Notifica della cartella esattoriale dopo l’avviso di accertamento

Cosa è l'avviso di accertamento

L'avviso di accertamento è un atto mediante il quale viene formalmente notificato un addebito al contribuente.

L’avviso di accertamento può essere:

  • “in rettifica”, quando il contribuente ha presentato la dichiarazione;
  • “d’ufficio”, quando il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione o ha presentato una dichiarazione nulla;
  • “parziale”, quando è emesso, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, sulla base di segnalazioni provenienti dal centro informativo delle impose dirette, dalla guardia di finanza, da enti ed amministrazioni pubbliche, dall'anagrafe tributaria, che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito in tutto o in parte non dichiarato o di deduzioni, esenzioni, agevolazioni in tutto o in parte non spettanti;
  • “integrativo”, quando è emesso, dopo la notifica di un altro avviso di accertamento (non “parziale”), sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

L'avviso di accertamento deve indicare:

  • la motivazione, ovvero i presupposti  di fatto e le ragioni giuridiche  su cui si basa.  Se tale motivazione fa riferimento ad un atto precedente non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,  questo deve essere allegato all'avviso (a meno che non sia già stato notificato al contribuente) o riprodotto nel suo contenuto essenziale sullo stesso;
  • l’indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  • indicazione del responsabile del procedimento;
  • indicazione dell'organo o dell'autorita' amministrativa presso il quale e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  • delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

Decadenza dell'avviso di accertamento

L’avviso di accertamento può riguardare, a pena di decadenza, un addebito riferibile ad una finestra temporale di cinque anni che termina alla data di notifica dell'atto.  Per il bollo auto la finestra temporale di decadenza è di quattro anni.

Impugnazione dell'avviso di accertamento

L’avviso può essere impugnato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica. Dopo tale termine l'avviso di accertamento diventa definitivo e, in caso di mancato pagamento, l'importo iscritto a ruolo per essere escusso attraverso cartella esattoriale.

In caso di impugnazione parte delle imposte accertate sono comunque riscuotibili e in quanto tali iscritte a ruolo.

Lo strumento deflativo noto con il termine di acquiescenza

A volte, per il contribuente che riceve un avviso di accertamento può essere più conveniente accettare di pagare la maggiore imposta definita dall'ufficio piuttosto che intraprendere la strada incerta ed onerosa di un lungo contenzioso.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", è regolamentata dal decreto legislativo numero 218 del 1997 e consiste in una definizione in via amministrativa dell'atto impositivo.

Tale definizione, ancora più conveniente quando l'accertamento emesso dall'ufficio è fondato su dati difficilmente contestabili davanti al giudice tributario, comporta per il contribuente notevoli vantaggi che si sostanziano, principalmente, nell'abbattimento delle sanzioni irrogate.

Definire l'atto per acquiescenza consente, infatti, di pagare solo 1/4 delle sanzioni amministrative indicate nell'atto. Detta riduzione spetta a condizione che:

  • si rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
  • si rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
  • si effettui il pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, del totale della somma richiesta (tenendo conto delle riduzioni spettanti).

Dunque, con  l'acquiescenza il contribuente versa - entro i termini - le somme dovute a seguito di un accertamento operato dall'Ufficio, senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura dell'accertamento con adesione, ed ottiene il diritto alla riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate.

Le somme dovute a seguito di accertamento possono essere versate anche ratealmente. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.

Definizione agevolata delle sanzioni

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo le sanzioni possono essere definiti per acquiescenza.

Il contribuente ha la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/4 della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi e relativi a ciascun tributo, se entro il termine per la proposizione del ricorso, e cioè entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, effettua il versamento, rinunciando ad impugnare lo stesso.

Quando è possibile aderire all'accertamento

L'accertamento con adesione è applicabile quando l'accertamento si basa su elementi non certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione.

L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.

Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le più importanti imposte  e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio.

Accertamento con adesione per iniziativa d'ufficio

L'ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e periodi d'imposta indicati nell'invito.

Accertamento con adesione su richiesta del contribuente

Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per una eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all'ufficio competente:

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata - prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale - all'ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione.

In questo caso l'ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.

Perfezionamento dell'adesione

Il raggiungimento o meno dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall'ufficio.

Dunque,

L’accertamento con adesione:

  1. non è impugnabile dal contribuente;
  2. non è integrabile o modificabile dall'ufficio se non in casi tassativi (tra cui la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53);
  3. comporta la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

L'aliquota dell'imposta applicata all'imponibile deve essere indicata nell'avviso di accertamento - pena la nullità dell'atto

Con la sentenza numero 1645 del 24 gennaio 2013, la Cassazione torna a pronunciarsi sul tema assai controverso della trasparenza degli atti amministrativi di natura fiscale. In questa occasione, la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento che non riporti l’aliquota dell'imposta applicata all'imponibile viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni, così come prescritto dall'articolo 42 del DPR 29.09.1973 numero 600.

L’omissione dell'indicazione della aliquota applicata su ciascun importo imponibile determina la nullità dell'atto. Non basta riportare le aliquote minima e massima applicate.

I giudici di piazza Cavour ritengono, infatti, che il contribuente debba essere messo nella condizione di comprendere la formazione del suo debito a partire dall'importo imponibile, senza dover ricorrere al supporto di un esperto.

Quindi, se l’avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate non indica la specifica aliquota applicata su ciascun importo imponibile il contribuente può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente per chiedere l’annullamento dell'atto. Prima di ciò dovrà comunque esperire la mediazione obbligatoria.

Il contribuente potrebbe, in via alternativa e preventiva al ricorso, scegliere di presentare una richiesta in autotutela, con un’apposita istanza inviata all'Agenzia delle Entrate. L’autotutela, tuttavia, non sospende l’atto e neanche i termini per proporre ricorso in via giudiziale. Pertanto, è sempre bene evitare che detti termini scadano in attesa di una risposta dell'Amministrazione, che potrebbe anche essere negativa.

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25 Agosto 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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3 risposte a “Notifica della cartella esattoriale dopo l’avviso di accertamento”

  1. Michele ha detto:

    quale sarebbe la data di prescrizione?
    un accertamento notificato il 20/09/05, a cui è seguita un’adesione il 28/10/05, pagata 16/12/05, ha generato un ruolo, e relativa cartella, nell’agosto 2008. la causa addebitata è nel ritardato pagamento nei termini non comunicati, 49 giorni e non 20 (nella cartella è riporatato 23/12/06 e poi corretto con sgravio parziale), rendendo definitivo il precedente accertamento.
    entro quale anno l’agenzia delle entrate poteva trasmettere il ruolo ad Equitalia?
    grazie per le risposte
    Michele

  2. nazzareno ha detto:

    iao sono nazzareno,mi e’ arrivata in ingiunzione che segue cosi:il sunnominato salvati nazzareno non ha adempiuto in qualita’ di debitore principale al pagamento di 627,05E di cui risulta debitore in forza del titolo di credito costituito da verbale registro n.773 del 2423 per ordinanza ingiunzione di pagamento -veicolo targato ——-;art.142 CdS-ritualmente notificato in data 2423 -importo che comprende maggiorazioni per 274,68E spese per 9,02E;l obbligazione sorta in forza del predetto titolo e’ scaduta 2543 ed e’ divenuta definitiva,non essendo stata a sua tempo presentata alcuna impugnazione riferita al titolo medesimo;il saldo dei crediti risultanti citati ai precedenti punti e’ gia stato richiesto mediante i seguenti documenti:ingiunzione di pagamento n.45234 del 249\2009
    pertanto il credito risultante dal titolo citato al precedente punto e’ diventato certo liquido ed esigibile ed occorre procedere al recupero coattivo del medesimo ai sensi dell art.2 del r.d. n. 639\1910 e dell art. 36 comma 2 del d.l. 31\12\2007 n. 248 convertito con legge 282\2008 n.31.
    in mancanza dell integrale pagamento entro il termine suddetto procederemo all esecuzione forzata con l aggravio di ulteriori interessi(pari all’ 8,4 per cento in ragione annuale)e spese (ex art. 5 e ss. del t.u. approvato con il citato r.d. 144\1910 n. 639),pignoramento,fermo amm.vo…ecc ecc.
    il contribuente puo’ proporre ricorso presso giudice di pace di schio ex art. 22 e ss. l. 689\1981

    in quella occasione mi affidai all ass. utenti automobilisti che contestarono il provvedimento e cosi poterono farmi riavere la patente per poter continuare l attivita’ di padroncino.non mi fu notificato mai nulla se non il verbale all atto dell avvenuto ritiro della patente per eccesso di velocita’.l’associazione a mia tutela affermava che il telelaser utilizzato fosse fuori norma e che non potevo incorrere nella procedura di ritiro e relative sanzioni.ci fu un udienza,ma non mi fu piu notificato nulla.Tuttavia, la recente giurisprudenza, coordinando l’art. 345 Reg. Es. C. d. S., come chiarito, in via di principio, dalla L. 168/02, con l’art. 142, c.6, C. d. S., ha escluso che la prova delle risultanze possa consistere nella mera lettura del display del Telelaser, ritenendo quale unico elemento probatorio dei rilievo operato, e presupposto di legittimità del verbale su esso fondato, lo scontrino.non avendo nessun scontrino su quel verbale chiedo se e’ possibile tramite ricorso,impugnare di nuovo l udienza e cosi’ poter aver l annullamento dell ingiunzione.grazie

  3. riccardo tovani ha detto:

    Come lo scorso anno un sintetico riepilogo dei termini di scadenza per accertamenti II.DD e Iva.

    Termini di decadenza per l’accertamento con i 2 anni di proroga
    Anno imposta 2000: 31/12/2007 – Dich. omessa: 31/12/2008
    Anno imposta 2001: 31/12/2008 – Dich. omessa: 31/12/2009
    Anno imposta 2002: 31/12/2009 – Dich. omessa: 31/12/2010

    Questi periodi di imposta potevano essere ammessi ai condoni previsti dalla l. n. 289/02 (cd. Finanziaria 2003), al concordato per gli anni pregressi, all’integrativa semplice, ovvero al condono tombale.

    Termini ordinari (entro i 4 anni successivi alla presentazione della dichiarazione):

    Anno imposta 2003 : 31/12/2008 – Dich. omessa: 31/12/2009
    Anno imposta 2004 : 31/12/2009 – Dich. omessa: 31/12/2010
    Anno imposta 2005 : 31/12/2010 – Dich. omessa: 31/12/2011
    Anno imposta 2006 : 31/12/2011 – Dich. omessa: 31/12/2012
    Anno imposta 2007 : 31/12/2012 – Dich. omessa: 31/12/2013

    Compensazioni F24 utilizzo crediti inesistenti: l’art. 27 d.l. n. 185/2008 stabilisce termini lunghi, 8 anni, per il controllo degli f24 falsi. Il recupero di tali crediti dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito inesistente.

    Nel caso di violazioni aventi rilevanza penale i termini di prescrizione raddoppiano sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge 223/2006.
    Con la circolare n. 54/2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito.

    Da notare che l’allungamento dei termini secondo l’Agenzia si produrrebbe anche nell’eventualità di successiva archiviazione del caso o assoluzione del contribuente.

    Tale circolare si richiama alla 28/E del 4 agosto 2006 relativa al Decreto Legge 223/2006.

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