Avvio attività – prime formalità fiscali

Avvio attività - Segnalazione all'Agenzia delle entrate

Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende una attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Sostanzialmente, gli adempimenti principali da assolvere sono:

Anche se si tratta di un adempimento di natura amministrativa, si ricorda che entro 30 giorni dall'inizio dell'attività quasi tutte le imprese (sia individuali che societarie) hanno l’obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), registri tenuti presso le Camere di Commercio.

Avvio attività - L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA

La partita Iva è un codice formato da 11 caratteri numerici: i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i 3 successivi individuano il codice dell'Ufficio, mentre l'ultimo è un carattere di controllo. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che non fossero già in possesso di un codice fiscale al momento di iniziare l’attività, la partita Iva assume anche valore di codice fiscale.

Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e non ha alcun costo. I modelli che si utilizzano sono quelli predisposti per denunciare l’inizio attività (approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12 novembre 2002) e sono di due tipi, secondo la veste giuridica del richiedente:

I predetti modelli, con le relative istruzioni di compilazione, si possono prelevare gratuitamente dal sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione “Modulistica - Altri modelli”.

Essi vanno presentati in uno dei seguenti modi:

L'invio telematico richiede l'utilizzo di un prodotto che consenta di compilare le dichiarazioni in formato elettronico.
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i seguenti software:

Per scaricare le applicazioni basta accedere alla sezione “Software” del sito dell'Agenzia (http://fisconline.agenziaentrate.gov.it/). L'invio diretto della dichiarazione va eseguito dal responsabile della stessa o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante del soggetto. Per ogni dichiarazione trasmessa è predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione (ricevuta), resa disponibile sullo stesso sito entro 24 ore dall'invio.

Le dichiarazioni devono contenere i dati anagrafici del contribuente e le informazioni inerenti l’attività esercitata. Se varia uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio il domicilio fiscale) il contribuente deve presentare, entro 30 giorni, la dichiarazione di variazione (sugli stessi modelli AA9/7o AA7/7) ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa alle modalità sopra descritte, coloro che sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese o alla denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (REA), hanno la possibilità di aprire una posizione Iva o dichiarare la cessazione della loro attività (per le comunicazioni di variazione non è ancora possibile) direttamente presso la Camera di Commercio.

Per quanto riguarda le regole di presentazione, un recente decreto del Ministero delle Attività produttive, ha previsto:

All’ufficio del Registro delle Imprese spetta poi trasmettere i dati, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, rilasciando apposita certificazione dell'avvenuta operazione al contribuente interessato.
>
I non residenti possono nominare, anche in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, un rappresentante fiscale o, in alternativa, identificarsi direttamente (articolo 35-ter del DPR numero 633/1972), al fine di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti che derivano dall'effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva in Italia non imputabili alla stabile organizzazione.

Pertanto, il soggetto non residente potrà assumere una duplice posizione Iva, da cui deriva l’attribuzione, da parte dell'Anagrafe tributaria, di due distinti numeri di partita Iva. Sia i non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia che i rappresentanti fiscali, dagli stessi nominati ai sensi dell'articolo 17 (secondo comma) del DPR numero 633/1972, devono provvedere all'apertura di una posizione Iva utilizzando uno dei predetti modelli (AA7/7 o AA9/7) a seconda della forma giuridica.

Quelli che intendono identificarsi direttamente, invece, devono redigere la dichiarazione di inizio attività sul modello ANR/1 (disponibile anch’esso sul sito dell'Agenzia) e presentarla, direttamente o tramite servizio postale, esclusivamente all'Ufficio locale di Roma 6, competente a gestire i rapporti con tali contribuenti. Non è previsto, per questo tipo di dichiarazione, l’invio telematico, che è invece possibile per le dichiarazioni di variazioni dati o cessazione attività.

ATTENZIONE

Gli istituti della “rappresentanza fiscale” e della “identificazione diretta” sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro, precedentemente adottato, devono prima cessare l’attività chiudendo la partita Iva in loro possesso e conservare il codice fiscale già attribuito in passato da utilizzare per la nuova attività scelta.

Avvio attività - OPZIONE PER IL REGIME CONTABILE

Nella richiesta del numero di partita Iva, il contribuente che inizia una nuova attività non ha l’obbligo di indicare anche l’opzione per il regime contabile scelto. Infatti, la validità dell'opzione è basata sul comportamento del contribuente.

Tuttavia, le opzioni vanno comunicate nella prima dichiarazione Iva annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, deve comunicare l'opzione o la revoca del regime contabile nel modello di dichiarazione dei redditi (Modello Unico), allegando allo stesso l'apposito quadro per le comunicazioni delle opzioni e revoche contenuto nella modulistica della dichiarazione annuale Iva.

In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Per i principali regimi contabili si rinvia alle sezioni successive.

31 Luglio 2013 · Giorgio Valli




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!