Nell’avviso di accertamento il fisco deve indicare gli elementi istruttori di cui si è avvalso per quantificare la pretesa tributaria

L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti istruttori, a condizione che questi ultimi siano allegati all'avviso di accertamento notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o dei documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente (ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale) di individuare gli elementi della motivazione del provvedimento.

In applicazione dei principio, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente motivato l'atto con cui l'Ufficio tributario aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore di un immobile dichiarato in un contratto di compravendita, richiamando in comparazione un altro atto di cessione di bene, ritenuto della stessa natura, senza allegarlo integralmente, ma riportandone soltanto alcuni stralci significativi.

Non è pertanto sufficiente che il contribuente venga posto nelle condizioni di conoscere l'iter logico giuridico seguito dall'Ufficio nella formazione del provvedimento impositivo, non essendo detto iter logico comprensivo degli elementi istruttori specifici di cui l'Ufficio si avvale.

22 Dicembre 2015 · Lilla De Angelis


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