicati i dati, denominazione e sede del gestore;
- soggetti partecipanti eventualmente indicati per categoria;
- i tempi di conservazione dei dati.
L’informativa sarà fornita ai clienti individualmente e per iscritto e, se inserita in un modulo utilizzato dall’operatore telefonico, sarà evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in parti distinte da quelle relative ad altre finalità del trattamento effettuato dal medesimo partecipante.
Nell’ipotesi di contratti stipulati telefonicamente o telematicamente, la stessa informativa sarà resa avvalendosi di modalità in grado di consentire la dimostrazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di informativa (ad es. registrazione della telefonata). In ogni caso il testo dell’informativa dovrà essere pubblicato da ciascun operatore telefonico sul proprio sito web.
L’operatore telefonico, inoltre, fornirà l’informativa anche sul trattamento dei dati effettuato dal gestore della centrale rischi SIMoITel il quale, a sua volta, renderà una più dettagliata informativa sui medesimi trattamenti attraverso il proprio sito web.
Il cliente moroso sarà iscritto nel SIMoITel al contemporaneo verificarsi dei seguenti presupposti:
- recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti esercitato da non meno di tre mesi;
- importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di 150 (centocinquanta) euro;
- presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
- assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
- assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente;
- invio a cura dell’operatore telefonico all’interessato, almeno trenta giorni solari antecedenti all’iscrizione nel SIMoITel, della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione.
Il preavviso sarà inviato con comunicazione scritta tracciabile (a titolo esemplificativo, raccomandata A/R con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata) e comprovante la data e le modalità utilizzate per l’invio.
Il trattamento effettuato nell’ambito del SIMoITel avrà ad oggetto, come abbiamo già accennato, solo le informazioni di carattere negativo connesse all’inadempimento intenzionale dell’interessato verso gli operatori.
Il trattamento non potrà riguardare dati sensibili e giudiziari, né comportare l’uso di tecniche o di sistemi automatizzati di credit scoring.
Nel SIMoITel potranno essere trattate le seguenti categorie di dati, che il gestore indicherà in un elenco reso agevolmente disponibile sul proprio sito, da comunicare anche agli interessati su eventuale loro richiesta:
- dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva;
- importo totale della morosità per ogni singolo operatore telefonico;
- data di inizio del contratto;
- data di recesso dal contratto;
- data di inserimento nel SIMoITel;
- numero di fatture non pagate;
- operatore che ha comunicato al SIMoITel i dati personali relativi alla morosità intenzionale;
- data e modalità di inoltro del preavviso;
- − indicazione esplicita (ad es. con flag su check box) alla data di inserimento dei dati dell’interessato nel SIMoITel, di assenza di reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni e di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente.
Non sarà consentito l’accesso al SIMoITel da parte di terzi, fatte salve le richieste provenienti da organi giudiziari e dalle Forze dell’ordine.
28 Ottobre 2015 · Patrizio Oliva
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