Manca il cartello indicatore che deve sempre accompagnare la presenza di un autovelox? – Il verbale di accertamento della contestazione è nullo e la sanzione inefficace

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo evidenziato che la Pubblica Amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l'apposizione in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.

Infatti, il nuovo comma 6 bis nel testo dell’art. 142 del Codice della strada dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice.

In tal senso, peraltro, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, ha adottato un primo decreto attuativo in data 15 agosto 2007, prevedendo, in particolare, che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, e aggiungendo che la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro chilometri.

Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.

Nessun margine di discrezionalità alla P.A. è concesso dalla normativa vigente circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività di segnalazione.

In altre parole la ratio della preventiva informazione è rinvenibile nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.

Con le motivazioni appena riportate i giudici della Corte di cassazione hanno articolato la sentenza 15899/16.

30 Agosto 2016 · Giuseppe Pennuto


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