L’azione revocatoria e l’inefficacia dell’atto dispositivo del debitore fallito in comunione dei beni

Nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento sono automaticamente inefficaci nei confronti dei creditori, senza che sia necessaria la dichiarazione dell'autorità giudiziaria, gli atti a titolo gratuito finalizzati a trasferire a terzi la proprietà di un bene del debitore fallito.

La pronuncia di inefficacia ai sensi dell'articolo 64 della legge fallimentare non implica alcun effetto di restituzione in favore del debitore fallito, né alcun effetto traslativo in favore dei creditori.

9 Ottobre 2014 · Rosaria Proietti




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