Avviso di accertamento IMU per coniugi comproprietari di immobili in due Comuni diversi e residenti in due Comuni diversi

A gennaio 2021 ho ricevuto un avviso di accertamento IMU riferito al 2015, prontamente ho inviato l'autotutela, come per gli anni precedenti, perchè ogni anno alla scadenza del 31 di dicembre mi inviano quest'avviso. Premetto che sono proprietario al 50% con mia moglie degli immobili siti in comuni diversi per cui ogni uno è residente in altro comune. Nell'autotutela specifico che sono residente e per cui ho usufruito dell'agevolazione da residente mentre per l'immobile dove risiede mia moglie con figlio di 30 anni effettuo il versamento della tassa del mio 50% da non residente lo stesso ha fatto mia moglie per la quota del 50% da non residente ha effettuato il versamento della tassa al comune dove sono residente io.

Dopo un anno il comune mi ha risposto al riscontro dell'autotutela rigettandomi l'istanza. a questo punto ho dovuto pagare perché ormai erano trascorsi i 60 giorni dalla notifica dell'avviso. I primi di gennaio mi è pervenuta una lettera normale (non racc.ta) con avviso di accertamento per l'anno 2016. Come mi consigliate di fare? vi ringrazio anticipatamente.

Con l'ordinanza 2194/2021, la Corte di cassazione ha confermato che, laddove due coniugi non risiedano anagraficamente nella stessa abitazione, in proprietà o in comproprietà, l'immobile non è abitazione principale ai fini IMU e pertanto entrambi pagano l'imposta. Si tratta di un orientamento già applicato da molti Comuni per gli anni addietro.

Evidentemente, la situazione anomala dei due comproprietari residenti in unità abitativa diverse ha creato un corto circuito in uno dei due comuni (chi ha proposto il quesito non ha specificato quale dei due): possiamo solo immaginare che uno dei due comuni in cui è censito l'immobile soggetto ad IMU ha rilevato che uno solo dei due coniugi comproprietari (nella fattispecie, il marito) risiede nel Comune e l'altro (la moglie) no, per cui pretende il 100% dell'imposta anche se il coniuge intimato (il marito), comproprietario, risiede nell'unità abitativa.

E' probabile che presto o tardi la medesima vicenda coinvolgerà l'altro coniuge (la moglie) residente nell'altro Comune.

Ferma restando la situazione, alla fine, i due coniugi, per i due appartamenti, saranno soggetti a versare, ciascuno, il 100% di IMU. In soldoni, molto più del dovuto: entrambi vittime di provvedimenti finalizzati a combattere l'elusione che nel caso specifico non sussiste.

L'unico aspetto irregolare potrebbe potrebbe consistere nel fatto che l'intero nucleo familiare conviva effettivamente nell'appartamento con la maggiore imposta IMU. La ripartizione adottata, quindi, comporterebbe un risparmio nel versamento dell'imposta.

Ad ogni modo, per risolvere, conviene che i due coniugi trasferiscano la propria residenza nella medesima abitazione: in questo modo pagheranno il 50% ciascuno per l'IMU relativa all'appartamento in cui non risiedono evitando i fastidi dell'avviso di accertamento, dell'istanza in autotutela e dell'inevitabile ricorso alla CTP. Non c'è altro da fare anche se le esigenze di lavoro o altro, richiederebbero, per i coniugi due residenze diverse, una situazione peraltro pienamente legittima.

Se si vorrà mantenere l'attuale situazione residenziale, il costo sarà quello di dover versare il 100% di IMU per ciascuno dei due appartamenti composseduti.

Infine, per il 2016 inutile proseguire con il ricorso in CTP (Commissione Provinciale Tributaria): la cosa migliore da fare è pagare e procedere immediatamente con il cambio di residenza (sperando che Comune che ha generato l'avviso per il 2016 non incroci anche i dati storici riproponendo l'avviso per il 2017).

Un altro passo da valutare (fermo restando il trasferimento di residenza da effettuare al più presto per evitare fastidi a partire da oggi e tentare di evitarli per il 2017 e seguenti fino al 2022) è conferire (dal notaio) il diritto di comodato d'uso (o di abitazione) al figlio che continuerebbe a risiedere nell'appartamento in cui attualmente risiede: in questo modo nessuno pagherebbe l'IMU. Infatti, nell'appartamento in cui risiede il figlio detentore del diritto di comodato (o di abitazione) i genitori non residenti sarebbero proprietari della sola nuda proprietà (quindi non obbligati al pagamento IMU) mentre il figlio residente e detentore di diritto di comodato (o di abitazione) non sarebbe soggetto ad IMU, in quanto ivi residente.

16 Ottobre 2022 · Giorgio Valli




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