Quando è possibile aderire all'accertamento
L'accertamento con adesione è applicabile quando l'accertamento si basa su elementi non certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione.
L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.
Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura riguarda tutte le più importanti imposte e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio.
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su quando è possibile aderire all'accertamento. Clicca qui.
Stai leggendo Quando è possibile aderire all'accertamento • Autore Andrea Ricciardi
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai utilizzare le tue credenziali Facebook oppure accedere velocemente come utente anonimo. |
» accesso con Facebook |
» accesso rapido anonimo (test antispam) |
quale sarebbe la data di prescrizione?
un accertamento notificato il 20/09/05, a cui è seguita un’adesione il 28/10/05, pagata 16/12/05, ha generato un ruolo, e relativa cartella, nell’agosto 2008. la causa addebitata è nel ritardato pagamento nei termini non comunicati, 49 giorni e non 20 (nella cartella è riporatato 23/12/06 e poi corretto con sgravio parziale), rendendo definitivo il precedente accertamento.
entro quale anno l’agenzia delle entrate poteva trasmettere il ruolo ad Equitalia?
grazie per le risposte
Michele
iao sono nazzareno,mi e’ arrivata in ingiunzione che segue cosi:il sunnominato salvati nazzareno non ha adempiuto in qualita’ di debitore principale al pagamento di 627,05E di cui risulta debitore in forza del titolo di credito costituito da verbale registro n.773 del 2423 per ordinanza ingiunzione di pagamento -veicolo targato ——-;art.142 CdS-ritualmente notificato in data 2423 -importo che comprende maggiorazioni per 274,68E spese per 9,02E;l obbligazione sorta in forza del predetto titolo e’ scaduta 2543 ed e’ divenuta definitiva,non essendo stata a sua tempo presentata alcuna impugnazione riferita al titolo medesimo;il saldo dei crediti risultanti citati ai precedenti punti e’ gia stato richiesto mediante i seguenti documenti:ingiunzione di pagamento n.45234 del 249\2009
pertanto il credito risultante dal titolo citato al precedente punto e’ diventato certo liquido ed esigibile ed occorre procedere al recupero coattivo del medesimo ai sensi dell art.2 del r.d. n. 639\1910 e dell art. 36 comma 2 del d.l. 31\12\2007 n. 248 convertito con legge 282\2008 n.31.
in mancanza dell integrale pagamento entro il termine suddetto procederemo all esecuzione forzata con l aggravio di ulteriori interessi(pari all’ 8,4 per cento in ragione annuale)e spese (ex art. 5 e ss. del t.u. approvato con il citato r.d. 144\1910 n. 639),pignoramento,fermo amm.vo…ecc ecc.
il contribuente puo’ proporre ricorso presso giudice di pace di schio ex art. 22 e ss. l. 689\1981
in quella occasione mi affidai all ass. utenti automobilisti che contestarono il provvedimento e cosi poterono farmi riavere la patente per poter continuare l attivita’ di padroncino.non mi fu notificato mai nulla se non il verbale all atto dell avvenuto ritiro della patente per eccesso di velocita’.l’associazione a mia tutela affermava che il telelaser utilizzato fosse fuori norma e che non potevo incorrere nella procedura di ritiro e relative sanzioni.ci fu un udienza,ma non mi fu piu notificato nulla.Tuttavia, la recente giurisprudenza, coordinando l’art. 345 Reg. Es. C. d. S., come chiarito, in via di principio, dalla L. 168/02, con l’art. 142, c.6, C. d. S., ha escluso che la prova delle risultanze possa consistere nella mera lettura del display del Telelaser, ritenendo quale unico elemento probatorio dei rilievo operato, e presupposto di legittimità del verbale su esso fondato, lo scontrino.non avendo nessun scontrino su quel verbale chiedo se e’ possibile tramite ricorso,impugnare di nuovo l udienza e cosi’ poter aver l annullamento dell ingiunzione.grazie
Come lo scorso anno un sintetico riepilogo dei termini di scadenza per accertamenti II.DD e Iva.
Termini di decadenza per l’accertamento con i 2 anni di proroga
Anno imposta 2000: 31/12/2007 – Dich. omessa: 31/12/2008
Anno imposta 2001: 31/12/2008 – Dich. omessa: 31/12/2009
Anno imposta 2002: 31/12/2009 – Dich. omessa: 31/12/2010
Questi periodi di imposta potevano essere ammessi ai condoni previsti dalla l. n. 289/02 (cd. Finanziaria 2003), al concordato per gli anni pregressi, all’integrativa semplice, ovvero al condono tombale.
Termini ordinari (entro i 4 anni successivi alla presentazione della dichiarazione):
Anno imposta 2003 : 31/12/2008 – Dich. omessa: 31/12/2009
Anno imposta 2004 : 31/12/2009 – Dich. omessa: 31/12/2010
Anno imposta 2005 : 31/12/2010 – Dich. omessa: 31/12/2011
Anno imposta 2006 : 31/12/2011 – Dich. omessa: 31/12/2012
Anno imposta 2007 : 31/12/2012 – Dich. omessa: 31/12/2013
Compensazioni F24 utilizzo crediti inesistenti: l’art. 27 d.l. n. 185/2008 stabilisce termini lunghi, 8 anni, per il controllo degli f24 falsi. Il recupero di tali crediti dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito inesistente.
Nel caso di violazioni aventi rilevanza penale i termini di prescrizione raddoppiano sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge 223/2006.
Con la circolare n. 54/2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito.
Da notare che l’allungamento dei termini secondo l’Agenzia si produrrebbe anche nell’eventualità di successiva archiviazione del caso o assoluzione del contribuente.
Tale circolare si richiama alla 28/E del 4 agosto 2006 relativa al Decreto Legge 223/2006.