Multe da autovelox e tutor » Sono tutte illegittime se gli apparecchi elettronici non vengono sottoposti a taratura periodica

Multe da autovelox e tutor » Sono tutte illegittime se gli apparecchi elettronici non vengono sottoposti a taratura periodica

Multe bocciate se l'autovelox non è revisionato periodicamente: la Corte Costituzionale si pronuncia contro i dispositivi elettronici non tarati.

Le multe elevate dagli autovelox che non vengono controllati periodicamente sono illegittime.

Ad enunciare questa massima la Corte costituzionale, che nella sentenza 113/2015 depositata ieri ha respinto le regole del Codice della strada nella parte in cui non prevedono che tutti gli apparecchi siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Cerchiamo di approfondire la questione nel prosieguo dell'articolo.

Gli autovelox vanno controllati e tarati periodicamente

I dispositivi elettronici per la rilevazione della velocità, come autovelox e tutor, vanno sottoposti a verifica di funzionalità o a una taratura periodica anche se sono utilizzati con la contestuale presenza degli agenti in servizio.

A chiarirlo una volta per tutte, come accennato, è la Corte costituzionale con la sentenza numero 113 emessa il 18 Giugno 2015. La pronuncia è arrivata dopo i ricorsi di un automobilista incappato nelle multe dell’autovelox e fermo sostenitore della taratura e delle verifiche periodiche degli strumenti di controllo della velocità.

In linea piuttosto generale, i giudici costituzionali hanno spiegato che in realtà nessuna legge richiede espressamente l’obbligatorietà della taratura periodica degli strumenti autovelox a cui non si applica quindi la legge 273/1991 che riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa.

Gli autovelox sono disciplinati, invece, dall'articolo 45 del codice stradale, secondo cui gli apparati di polizia stradale che usano l’autovelox sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso degli stessi, i controlli periodici per la taratura sono esclusi solo se non sono esplicitamente richiesti dal costruttore nel manuale d’uso o nel relativo decreto di approvazione.

La normativa poco chiara e le sentenze giurisprudenziali che non prevedevano l'obbligo di taratura degli autovelox

Complice un quadro normativo poco chiaro, mal interpretato dalla Corte di Cassazione, fin ora non era previsto l'obbligo di taratura dei dispositivi autovelox.

Con la sentenza numero 1743 del 24 gennaio 2013, la Corte di Cassazione aveva affermato che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate e utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità non dovevano essere sottoposte ai controlli della legge 273 del 1991 in quanto non rientravano nella previsione di tale normativa che attiene alla materia della metrologica, ossia a materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità.

Gli Ermellini affermavano che la competenza fosse di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada.

Inoltre, a loro parere, nessuna norma prevedeva l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si poneva in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 97 Cost.

La linea guida, dunque, era incentrata sul fatto che l’obbligo di taratura non fosse previsto da nessuna norma nazionale o comunitaria.

Le stesse circolari del Ministero delle infrastrutture e trasporti (del Direttore della Motorizzazione civile) si limitavano solo a consigliare la taratura nei soli casi in cui il misuratore della velocità' venisse adoperato senza la contestuale presenza su strada degli agenti accertatori.

L'articolo del Codice della Strada che veniva preso in considerazione, ovvero l’articolo 142, comma 6, si limita a prescrivere, ai fini della validità' della sanzione amministrativa, la sola omologazione dell’autovelox, chiarendo che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

La sentenza della Corte Costituzionale che ha ribaltato i dettami sulla taratura degli autovelox

Sentenza shock della Corte Costituzionale: le multe elevate con questi strumenti sono illegittime se i dispositivi non sono sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Un qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione.

Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.

I fenomeni di obsolescenza e deterioramento di dispositivi elettronici quali autovelox, tutor e telelaser possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.

Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso e' strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.

Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal Codice della strada.

Detta soluzione normativa si giustifica per la peculiarità della fattispecie concreta che – allo stato attuale della tecnologia – rende impossibile o sproporzionatamente oneroso riprodurre l’accertamento dell’eccesso di velocità in caso di sua contestazione, ma si fonda sul carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo.

In definitiva il bilanciamento realizzato dall'articolo 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato.

Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici.

Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate.

Ora, l’articolo, 45 comma 6, del Codice della strada stabilisce che nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.

Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

Tale prescrizione, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento e, pertanto, deve essere dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Cosi' si e' espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 113/15.

La sentenza della Corte Costituzionale sulla taratura degli autovelox spiegata in termini semplici

Gli apparecchi per l'accertamento dei limiti di velocità, come gli autovelox, vanno sottoposti a periodiche verifiche, perché i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.

Con queste motivazioni la Corte Costituzionale ha bocciato l'articolo 45 del nuovo codice della strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Dunque, le multe elevate con Autovelox e tutor non tarati e verificati sono, ora, tutte illegittime.

Ciò perché, la Corte Costituzionale, con la suddetta pronuncia, che stravolge i precedenti delle aule dei giudici di pace italiani e della stessa Cassazione, ha dichiarato incostituzionale il codice della strada nella parte in cui non prevede l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche e a taratura i sistemi di controllo elettronico della velocità dei veicoli.

Questo significa che tutti gli apparecchi non revisionati periodicamente dalle autorità di polizia non potranno elevare più multe. Una mannaia per le casse dei Comuni che, sino ad oggi, hanno contato proprio sui velox e sui tutor per potersi finanziare.

Ma procediamo con ordine.

Sino ad oggi la Cassazione ha sempre rigettato i ricorsi degli automobilisti fondati sulla eccezione della mancata taratura dell’autovelox, dando ragione alle amministrazioni locali: e questo perché non esiste alcuna norma, nel nostro ordinamento, che prevede l’obbligo di taratura e di controllo periodico degli autovelox.

E difatti così è.

Tant'è vero che l’intervento della Corte Costituzionale è volto a colmare questa lacuna: la Corte, in particolare, è dovuta intervenire con una sentenza cosiddetta creativa, ossia che non fa altro che far nascere una nuova norma (prima, appunto, inesistente).

E infatti, la Consulta, scrive che è incostituzionale il codice della strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

In parole povere, così disponendo, la Corte Costituzionale non fa altro che dire cosa, da oggi, bisognerà fare. E quindi, obbliga le forze dell’ordine a sottoporre a verifiche e taratura gli autovelox e tutor.

Il ragionamento è abbastanza semplice: qualsiasi strumento di misura, specie se di tipo elettronico, è soggetto a variazione delle sue caratteristiche, dei valori misurati dovuti ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici. La stessa usura potrebbe far sì che le multe più vecchie siano errate rispetto a quelle più giovani.

Insomma, la Corte Costituzione ritiene che gli autovelox, i tutor e chi più ne ha più ne metta non siano sempre affidabili: pertanto la polizia deve sempre verificare che essi siano sempre in buon stato di funzionamento.

La storia dell'automobilista impavido che ha fatto scaturire l'importante sentenza sugli autovelox

Un automobilista, vittima di autovelox non tarato, non si è perso d'animo e ha portato la questione fino alle alte sfere della Corte Costituzionale.

Una automobilista di Mondovì viene fermata da una pattuglia della stradale per eccesso di velocità: multa e ritiro della patente.

Lei protesta, sostiene che andava assai più piano di quanto registrato dall'autovelox e impugna il provvedimento davanti al prefetto.

E' l'inizio di una lunga battaglia legale e burocratica conclusa con la vittoria di ieri dopo una serie di sconfitte. Il prefetto aveva respinto il ricorso, cosi pure il giudice di pace di Mondovì e, successivamente anche la Corte d'Appello di Torino.

Ma l'automobilista non si è mai persa d'animo, investendo tempo e soldi (per il legale e i ricorsi) è andata fino in Cassazione convinta com'era che l'autovelox che l'ha multata non fosse tarato correttamente. E la Corte di Cassazione ha girato il quesito alla Corte costituzionale.

Così arriva il verdetto che boccia almeno in parte l'articolo 45 del codice della strada.

D'ora i poi forze di polizia e enti locali dovranno dimostrare che periodicamente i loro strumenti di misurazione della velocità sono testati e tarati.

Le reazioni delle associazioni dei consumatori dopo la sentenza sulla taratura degli autovelox

Vediamo, in questo paragrafo, quali sono state le dichiarazioni e le reazioni delle varie associazioni dei consumatori dopo l'importante sentenza della Corte Costituzionale sulla taratura degli autovelox.

Quella della Consulta, è una decisione che secondo Adusbef e Federconsumatori ristabilisce la legalità violata da enti locali adusi ad appaltare a terzi gli agguati con autovelox ed altri strumenti di rilevazione della velocità, in cambio di una percentuale sugli incassi.

Enti locali che, sempre per i consumatori, si sono comportati spesso come nel far west. E ora, si apre la strada ai risarcimenti per milioni di multe recapitate con strumenti tecnici di dubbia funzionalità.

Il Codacons affila le armi annunciando una pioggia di ricorsi.

Si studiano azioni legali da intraprendere negli oltre 8000 Comuni italiani, al fine di far ottenere agli automobilisti multati il rimborso delle somme spese per le infrazioni registrate da autovelox non a norma.

Non solo.

Ora i Comuni saranno costretti ad allegare ai verbali per multe da autovelox l’attestazione riportante la data dell’ultima taratura degli apparecchi, pena l’impugnazione delle sanzioni da parte degli automobilisti.

Quali saranno gli effetti che avrà questa sentenza sugli autovelox nell'ambito dei ricorsi presso il giudice di pace

Scopriamo quali saranno gli effetti che avrà questa sentenza sugli autovelox nell'ambito dei ricorsi presso il giudice di pace.

Inutile negarlo: quella di cui abbiamo ampiamente discusso, è una sentenza che potrebbe mettere uno stop alle multe, almeno finché le amministrazioni non adegueranno le proprie procedure interne ai nuovi obblighi.

Per quanto, invece, riguarda le aule dei tribunali, l’effetto è altrettanto prorompente.

Infatti, le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia immediata dal giorno della loro stessa pubblicazione.

Così il dictat di oggi della Consulta è già operativo. Risultato: le cause in corso e quelle che verranno avviate nei prossimi giorni dovranno tenere conto del nuovo cambiamento di interpretazione e, quindi, accogliere i ricorsi degli automobilisti che abbiano sollevato l’eccezione di difetto di taratura.

Tuttavia l’informazione sulla taratura del rilevatore di velocità è in possesso solo dell’organo di polizia che ha proceduto al controllo.

Di conseguenza, il destinatario della multa potrà richiedere, in via preventiva, tale informazione direttamente all’autorità, avendo tuttavia cura di muoversi con celerità, al fine di non far scadere i termini di proposizione dei ricorsi (30 giorni di fronte al Giudice di pace, 60 nel caso di ricorso al Prefetto, a partire dalla data di notificazione o contestazione del verbale) che, anche in caso di richiesta di delucidazioni, non subiscono interruzioni o sospensioni di alcun tipo.

Insomma, al fine di evitare un ricorso inutile, occorre in ogni caso vedere se l’apparecchio utilizzato è stato sottoposto a verifica. A volte ciò è riportato nel verbale. Altre volte è necessario chiedere al corpo di polizia l’esibizione del documento.

Alcuni richiedono di esibirlo direttamente al giudice di pace, perché presentano subito ricorso e non di rado questa strategia premia perché le amministrazioni non sono in grado di portare il certificato in udienza.

E per chi ha già pagato?

Per chi ha già pagato la multa o ha appena perso un ricorso al giudice di pace, la sentenza di ieri della Corte costituzionale non cambia nulla, e non permette di sperare in rimborsi anche in caso di multe prodotte da autovelox non verificati periodicamente.

Il pagamento, infatti, chiude definitivamente la partita e la sentenza ha effetto esclusivamente sui rapporti giuridici aperti al momento della sua pubblicazione.

19 Giugno 2015 · Gennaro Andele


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