Azione revocatoria dell’atto di trasferimento di beni nell’ambito di un accordo fra coniugi intervenuto in sede di separazione o divorzio anteriormente all’insorgenza del credito

Sono soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene. Inoltre, l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria.

Tuttavia, va tenuto conto che gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione, e - tanto più, per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettamento all'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale il quale svela, di norma, una sua tipicità propria la quale può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'articolo 2901 del codice civile, colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità.

Pertanto, quando l'accordo è contenuto in un atto anteriore al sorgere del credito, e possa essere assimilato (dai giudici di merito o da quelli di appello) ad un atto a titolo oneroso, è necessario che venga dimostrato (così come dispone l'articolo 2901 del codice civile per gli atti a titolo oneroso) che il coniuge non debitore fosse consapevole del pregiudizio e risulti partecipe alla dolosa preordinazione.

Si tratta di un principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 10443/2019.

22 Aprile 2019 · Annapaola Ferri