Nessuna azione esecutiva promossa dai creditori del defunto è possibile contro chi accetta l’eredità con beneficio di inventario

Una volta trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è più possibile l'esecuzione individuale contro chi ha accettato con beneficio di inventario e sui suoi beni.

Tanto alla luce del condiviso principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario non può, una volta che abbia notificato ai creditori l'invito a presentare le dichiarazioni di credito, dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari.

In effetti la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte dei chiamato che subentra perciò anche ai debiti del defunto; d'altro canto, tuttavia, l'accettazione con beneficio di inventario non incide sulla limitazione della responsabilità che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva formazione dell'inventario, in mancanza dei quale l'accettante è considerato erede puro e semplice, non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo mai conseguito.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 17633/15.

Ricordiamo che il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, tuttavia, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione: in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

7 Settembre 2015 · Carla Benvenuto




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2 risposte a “Nessuna azione esecutiva promossa dai creditori del defunto è possibile contro chi accetta l’eredità con beneficio di inventario”

  1. marmar ha detto:

    Nel 2002 mio fratello, alla guida della sua autovettura priva di assicurazione, ha avuto un incidente causando lesioni ad una persona che poi si è costituita in giudizio. Al processo è stato dichiarato contumace.
    Nel giugno 2007 mio fratello è deceduto. Considerata la vita travagliata, in via cautelativa abbiamo preferito rimandare l’atto di successione che a tutt’oggi non è ancora stato fatto.
    Nel settembre 2009 è stata emessa una sentenza di condanna al risarcimento danni al Fondo Garanzia Vittime della Strada di 250.570 €.
    Il 9 maggio 2013 è arrivata la prima raccomandata, a suo nome, con la richiesta di risarcimento danni.
    Una successiva richiesta “in qualità di eredi” ci è pervenuta il 5-11-2014.
    Ora, con una raccomandata, ci invitano a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Mio fratello era comproprietario con noi di una quota (22%) della casa paterna nella quale vive ancora la mamma e terreno agricolo.
    Nessuno di noi era a conoscenza del processo nè conseguentemente, della sentenza.
    Le domande che Vi rivolgo sono le seguenti: non dovevamo avere notificato qualche atto prima della richiesta? E la data per la prescrizione dei dieci anni da quando decorre?
    Grazie mille

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La prescrizione della pretesa di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada decorre dal 2009, in particolare dalla data della sentenza di condanna.

      Non avendo effettuato la successione, nessuna notifica era dovuta agli eredi ‘per l’eventuale costituzione in giudizio.

      Quello che resta da fare è la rinuncia all’eredità mettendo in conto di versare al FGVS almeno l’importo equivalente al 22% dell’immobile di cui il defunto era comproprietario.

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