Azione esecutiva e pignoramento – quando il creditore aggredisce il patrimonio del debitore

Azione esecutiva e pignoramento – quando il creditore aggredisce il patrimonio del debitore

Si definisce “azione esecutiva” il procedimento attraverso il quale il creditore che sia in possesso di un “titolo esecutivo” (cambiale, assegno, sentenza definitiva, ecc.) può aggredire il patrimonio del debitore.

Le azioni esecutive sono svolte da uno o più creditori, siano essi privilegiati o chirografari, anche sullo stesso bene, mobile, immobile, mobile registrato o credito vantato da debitore, sono cumulabili in quanto il creditore può agire con i possibili mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ovvero il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare o il pignoramento presso terzi.

Il debitore può però chiedere al giudice di limitare il mezzo utilizzabile ovvero che lo stabilisca il giudice stesso, nonché può chiedere che l’espropriazione sia limitata ad uno o più beni di sua proprietà, richiedendolo direttamente all'ufficiale giudiziario.

Azione esecutiva e pignoramento – Il titolo esecutivo

Le azioni esecutive si fondano su un titolo esecutivo, ovvero l’atto o il documento o la sentenza in base al quale può essere avviata l’esecuzione forzata.

Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un diritto certo, esistente e liquido, ovvero sia determinabile il valore, l’esigibilità (assenza di condizioni o termini).

Per avviare l’esecuzione il creditore non deve provare, salvo opposizione del debitore, il proprio diritto sottostante. Sono titoli esecutivi la sentenza passata in giudicato, quelle di primo e secondo grado, alcune ordinanze del giudice, i verbali di conciliazione, i decreti ingiuntivi (articolo 647 c.p.c), le licenze e gli sfratti convalidati (articolo 663 codice di procedura civile), i provvedimenti possessori, le scritture private autenticate, per obbligazioni di somme di denaro, le cambiali e gli altri titoli di credito, gli atti ricevuti da Notaio o da altro pubblico ufficiale ma solo per obbligazioni di somme di denaro.

Le cambiali e gli altri titoli di credito hanno insita la possibilità di espropriazione.

L’esecuzione forzata per consegna o rilascio è possibile solo in presenza di titoli esecutivi costituiti dalle sentenze, provvedimenti e altri atti e gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Il precetto deve contenere la trascrizione integrale delle scritture private autenticate di cui alla precedente elencazione, (articolo480.2 codice di procedura civile).

L’ufficiale giudiziario deve certificare che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale e solo successivamente può effettuare la notifica.

Per essere validi come titoli esecutivi, gli altri provvedimenti del giudice e gli atti del notaio, devono avere la cd. Formula esecutiva che prevede l’intestazione: “REPUBBLICA ITALIANA - in nome della legge….” e il cancelliere o notaio o pubblico ufficiale sull’originale o sulle copie in forma esecutiva, deve riportare “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”

Il titolo in questo caso può essere presentato solo a chi aveva ricevuto il provvedimento o era stata stipulata l’obbligazione, o ai suoi eredi (entro un anno dalla morte, notificandolo collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto).

Senza la notifica del titolo esecutivo e del precetto l’azione esecutiva non può essere principiata.

Azione esecutiva e pignoramento – Il precetto

Il precetto è l’atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere al titolo esecutivo entro un termine, non inferiore a 10 gg. Scaduto il termine si potrà procedere all'esecuzione forzata.

Il precetto è un atto del creditore, non contiene alcuna domanda giudiziale e può essere sottoscritto direttamente dal creditore, da un suo rappresentante o da un avvocato munito di mandato. È l’atto con cui si da inizio alla procedura esecutiva.

Il precetto è un atto formale contenente gli elementi previsti dalla legge, da portare obbligatoriamente a conoscenza del debitore.

Al precetto, in caso di mancato pagamento, segue l’azione esecutiva attraverso il pignoramento.

Azione esecutiva e pignoramento – ingiunzione e notifica

Il pignoramento (articolo 491 e seguenti del codice di procedura civile) è l’atto, successivo alla notifica di un titolo esecuto e di un precetto, per avviare l’espropriazione forzata.

L’ingiunzione è notificata al debitore da un ufficiale giudiziario e deve contenere l’invito al debitore di dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio in un comune limitrofo a quello dove ha sede il giudice competente.  In caso di mancata dichiarazione le notifiche saranno effettuate presso la Cancelleria del Tribunale. Nell’ingiunzione potrà essere riportata la possibilità per il debitore di sostituire quanto pignorato, con una somma di denaro, compresi interessi e spese, pari al debito totale vantato dei creditori. La sostituzione potrà avvenire con un’istanza al Tribunale e con il versamento di almeno un quinto della somma complessiva.

Dopo la notifica dell'ingiunzione di pignoramento il debitore non potrà effettuare azioni finalizzate alla sottrazione dei propri beni

Il debitore, ricevuta l’ingiunzione, non potrà effettuare alcuna azione per sottrarre i beni, compresi gli eventuali frutti, oggetto del pignoramento a tutela della garanzia del credito: in tal caso il creditore potrà agire con la azione revocatoria, per far dichiarare l’inefficacia (a lui relativa) dell'alienazione del bene che viene sottratto alla garanzia creditizia.

Il pignoramento non può avvenire nei giorni festivi e dalle 21 alle 7.

L’ufficiale giudiziario, eventualmente accompagnato dalla forza pubblica, deve predisporre un verbale in cui venga riportata l’ingiunzione, la descrizione dei beni pignorati, verificati sia nell’abitazione che in altri luoghi di appartenenza del debitore, il loro stato, il presumibile valore di realizzo basato su quanto dichiarato dal debitore o attraverso un esperto stimatore deciso dall'ufficiale giudiziario. Il pignoramento di arredo e di altri oggetti può avvenire anche in un immobile dove il debitore ha solo la residenza, ma non la sua proprietà in quanto è dato per presunto che, salvo prova contraria, i beni siano di sua proprietà.

I beni pignorati devono, possibilmente essere facilmente liquidabili calcolando un valore del 150 per cento del credito, preferendo il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. Il denaro, i preziosi e i titoli pignorati devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere dell'ufficio giudiziario competente. In caso di pignoramento di altri beni questi devono essere depositati in un luogo pubblico oppure affidati ad un custode che può essere il creditore o il debitore a condizione che l’altra parte abbia dato il proprio assenso.

Nel caso di pignoramento immobiliare è obbligatoria, oltre la notifica al debitore, trascrizione nei registri immobiliari dell'esatta descrizione dell'immobile. Anche in caso di pignoramento immobiliare il debitore non può fare alcuna azione per sottrarre il bene pignorato.

È possibile, ovviamente, anche il pignoramento, contestuale, dei beni mobili in esso contenuti e l’ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi. Insieme al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili tenuti in esso.

In caso di pignoramento immobiliare, di norma, il custode è lo stesso debitore, salvo richiesta al giudice di un altro custode avanzata dai creditori se il debitore non abita nell’immobile.

Il pignoramento può essere effettuato anche presso terzi (affitti, retribuzione, conto corrente e altre cose detenute da altri soggetti).

La notifica del pignoramento in questo caso deve essere effettuata oltre che al debitore anche al terzo, Anche in questo caso l’ingiunzione deve riportare che non possono essere compiuti atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati a pignoramento, l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo oggetto del precetto, l’indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.

L’ingiunzione dovrà riportare l’invito al soggetto terzo di presentarsi dal giudice per dichiarare delle somme e delle cose di cui è debitore o si trova in possesso e quando deve effettuare i pagamenti o consegnare i beni.

Sono esclusi da questa possibilità i pignoramenti esattoriali peri quali è dilettazione il terzo debitore ad effettuare i pagamenti.

Con il pignoramento il debitore non potrà più opporre ai creditori intervenuti nell’esecuzione gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati. Nel caso di pignoramento immobiliare i creditori sono soddisfatti secondo il momento della trascrizione nei registri immobiliari.

Per il pignoramento di beni mobili sono tutelati i diritti del terzo acquirente che abbia acquistato il possesso in buona fede.

Alcuni beni sono impignorabili come quelli di valore morale, ad esempio la fede nuziale, quelli necessari nell’abitazione come frigorifero, lavatrice, i crediti alimentari come gli alimenti versati dal coniuge separato, salvo cause di alimenti, a condizione che sia stata autorizzata dal presidente del tribunale) o i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternità e di malattia.

Sono parzialmente pignorabili solo fino a un quinto del presumibile valore, i beni indispensabili per l’esercizio della professione o del mestiere esercitato dal debitore. La disposizione non si applica se il provvedimento riguarda una società.

Gli stipendi, le gratifiche, le pensioni, le indennità, i sussidi e simili sono pignorabili per un terzo (al netto delle ritenute) se riguardano alimenti dovuti per legge, e crediti del datore di lavoro (pubblico e privato) nel caso il debito riguardi il rapporto di impiego. Sono pignorabili fino a un quinto per i tributi dovuti dal debitore allo stato, alle province ai comuni.

Nel caso che il pignoramento riguardi sia il primo caso che il secondo, il pignoramento può arrivare massimo al 50% dello stipendio al netto delle ritenute.

La quota di pignoramento è stabilita dal presidente del Tribunale o da un giudice delegato dell'esecuzione.

Il creditore che ha chiesto il pignoramento (creditore procedente) che ritenesse inadeguate le stime effettuate dall'ufficiale giudiziario può chiedere l’integrazione del pignoramento anche al giudice che può nominare un perito stimatore.

Azione esecutiva e pignoramento – Quando i beni pignorati non sono sufficienti al pagamento del debito

Nel caso che i beni pignorati non si rilevassero sufficienti per il saldo del debito, l’ufficiale giudiziario può chiedere il debitore se esistono altri beni pignorabili. Nel caso di risposta falsa o oltre 15 giorni dalla richiesta ufficiale dell'ufficiale giudiziario, il debitore può incorrere in sanzioni penali  (reclusione fino ad un anno e la multa fino a 309 euro). L’ufficiale giudiziario può anche effettuare una verifica sull’eventuale presenza di beni, presso l’anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche, o, coadiuvato da un proprio consulente, delle scritture contabili, nel caso che il debitore sia una impresa.

Inoltre, il creditore in forza del medesimo titolo esecutivo può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore sottoposto ad esecuzione, senza dovere attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si chiuda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza numero 18161/12; depositata il 23 ottobre)

Azione esecutiva e pignoramento – Con lo stesso titolo esecutivo il creditore può procedere a più pignoramenti

Il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l’esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto.

Del resto, gli ermellini hanno più volte affermato che:

  1. il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo;
  2. in tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'articolo 39 cod. proc. civ., la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice;
  3. alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex articolo 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l’articolo 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.

E, quindi, con la sentenza numero 18161 del 24 ottobre 2012 la Corte di Cassazione ha sancito che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi da inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti, in tal modo instaurati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'articolo 273 cod. proc. civ. Ne deriva che il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l’esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto.

Azione esecutiva e pignoramento – Come evitare il pignoramento

Il debitore può evitare il pignoramento, versando all'ufficiale giudiziario l’intero ammontare del debito, comprensivo delle spese e degli interessi, per il successivo versamento ai creditori. Nel caso di pignoramento di cose il debitore può agire nello stesso modo affinché l’ammontare versato sostituisca i beni pignorati. In questo caso il versamento deve essere aumentato oltre che delle spese e degli interessi, di due decimi.

La liberazione dei beni avviene solo con ordinanza di accoglimento da parte del giudice della richiesta (di conversione) in cancelleria del debitore di sostituire i beni con la somma di denaro come sopra riportate.

L’ordinanza del giudice riporta l’ammontare da versare da parte del debitore e, in presenza di giustificato motivo, per i beni immobili la possibilità di rateizzare, in massimo diciotto mesi,  la somma dovuta. La somma da versare ratealmente deve essere aumentate del tasso di interesse (convenzionale o legale).

In caso di mancati o ritardati pagamenti (15 giorni oltre la scadenza) su richiesta del creditore il giudice dispone la vendita dei beni pignorati.

Il pignoramento perde efficacia se entro 90 giorni non sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita dei beni. In questo caso il giudice dispone la cancellazione delle trascrizioni riportate sui registri immobiliari.

Azione esecutiva e pignoramento – La procedura speciale del pignoramento esattoriale

Il pignoramento esattoriale è la speciale procedura  che segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale

Nel caso di cartella esattoriale il pagamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica effettuata dall'agente di riscossione.

L’agente, in caso di mancato pagamento, potrà chiedere tra l’altro il fermo amministrativo dell'auto, l’iscrizione di ipoteca sulla casa, l’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.

Nel pignoramento esattoriale, come in quelli già visti, sono pignorabili i beni mobili, le cose e i crediti del debitore presso terzi, i beni immobili e i diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprietà). Nel caso di pignoramento verso terzi entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, fino a concorrenza del credito, può essere notificato a questi l’invito a versare direttamente al concessionario le somme iscritte a ruolo. La notifica può essere effettuata anche dai dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati all'esercizio di funzioni di ufficiale della riscossione.

Il pignoramento esattoriale su beni immobili può essere effettuato solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro e se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell'immobile deve prima essere iscritta ipoteca e il pignoramento può essere effettuato solo dopo 180 giorni. E’ obbligatorio un preavviso di pagamento entro cinque giorni nel caso di pignoramento da eseguire un anno dopo la notifica. Il preavviso non ha più valore nel caso che il pignoramento non sia eseguito entro 180 giorni dalla notifica e perde efficacia se entro i 120 giorni successivi alla sua notifica non sia avvenuto almeno la vendita forzata all'asta (vendita all'incanto).

Il pignoramento può essere contestato, attraverso un avvocato, al giudice dell'esecuzione, dal debitore per vizi di procedura, il diritto dei creditori a procedere, la pignorabilità dei beni (unica obiezione possibile per i pignoramenti esattoriali).

16 Aprile 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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8 risposte a “Azione esecutiva e pignoramento – quando il creditore aggredisce il patrimonio del debitore”

  1. zaffira ha detto:

    Grazie per la risposta velocissima.
    Una cosa sola: il debitore viene ‘avvisato’ in qualche modo del ‘nuovo’ pignoramento o ‘vale’ il precetto relativo all’esecuzione immobiliare in corso?
    In altre parole, il creditore deve notificare un nuovo precetto per il pignoramento presso terzi e quindi ‘avvisare’ il debitore oppure il pignoramento del conto avviene senza nessun ‘nuovo preavviso’?
    Scusi se non utilizzo la terminologia appropriata…
    Grazie ancora

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non e’ iniziata l’esecuzione. Perche’ sia rispettato il termine di efficacia del precetto e’ sufficiente, quindi, che entro novanta giorni dalla notifica del precetto, venga notificato l’atto di pignoramento.

      Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.

      Il termine di efficacia (novanta giorni) del pignoramento decorre dalla data di notifica dell’atto: in pratica ciò significa che entro novanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento immobiliare deve essere presentata l’istanza di vendita.

      Qualora uno dei due termini indicati non vengano rispettati, la procedura deve essere rinnovata.

  2. zaffira ha detto:

    Buonasera, avrei bisogno cortesemente di un chiarimento.
    A mia madre è stata pignorata la casa (due creditori, uno procedente e l’altro intervenuto) e ad oggi siamo alla quarta asta di vendita.
    È possibile che uno dei due creditori, o tutti e due, nel frattempo le pignorino anche il conto corrente?
    Probabilmente è una domanda stupida perché immagino che non possano farlo, ma avrei bisogno di avere un parere competente dato che in queste situazioni si ha paura di tutto e non si ragiona ‘lucidamente’.
    Grazie mille in anticipo.

    • Purtroppo, quando i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, il creditore può procedere all’azione esecutiva su altri beni del debitore.

  3. MARCOP ha detto:

    La ringrazio per la risposta,concordo pienamente con quanto da lei affermato; quindi secondo lei sarà molto improbabile che vengano attuate queste modifiche atte a contenere almeno in minima parte le modalità di azione di Equitalia?
    Trovo vergognoso che una prima casa dove inoltre risiedi possa essere pigniorabile. Troverei molto più giusto pignioramento di parti dello stipendio o cose simili.

  4. MARCOP ha detto:

    Salve vi vorrei porre una semplice domanda; se ne è parlato tanto in campagna elettorale riguardo la riduzione di equitalia e il rendere impigniorabile la prima casa, ora non se ne sente più parlare.Secondo voi il governo ha in programma qualche decreto di questa natura?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      In questi ultimi mesi i politici più seri (pochi, in verità) hanno assistito in silenzio al linciaggio di Equitalia. Quelli più spregiudicati hanno invece inveito contro Equitalia, insieme al gregge più becero ed ignorante (qualche pecorella in buona fede e tantissime in malafede) prendendosela con impiegati e funzionari che vi lavorano e lasciando montare la rabbia nella gente, che ha portato anche a gesti sconsiderati, quanto inultili (bombe carta, impiccagioni di manichini, missive minatorie e pacchi esplosivi).

      E così, con il capro espiatorio Equitalia, il popolino è stato distolto dal problema reale: le modalità di riscossione e l’imposizione abnorme che genera le cartelle esattoriali. Regole che non sono state stabilite da Equitalia, ma sancite dai politici, scrivendo ed approvando le leggi.

      Ora, è chiaro che in campagna elettorale si è molto parlato di come far fuori Equitalia e di qualche legge che rendesse impignorabile la prima casa, il primo conto corrente, il primo stipendio … E se ne riparlerà certamente alla prossima campagna elettorale. Stia pure tranquillo.

      Il vero problema per i politici è che, tuttavia, senza il supporto di Equitalia, non ci sarebbe “trippa pe’ gatti”. Dove, inutile aggiungerlo, i gatti sono loro.

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