Il bene ceduto dal debitore con patto di riservato dominio costituisce comunque pregiudizio per il creditore – L’atto può essere pertanto suscettibile di azione revocatoria

Com'è noto, il creditore può chiedere al giudice che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
  2. che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

L'azione revocatoria non elimina l'atto impugnato, ma lo rende semplicemente inefficace esclusivamente verso il creditore che ha agito. Non si produce, cioè, un effetto restitutorio, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma il creditore procedente potrà promuovere sul bene oggetto di revocatoria azioni sia esecutive che conservative, come se il bene non fosse mai stato soggetto all'atto dispositivo.

Ai fini dell'azione revocatoria non é necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esecuzione coattiva del credito medesimo, potendo l'evento dannoso consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, consistente nella dismissione di beni, ma anche in una variazione qualitativa di esso, conseguente anche nella conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili.

La vendita con riserva di proprietà di un immobile realizza l'esigenza di facilitare gli scambi, agevolando gli acquisti da parte di coloro i quali non sono in grado di versarne a pronti contanti il corrispettivo. Sul piano pratico detta vendita conferisce all'acquirente il notevole vantaggio di ottenere in consegna il bene, di usarlo nel proprio interesse e di pagarne il prezzo dilazionato in scadenze successive, pur continuando questa ad essere in proprietà dell'alienante.

E' di tutta evidenza come, al progressivo ampliamento della sfera patrimoniale del compratore, per effetto del pagamento che egli compie delle singole rate del prezzo, corrisponde l'altrettanto progressiva e conseguente riduzione del patrimonio del venditore per la diminuzione del valore del bene alienato, riduzione che, quando anche non giunga alla totale fuoriuscita del bene dal suo patrimonio, si concretizza, comunque, nell'obbligazione di restituire le rate riscosse.

In conclusione, ai fini dell'azione revocatoria, la vendita con patto di riservato dominio comporta sempre un depauperamento del patrimonio del debitore nel suo complesso, sia per l'ipotesi in cui delle cose alienate il compratore diviene proprietario con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, sia per il caso in cui non giunge a conclusione per il compratore la fattispecie acquisitiva della proprietà e, a carico del venditore, sorge l'obbligazione di restituzione delle rate riscosse, tenuto conto, altresì, del fatto che il danaro corrispondente alle rate riscosse, per sua natura meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, non elimina il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Questo il convincimento che i giudici della Corte di cassazione hanno affidato alla sentenza 23818/10.

19 Ottobre 2015 · Annapaola Ferri




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Il bene ceduto dal debitore con patto di riservato dominio costituisce comunque pregiudizio per il creditore – L’atto può essere pertanto suscettibile di azione revocatoria”

  1. CATANONYMOUS ha detto:

    Buongiorno,

    Sono un consulente libero professionista in possesso di Partita Iva: pPreciso di non essere un evasore fiscale, ma che per gravi motivi
    familiari mi sono ritrovato in una situazione economica complicata. Equitalia come si può evincere sì è già fatta sentire chiamandomi all’ordine, pretendendo sanzioni che ammontano a circa il triplo di quanto dovuto. Altri protesti di privati che io sappia non ne ho e in ogni modo quelli sarebbero risolvibili.

    Sto cercando di risolvere, ma ci vorrà del tempo prima che riesca a saldare tutto e tornare in riga.

    Per accelerare le cose, vorrei uscire dal vortice dell’affitto, in quanto eliminandolo, riuscirei ad estinguere i debiti molto più velocemente.

    Con dei piccoli risparmi e donazioni di parenti riuscirei a comprare una piccola ed economica casetta, ma vorrei anche evitare che me la pignorassero o ipotecassero.

    Sò che con le nuove normative del decreto del fare come prima ed unica casa, prendendo residenza e stando sotto le classi di lusso A8 – A9 la casa non sarebbe pignorabile ma solo ipotecabile. Putroppo però questa soluzione non mi sembra percorribile poichè non vorrei trovarmi la casa ipotecata.
    Non sono mai stato sposato, ma ho due bimbi minorenni avuti da una precedente relazione.

    Non avendo parenti o persona fidata a cui intestare l’immobile ed escludendo soluzioni costosissime come società estera ecc, ero convenuto nell’unica soluzione a me fattibile per la mia situazione e cioè quella di acquistare con la forma contrattuale riserva di proprietà (Patto di riservato dominio) con la clausola (Persona da nominare) in modo da intestare a mio figlio quando sarà maggiorenne.

    Purtroppo però solo recentemente sono venuto a conoscenza che una forma contrattuale del genere ha gli stessi rischi di revocatoria di una donazione, Trust, Fondo Patrimoniale o atto notarile indiretto, quindi revocabile dopo l’atto di trasferimento di proprietà definitivo o nei successivi 5 anni.

    Non trovando altre soluzioni chiedo, vede strade alternative per acquistare quest’immobile?

    La ringrazio anche per una sola risposta o consiglio.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Ci spiace deluderla, ma le soluzioni son quelle che lei già conosce: chi le percorre si assume il rischio di essere escusso e sottoposto ad azione revocatoria ordinaria prima della decorrenza dei cinque anni, dopo i quali scatta la irrevocabilità dell’atto. Il leasing immobiliare offre la possibilità di una maxi-rata finale che si calcola scontando dalla cifra complessiva l’ammontare dei canoni pagati nel corso degli anni: il contratto di leasing potrebbe essere volturato a suo figlio appena compie diciotto anni (o anche prima) e sarà impossibile, in tal caso, per il creditore individuare il bene e pignorarlo, così come chiedere la revocatoria dal momento che fino al riscatto l’immobile resta di proprietà del concedente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!