Azione esecutiva su fondo patrimoniale – Cosa è il fondo patrimoniale

Azione esecutiva su fondo patrimoniale - Cosa è il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un vincolo convenzionale costituito da ognuno dei coniugi nell'interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e realizza la costituzione di un patrimonio separato o di destinazione, con limitazione dei poteri dispositivi di uno o entrambi i coniugi. Funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione esistenti nell'ambito della famiglia.

Il fondo si costituisce a mezzo di atto pubblico; non è necessaria l'accettazione quando è fatto da uno dei coniugi.

La disciplina del fondo patrimoniale ha fatto sorgere delicati problemi di tutela dei terzi e per questo motivo, trattandosi di regime patrimoniale convenzionale che è tutelato in quanto funzionale alla famiglia, esso deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio presso i registri dello stato civile e, ovviamente deve essere trascritto sull'immobile. La costituzione del fondo è opponibile ai terzi solo dopo il compimento di entrambe le formalità e impedisce la esperibilità dell'azione esecutiva da parte dei creditori personali del coniuge. L' annotazione a margine dell'atto di matrimonio deve contenere la data, il nome del notaio rogante e le generalità dei contraenti, ed è questa annotazione che risolve il conflitto in ordine alla disponibilità del bene quale oggetto dell'esecuzione. La data certa del vincolo può essere desunta dall'atto pubblico e dalla trascrizione sui beni nei pubblici registri immobiliari.

I coniugi possono disporre liberamente dei beni facenti parte del patrimonio familiare, senza obbligo di reimpiego, non soltanto quando sia loro consentito dall'atto di costituzione, ma anche quando abbiano raggiunto l'accordo sull'atto di disposizione e, quando vi siano figli minori, nei soli casi di necessità od utilità evidente e con l'autorizzazione del Tribunale ordinario, che provvede in Camera di consiglio sentito il Pubblico ministero.

Fondo patrimoniale e azione esecutiva

L'azione esecutiva sui beni del fondo ed i loro frutti è possibile solo a seguito dell'inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia; vi è, invece, il divieto di esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Come detto la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai creditori è quella annotata a margine dell'atto di matrimonio presso i registri dello stato civile e trascritta sull'immobile.

I creditori che hanno iscritto ipoteca sui beni rientranti nel fondo prima del compimento di tali formalità possono agire esecutivamente sui beni ipotecati, tutti gli altri creditori, sia che il credito sia sorto prima sia che il credito sia sorto dopo la costituzione del fondo sono assoggettati al divieto. Infatti, secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, il divieto di azione esecutiva non riguarda solo i crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo poichè il codice civile non limita il divieto di esecuzione forzata solo a tali crediti ma anche ai crediti sorti prima di tale data; in questo caso al creditore resta la possibilità di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Tale principio non è accolto in maniera univoca nella giurisprudenza di merito; si è infatti sostenuto che l'inespropriabilità dei beni conferiti al fondo patrimoniale deve collegarsi con i crediti successivi alla pubblicità della convenzione matrimoniale. Può accadere che nella procedura esecutiva vi siano creditori garantiti da ipoteca iscritta antecedentemente ed altri creditori; in tale evenienza la procedura esecutiva prosegue, ma solo i primi concorrono certamente nella distribuzione del ricavato, per gli altri occorre valutare se il creditore conosceva che erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Secondo giurisprudenza di legittimita', il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo patrimoniale. Se il fondo viene costituito non con il conferimento della proprietà di beni ma solo del diritto di godimento, la proprietà è liberamente espropriabile.

Prova della conoscenza della costituzione del fondo patrimoniale e della natura dei debiti che originano l'azione esecutiva

L'azione esecutiva sui beni del fondo è ammissibile anche quando le obbligazioni siano state contratte al di fuori dei bisogni e delle esigenze della famiglia, se i creditori, al momento del perfezionamento dell'obbligazione, non conoscevano tale estraneità o non si riesca a provare in giudizio che ne erano a conoscenza.

L'onere della prova della consapevolezza del creditore della estraneità del debito alle esigenze familiari è a carico di colui che si oppone all’espropriazione forzata. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, essendo sufficiente dimostrare che lo scopo dell'obbligazione appariva come normalmente estraneo ai bisogni della famiglia.

La circostanza che sia stato solo un coniuge a contrarre l'obbligazione non ne fa necessariamente una obbligazione estranea ai bisogni del nucleo familiare e non può escludersi che sia destinata a sopperire ai bisogni di mantenimento della famiglia una obbligazione, garantita da un bene costituito in fondo patrimoniale da uno dei coniugi, pertinente all'impresa gestita dal coniuge obbligato. Infatti la giurisprudenza di legittimita' ha dato una interpretazione ampia del concetto, chiarendo che in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, il principio secondo il quale l'esecuzione dei beni conferiti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Deve quindi ritenersi che non sono contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia i debiti inerenti l'attività di lavoro autonomo di un coniuge, allorquando da tale attività la famiglia tragga i mezzi di mantenimento.

In applicazione del principio generale affermato dalla Corte di Cassazione si è ritenuto, inoltre, che non è opponibile alla propria banca la tutela specifica prevista dal codice civile per i beni conferiti al fondo patrimoniale, quando il fido sia stato ottenuto per le necessità di una piccola impresa o società a gestione familiare e comunque destinata a sopperire alle esigenze di mantenimento della famiglia del contraente. Ciascun soggetto interessato a bloccare l'azione esecutiva, cioè l'altro coniuge non debitore e/o i figli, può promuovere opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile al fine di far accertare che non vi è il diritto di procedere esecutivamente da parte del creditore che conosceva l'estraneità ai bisogni familiari della obbligazione contratta.

19 Aprile 2014 · Ornella De Bellis


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