Taratura autovelox » Alla Consulta risponde il Ministero dei Trasporti: il problema investe solo i telelaser

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Come noto, La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/15, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Con questa pronuncia la Consulta ha inteso affermare il principio della necessaria tutela del cittadino automobilista, attraverso verifiche periodiche dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, imponendo al legislatore di adeguare le norme del Codice della strada in modo che tale principio sia sempre rispettato.

Secondo il Ministero dei Trasporti (circolare 300/A/4745/15/144/5/20/5 del 26/06/2015) già da alcuni anni, i dispositivi utilizzati per il controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità, sono sottoposti a verifica iniziale (sul prototipo, prima di essere messi in funzione) o periodica (in genere annuale) presso un centro opportunamente accreditato (S.N.T. - Sistema Nazionale di Taratura - Accredia) ovvero presso lo stesso costruttore, che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001.

E' quanto accade, secondo i tecnici ministeriali, per le apparecchiature di controllo denominate Tutor, Vergilius ed Autovelox (tutti i modelli in uso) che sono in dotazione alla Polizia Stradale. Per le violazioni accertate con questi dispositivi, gli Uffici che li detengono o li utilizzano potranno fornire, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, ai sensi della L. 241/90, copia delle certificazioni relative alle verifiche di funzionalità.

Aggiunge la circolare che, per alcune apparecchiature approvate, destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia stradale, invece, i costruttori o i decreti di approvazione non hanno previsto una verifica periodica di funzionalità essendo le stesse dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti ed essendo la relativa funzionalità verificabile dall'operatore stesso prima di iniziare l'attività di controllo. Si tratta, in particolare, per quanto riguarda la Polizia Stradale, dei dispositivi denominati Telelaser (in tutte le versioni, compreso quella denominata Digicam).

Per tali dispositivi, conclude la nota, allo scopo di consentire il rispetto dei principi enunciati dalla Consulta con la richiamata pronuncia, sarà necessario intervenire attraverso una procedura di verifica periodica di funzionalità per la quale è stata già attivata una ricerca di mercato per individuare un centro accreditato. In attesa dell' attivazione della predetta procedura di verifica periodica, le citate apparecchiature non saranno, per il momento, utilizzate.

1 Luglio 2015 · Giuseppe Pennuto




Questo post totalizza 110 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it