Azione recuperatoria nel contenzioso tributario e amministrativo – Quando la notifica dell’atto presupposto è omessa o viziata da nullità

Le opposizioni cosiddette recuperatorie, con le quali si fa valere una ragione che non è stato possibile dedurre in precedenza a causa dell’omessa conoscenza legale dell'atto presupposto (prodromico), vanno proposte nel rispetto dei termini previsti per l’impugnazione di quell'atto e innanzi al giudice che ne avrebbe avuto la giurisdizione in caso di tempestivo esperimento del rimedio.

Ad esempio, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l'opposizione con la quale si deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale la parte è venuta a conoscenza della sanzione irrogata (risultando omessa o comunque nulla la notificazione del verbale di accertamento della violazione) deve essere proposta, ai sensi del decreto legislativo 150/2011, articolo, entro trenta giorni dalla notifica della cartella stessa e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile (corte di cassazione a sezioni unite sentenza 220809/2017).

Così, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento posto in essere dall'agente di riscossione, con la quale se ne deduca il vizio per omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o di altro atto presupposto, va proposta - ai sensi del decreto legislativo 546/1992 articolo 2, comma 1, e articolo 19, nonché del DPR 602/1973, articolo 57, e dell’articolo 617 del codice ci procedura civile, - davanti al giudice tributario, in quanto essa si risolve nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Corte di cassazione a sezioni unite sentenza 13913/2017).

Dinanzi al giudice dell’esecuzione, pertanto, non possono essere dedotti motivi che dovevano farsi valere con ricorso alla giurisdizione tributaria, neppure quando il contribuente non abbia avuto conoscenza dell’atto presupposto da impugnare. In tal caso, infatti, l’impugnazione, ancorché tardiva, si deve comunque proporre al giudice tributario nei termini previsti dal rito.

In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale 114/2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il DPR 602/1973, articolo 57, nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione regolata dall'articolo 615 del codice di procedura civile, in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella o dell’avviso di pagamento, le opposizioni cosiddette recuperatorie, ossia con le quali l’opponente intenda contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente di riscossione di agire in esecuzione per ragioni riferibili agli atti prodromici (presupposti), di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notifica, devono proporsi innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto.

Si tratta dei principi giuridici, in tema di opposizioni recuperatorie nel contenzioso tributario e amministrativo, enunciati dalla Suprema Corte di cassazione nell'ordinanza 11900/2019.

9 Maggio 2019 · Giorgio Valli




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4 risposte a “Azione recuperatoria nel contenzioso tributario e amministrativo – Quando la notifica dell’atto presupposto è omessa o viziata da nullità”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno e complimenti per la vostra disponibilità nei confronti del cittadino.
    Vorrei porvi un quesito.
    Sono stato residente dall’ottobre 2016 a dicembre 2017 presso un comune. Già da meta 2017 non avendo ricevuto nulla riguardante il pagamento della Tassa Rifiuti mi sono recato di persona presso gli uffici preposti e ho contattato telefonicamente più volte i suddetti uffici per chiedere come mai non mi fosse arrivato nulla da pagare. In tutti i casi la loro risposta era la medesima, non si preoccupi che arriveranno. Successivamente la ditta che gestiva i suddetti rifiuti è fallita ed è subentrata un’altra. Solo ora un mese fa mi arriva una comunicazione al mio nuovo indirizzo di residenza non più della stessa pertinenza che mi invitava presso i loro uffici per la regolarizzazione della tassa rifiuti non pagata. Ho così contattato il numero verde indicando che non ero più residente li e allo stesso tempo mi era impossibile recarmi da loro, e mi hanno chiesto il contratto di affitto di quando ero residente lì. La mia domanda è, devo pagare? e ancora di più devo fornirgli il contratto da loro richiesto? posso evitare di pagare o almeno evitare di mandargli il contratto di affitto?
    Grazie per la vostra attenzione.

    • Ormai l’hanno individuata: agli addetti comunali serve il contratto di affitto per quantificare la pretesa (senza perdersi in affannose ricerche), individuando i dati catastali dell’appartamento occupato e la sua estensione che incide sull’importo dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dovrà pagare gli ultimi anni di tassa per l’occupazione del vecchio appartamento che ricadono in una finestra quinquennale che parte, a ritroso, dalla data in cui sarà formalizzato l’accertamento d’ufficio.

  2. Anonimo ha detto:

    Salve. Ho venduto la mia automobile con regolare atto di vendita autenticato dal comune nel 2018.
    L’acquirente non ha ancora fatto il passaggio di proprietà all’ACI. Vorrei sapere se l’atto di vendita ha valore per la responsabilità civile o sono obbligato a richiedere il passaggio di proprietà all’aci. Perchè, tempo che l’automobile non è assicurata e tempo anche che possa arrivarmi qualche verbale. Come posso tutelarmi?
    Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Quando si acquista un veicolo usato entro sessanta giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita bisogna registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).

      Il mancato aggiornamento della carta di circolazione e del CDPD entro il termine di sessanta giorni determina l’applicazione di sanzioni monetarie e il ritiro della carta di circolazione in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada).

      Il mancato passaggio di proprietà all’ufficio provinciale ACI (PRA) determina l’applicazione di sanzioni amministrative per l’acquirente e conseguenze sul piano civile e fiscale per il venditore rimasto intestatario al PRA per l’inadempienza dell’acquirente.

      Infatti, fino a quando non viene registrato al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo. Per esempio: danni provocati a cose o persone, tassa automobilistica (bollo auto) non versata, contravvenzioni al Codice della Strada.

      Il venditore, in questo caso, può richiedere la registrazione al PRA a tutela del venditore oppure ricorrere al giudice.

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