Autovelox e Tutor – Modalità di accertamento della violazione del limite di velocità, approvazione e taratura dei dispositivi, privacy del trasgressore, segnalazione delle postazioni, contestazione immediata o differita

Modalità di accertamento dell'eccesso di velocità con sistemi Autovelox e Tutor

L'eccesso di velocità può essere oggetto di accertamento attraverso sistemi di rilevamento fissi, temporanei o mobili. I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo delle violazioni, infatti, possono essere sia di tipo temporaneo, per consentire un'utilizzazione più flessibile sul territorio, sia di tipo fisso, ovvero installati permanentemente in postazioni appositamente allestite per garantire un controllo sistematico di tratti di strada caratterizzati da criticità particolari o da elevata sinistrosità, sia, infine, mobili, vale a dire installati a bordo di veicoli, e che permettono il rilevamento anche in movimento.

Le modalità di accertamento sono ugualmente valide ed efficaci. Tuttavia, in base alla vigente normativa, l'impiego di postazioni fisse di rilevamento senza la presenza degli operatori di polizia non può ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma rappresenta uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni.

In tutti gli altri casi, perciò, dovranno utilizzarsi sistemi di rilevamento della velocità sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di polizia. Ciò, naturalmente, non impedisce la contestazione differita della violazione, che è sempre possibile quando ricorrono i presupposti contemplati nel nuovo codice della strada (CdS).

Gli strumenti utilizzabili sì possono distinguere, quanto a modalità di accertamento in

  1. dispositivi per l'accertamento della velocità istantanea o puntuale;
  2. dispositivi per l'accertamento della velocità media.

Quanto a modalità di funzionamento, gli strumenti utilizzabili sì possono distinguere in:

  1. dispositivi automatici, una volta posti in opera funzionano automaticamente senza il continuo intervento dell'organo di polizia stradale;
  2. dispositivi manuali, azionati direttamente da un organo di polizia stradale, con o senza rilevazione fotografica.

Tipologia degli strumenti utilizzabili per l'accertamento dell'eccesso di velocità » Dispositivi di accertamento della velocità media

Si tratta di sistemi integrati che permettono il monitoraggio, il controllo delle velocità sulla rete stradale, nonché l'accertamento della violazione per i veicoli che superano i limiti massimi di velocità.

Il sistema calcola con estrema precisione il tempo impiegato dai veicoli nel percorrere un tratto di strada di lunghezza nota, precedentemente misurata, compreso tra due successivi sistemi di rilevamento periferici.

Nei sistemi di rilevazione della velocità media, l'accertamento della velocità è compiuto nel luogo in cui è situata la sezione di rilevamento del tempo impiegato a percorrere il tratto; tale luogo è da considerarsi a tutti gli effetti di legge (soprattutto per la determinazione della competenza territoriale per i ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace ), come luogo della commessa violazione. Dispositivi di questo tipo impongono di norma che il limite di velocità sull'intero tratto oggetto del controllo sia omogeneo; tuttavia, condizioni eccezionali, quali, ad esempio, la presenza di un cantiere in un tratto inferiore al segmento di strada oggetto del controllo della velocità media, non eliminano la possibilità per l'organo di polizia stradale di effettuare l'accertamento, considerando le eccedenze di velocità rispetto al limite ordinario, a condizione che gli eventuali diversi limiti vigenti lungo parte della tratta sottoposta a controllo siano occasionali e temporanei, e che il riferimento per la determinazione delle entità della violazione sia riferita al limite massimo di velocità costante valido per l'intera tratta.

In effetti, la presenza di un cantiere stradale, con limiti di velocità ridotti, rende ancora più pericoloso il comportamento dell'utente che ha mantenuto nell'intero tratto una velocità media superiore al limite massimo previsto, pertanto, o non ha tenuto conto del limite di velocità in presenza del cantiere, oppure, pur osservandolo, ha mantenuto nella restante parte del tratto autostradale una velocità ben superiore al massimo ammissibile.

Affinché i sistemi di rilevazione della velocità media possano svolgere al meglio la loro funzione, ivi compresa una vera e propria attività didattico educativa nei confronti dell'utenza stradale, l'azione di controllo deve essere attuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale.

A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a cinquecento metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 Km/h, ed a mille metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 110 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell'intervallo tra 60 e 110 km/h.

Restano immutate tutte le altre condizioni e normative che sono alla base della scelta della ubicazione delle unità di rilevamento e di impiego del sistema, ed in particolare quella che lungo la tratta controllata vige, o sia imposto, un limite massimo di velocità costante in condizioni ordinarie.

I pareri espressi dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nella fase dì esame dellla richiesta di approvazione dei sistemi per il controllo della velocità media, riportati in sintesi nei decreti di approvazione, non escludono la possibilità di un impiego in presenza di un cantiere stradale se il sistema viene impiegato non per controllare ii rispetto della velocità imposta in corrispondenza del cantiere, bensì il rispetto della velocità imposta nel tratto precedente e/o successivo, da calcolare sempre come velocità media, all'interno del tratto oggetto della rilevazione.

Autovelox e Tutor per l'accertamento dell'eccesso di velocità » Approvazione dei dispositivi

Tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni del CdS (articoli 45, comma 6, e 142, comma 6), del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (articoli arti. 192 e 345 del dpr 495/1992), e del decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, relativo all'approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego.

Le approvazioni delle apparecchiature per l'osservanza dei limiti di velocità, concesse a decorrere dal 10 gennaio 1981, decadono venti anni dopo il loro rilascio. Da tale data gli apparecchi non possono essere più commercializzati se la loro approvazione non è stata rinnovata.

Tuttavia, é consentito comunque l'utilizzo dei dispositivi già commercializzati per i quali non è stato richiesto il rinnovo dell'approvazione.

Autovelox e Tutor per l'accertamento dell'eccesso di velocità » Controllo dei dispositivi

Con sentenza 113/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, l'articolo 45, comma 6 del C.dS, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Pertanto ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso di velocità media, deve essere sottoposto a verifiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale, per accertare che le prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondano a quelle del prototipo approvato.

La verifica periodica dei dispositivi per la misura della velocità consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di eventuali sigilli ed etichette o altri elementi di protezione previsti, attuata attraverso un insieme di operazioni necessarie per assicurare che le funzioni del dispositivo siano in uno stato di conformità ai requisiti per l'utilizzazione prevista. Salvo diverse specifiche previste in fase di approvazione dei vari dispositivi, per i misuratori di velocità i requisiti per l'utilizzazione si intendono soddisfatti se il dispositivo é in graso di fornire le indicazioni della velocità dei veicoli in transito con un errore non superiore a +/- 1% per la media di un discreto numero di misure ed un errore non superiore al 3% per la singola misura.

Per i dispositivi o sistemi che sono approvati per più di una modalità di funzionamento (ad esempio per velocità istantanea in modalità stazionaria o in movimento, con rilevamento in avvicinamento o in allontanamento, per rilevamento della velocità istantanea o media etc), le verifiche di funzionalità e taratura devono essere effettuate in relazione alle modalità di funzionamento del dispositivo o sistema adottate dall'organo di polizia stradale che impiega i medesimi.

Per i sistemi impiegati per il controllo della velocità media su tratti di strada nei quali la distanza tra le stazioni di rilevamento non subisce modifiche, la misura della distanza è eseguita in occasione della verifica iniziale di funzionalità e di taratura; per le verifiche successive la taratura riguarderà solo lo scarto di tempo tra i riferimenti locali delle due stazioni di riferimento in ingresso ed in uscita del sistema oggetto di verifica.

Le verifiche periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento. Qualora la verifica abbia esito negativo, la funzionalità del dispositivo o sistema dovrà essere ripristinata a cura del titolare dell'approvazione, ovvero da soggetto a ciò abilitato.

Autovelox e Tutor per l'accertamento dell'eccesso di velocità » Percentuale di riduzione della velocità a favore del trasgressore

Alla velocità accertata dall'apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale sopra citata.

La normativa vigente non dispone arrotondamenti ulteriori nella determinazione della velocità. Pertanto il superamento dei predetti limiti, una volta effettuata la riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, che corrisponde al valore finale della velocità rilevata, compresi i valori decimali (ad esempio, limite massimo di velocità 130 km/h, velocità rilevata di 148 km/h - riduzione del 5% = velocità 140,6 km/h, con sanzione di cui all'articolo 142 comma 8 del CdS, per aver superato il limite di oltre 10 km/h).

La riduzione si applica alle risultanze ottenute da tutti gli strumenti di misura approvati per l'accertamento della velocità sia istantanea o puntuale che media.

La vigente normativa (articolo 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e decreto ministeriale del 29.10.1997), impone che la percentuale di riduzione a favore dell'utente, pari al 5% con un minimo di 5 Km/h, si applichi a tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocità dei veicoli, senza fare distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la velocità istantanea e strumenti tecnici per il calcolo della velocità media. Invero, la concessione della predetta riduzione a favore dell'utente non è correlata alla incertezza di misura strumentale degli apparecchi, ma alla necessità di tener conto della reale condotta dell'utente che non può tenere costantemente sotto controllo il tachimetro, ovvero può anche superare leggermente la velocità massima consentita per eseguire una manovra più rapidamente a favore della sicurezza e può essere condizionata dalla possibile imprecisione degli strumenti di misura dei veicoli (tachimetri). La riduzione progressiva del valore della velocità media (5, 10 o 15% in base alla velocità calcolata), prevista dal comma 2 dell'articolo 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, deve essere applicata al valore della velocità media ricavata empiricamente dal confronto dei dati orari e delle percorrenze autostradali ricavali dai biglietti autostradali. Ai sistemi tecnici di misurazione della velocità media, perciò, non può essere applicata la riduzione prevista dall'articolo 345, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, relativa alla velocità media calcolata con le risultanze dei biglietti autostradali.

A tale comportamento consegue, altresì, la censurabilità delle amministrazioni inadempienti, in quanto in contrasto con la previsione dell'articolo 345, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità deve essere eseguito attraverso la gestione diretta delle apparecchiature da parte degli organi di polizia stradale (Cassazione Civile, sentenza 16713/2003), e con l'art. 61 della legge 120/210, inerente disposizioni in materia di sicurezza stradale, che disciplina le modalità di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada da parte degli enti locali.

Autovelox e Tutor per l'accertamento dell'eccesso di velocità » Precauzioni a tutela della riservatezza personale del trasgressore

I dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento dell' eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione, ed a richiesta dell'interessato la visione successiva, devono essere impiegati nel rispetto delle norme sulla riservatezza personale (decreto legislativo 196/2003). La doverosa considerazione dei diritti della persona impone l'adozione di alcune cautele. In particolare è necessario che:

  • gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione; salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali;
  • la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e possa essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico;
  • le risultanze fotografiche o le riprese video siano nella disponibilità e vengano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati;
  • le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale contenzioso;
  • nella conservazione delle risultanze fotografiche o video siano adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.

Occorre precisare che l'applicazione della vigente normativa in materia di riservatezza personale, riferita al trattamento delle immagini, comprese anche quelle registrate nei controlli con documentazione video, è obbligatoria solo qualora permetta di identificare un soggetto anche in via indiretta, cioè attraverso il collegamento con altre informazioni, quali quelle degli archivi del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Pubblico Registro Automobilistico.

Pertanto, le prescrizioni sopra richiamate non operano quando i sistemi utilizzati e le registrazioni effettuate, per la distanza, per l'ampiezza dell'angolo di visuale, per la tipologia degli strumenti ovvero per altre cause contingenti non contengano dati identificativi dei veicoli.

Qualora le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica, di gestione della documentazione video o digitale prodotta dalle apparecchiature di rilevamento della velocità, ovvero le attività di gestione sussidiaria ed amministrativa del procedimento sanzionatorio siano affidate a soggetti privati, deve essere sempre garantito il rigoroso rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza personale del trasgressore.

In particolare, deve comunque essere assicurato che:

  • i dipendenti della struttura privata operino in qualità di incaricati del trattamento;
  • gli stessi agiscano sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento;
  • - il ruolo di incaricato del trattamento possa essere svolto soltanto da una persona fisica;
  • - sia nominato responsabile del trattamento la società incaricata, ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima struttura privata.

Ricorrendo tali presupposti, il privato è legittimato a trattare i precedenti dati della struttura pubblica, di cui abbia la disponibilità, ma è comunque vincolato ad utilizzarli nell'ambito dei compiti che devono risultare da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione).

Per garantire le esigenze di riservatezza, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione.

Tuttavia, poiché l'intestatario del veicolo ha un legittimo interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente autorità ogni elemento utile al riguardo, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali trattati. AI momento dell'accesso, pertanto, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili tutti i soggetti ripresi nei fotogrammi.

Le esigenze di riservatezza personale escludono la possibilità di effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza contestazione immediata della violazione, attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo quando l'apparecchiatura permette la memorizzazione di immagini che consentono di identificare le persone che vi si trovano a bordo.

Sono invece compatibili le riprese frontali realizzate con l'ausilio di dispositivi impiegati per la contestazione immediata delle violazioni. Infatti, in tali casi, la documentazione video realizzata costituisce solo il supporto che attesta una violazione accertata direttamente dall'operatore di polizia.

Diverso è il caso di impiego di dispositivi automatici di rilevamento della velocità, senza contestazione immediata della violazione, debitamente approvati, che effettuano la ripresa frontale del veicolo, provvisti di un programma che provvede all'oscuramento automatico dalla parte di immagini rilevate (essenzialmente la zona del parabrezza) che consentono di identificare le persone che vi si trovano a bordo. L'impiego di tali dispositivi è legittimo poiché di fatto si tratta di una forma di accertamento in tutto simile al caso delle riprese della parte posteriore del veicolo. Infatti in tal modo sono disponibili solo i dati pertinenti e necessari a rilevare l'infrazione ai fini della successiva contestazione, costituiti essenzialmente dalla targa di immatricolazione del veicolo con la quale viene commessa.

Autovelox e Tutor per l'accertamento dell'eccesso di velocità » Come devono essere segnalate le postazioni di controllo (preavviso)

L'articolo 142, comma 6 bis, del Codice della strada impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e risultino ben visibili.

Il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l'uso di segnali stradali o di dispositivi di segnalazione luminosa.

Le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali e dei dispositivi di segnalazione luminosa sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, nell'agosto 2007. In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l'attenzione sugli articoli 2 e 3 precisando che:

  1. il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere adeguata, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza diversa, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere adeguata la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'articolo 79, comma 3, del regolamento per la collocazione dei segnali di preavviso.
  2. la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico;
  3. le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, altezza dei caratteri in funzione della velocità locale predominante, ecc.) sono quelle previste dal Regolamento per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'articolo 170 del medesimo regolamento.

Per una trattazione esaustiva delle distanze minime per il posizionamento delle segnalazioni di preavviso relative a postazioni di controllo della velocità (autovelox e tutor in particolare) si rimanda a questo articolo.

L'informazione sulla presenza della postazione di controllo, sia fissa che temporanea, deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo di rilevamento secondo le indicazioni del decreto ministeriale 15 agosto 2007.

La norma non impone la presegnalazione dell'effettivo funzionamento delle apparecchiature ma solo dell'installazione della postazione fissa o della sua abituale collocazione, quando trattasi dì postazioni temporanee.

Per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità.

L'attività pianificata, se programmata con carattere sistematico dovrà necessariamente assumere una natura non occasionate (ad esempio, almeno per x giorni la settimana per y settimane o mesi o con altra cadenza), assumendo a tal fine importanza prioritaria non tanto la determinazione di un numero "x * y" di controlli, ma la indicazione dell'intervallo temporale in cui viene effettuata l'attività di controllo. Pertanto, l'effettuazione di un numero "y" dì periodi di controlli ripetuti, in un arco temporale definito, fa assumete all'attività di controllo il carattere di sistematicità. Ovvio che più è frequente l'attività, meglio credibile risulta anche il segnalamento. Salvo i casi sopra citali, Infatti, l'utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare postazioni temporanee, se pur non vietala dalle disposizioni vigenti, risulta non coerente con la tipologia utilizzata e con l'esigenza di credibilità che il messaggio segnaletica deve fornire, Pertanto, salvo i casi sopra indicati, le postazioni temporanee dovrebbero essere segnalate con segnali stradali temporanei.

Per pianificazione del servizio di attività di controllo con misuratori di velocità si intende quella possibilmente definita in seno alla conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 300/1999, in modo da evitare una dannosa sovrapposizione dei servizi, dalla quale può derivare uno spreco di risorse umane a danno dell'attività di prevenzione e repressione degli illeciti sul territorio comunale.

Limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, l'esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale 15 agosto 2007. L'attività di rilevamento utilizzando un dispositivo di controllo che accerta l'infrazione "in avvicinamento" del veicolo è soggetta alle medesime regole per ciò che attiene sia al cartello di preavviso sia alla ben visibilità della postazione.

Si aggiunge però una ulteriore condizione di cui è necessario tener conto, ovvero che la posizione della postazione di rilevamento non coincide con il punto di accertamento che è a distanza dalla medesima, comunque prima che il veicolo raggiunga il luogo in cui sono posizionati sia lo strumento che gli operatori di polizia stradale. In tal caso il puntamento deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio in cui la postazione sia ben visibile da parte dell'utente della strada.

In questi casi è opportuno che della posizione del segnale nonché della postazione sia dato conto nel verbale di inizio attività ovvero nel verbale di contestazione. Tutte le segnalazioni in argomento dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza e in modo da consentirne il tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito e la tutela dell'incolumità degli operatori di polizia.

Autovelox e Tutor per l'accertamento dell'eccesso di velocità » Come devono essere visibili le postazioni di controllo della velocità

Per postazione di rilevamento si deve intendere l'insieme di tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento tecnico, normativo e di protezione che attengono al rilevatore della velocità, ovvero il rilevatore vero e proprio, i suoi accessori di funzionamento, nonché eventuali protezioni o box all'interno dei quali è collocato lo strumento di misurazione, nonché la segnaletica volta ad assicurare la visibilità della medesima postazione.

In altre parole, è opportuno considerare che, per quanto riguardo la visibilità della postazione di controllo, tale postazione non deve essere intesa limitatamente alla presenza dei singoli operatori di polizia stradale o di veicoli di polizia, ma deve essere interpretata come l'insieme dì tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento.

Le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell'agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso la collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante, ovvero una breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile attraverso uno specifico simbolo.

Le postazioni di controllo temporanee presidiate dall'agente accertatore sono rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l'utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo operante come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione.

È comunque opportuno (ai fini della tutela garantita dall'articolo 2700 del codice civile, per quel che concerne l'efficacia dell'atto pubblico) che nel verbale di inizio attività sia dato conto sia della posizione del segnale di presegnalazione che della postazione. In alternativa le predette informazioni possono essere inserite nel verbale di contestazione della violazione. Quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione è garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza.

Ove il rilevamento della velocità venga effettuato dal lato opposto al senso di marcia con dispositivi approvati per tale utilizzo, la visibilità della postazione è garantita dall'installazione di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo operante come quello previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, posto nelle immediate vicinanze della postazione, orientato in modo da essere visibile dai veicoli che procedono nel senso di marcia sottoposto a controllo.

Ove il rilevamento della velocità venga effettuato su entrambi i sensi di marcia con dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada, la visibilità della postazione è garantita dall'installazione di un segnale di indicazione come sopra, a doppia faccia, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione, visibile dalle due direzioni.

In quest'ultimo caso, deve essere sempre e comunque garantita, per entrambi i sensi di marcia, la presenza della segnaletica di presegnalazione delle postazioni. Non esiste alcun obbligo di utilizzo di segnaletica luminosa e/o intermettente per rendere visibile la postazione di controllo, né di utilizzare colorazioni particolari riguardo ai contenitori (box) e/o supporti (pali) dei dispositivi di controllo.

Paeraltro, si stanno affermando diversi progetti che prevedono metodologie di controllo della velocità, soprattutto in ambito urbano, che possono sopperire da un lato all'impossibilità di poter installare in loco sistemi con controllo da remoto e dall'altro infondere la percezione del controllo costante su un dato tratto di strada ove sono installati appositi box di colorazione diversa impropriamente detti dissuasori.

L'unico impiego consentito per tali supporti, per i quali non è richiesta alcuna approvazione o omologazione essendo meri contenitori, è quello che prevede l'installazione al loro inferno di misuratori di velocità di tipo approvato, per un utilizzo anche non continuo. Deve essere verificata la possibilità di alloggiare all'interno delle colonnine in questione i dispositivi misuratori, con particolare riguardo alle eventuali condizioni interne suscettibili di pregiudicarne il funzionamento.

La maggior parte delle postazioni è normalmente vuota: l'effetto deterrente sta nel fatto che il conducente non può sapere in quale di esse si trova un dispositivo (che peraltro può essere facilmente trasferito dall'una all'altra). La condizione per rendere funzionale tale metodologia di controllo è quella di apporre con sistematicità, nell'ambito di un serio piano d'intervento e a rotazione, i rilevatori all'interno dei supporti per sanzionare l'eventuale superamento dei limiti di velocità, affinché sia mantenuto credibile il sistema nella percezione dei medesimi utenti, nonché inalterata nel tempo la sua efficacia deterrente.

Diversamente, gli utenti, soprattutto quelli abituali, non acquisirebbero quella coscienza ed educazione necessarie ad indurii spontaneamente a limitare la velocità di guida. Per ciò che attiene alla presegnalazione ed alla visibilità dei supporti, questi, indipendentemente dal luogo della loro installazione, anche quando garantiscono una luminosità notturna, devono rispettare tutte le condizioni operative di presegnalamento e di visibilità dettate dalla normativa vigente.

Autovelox e Tutor per l'accertamento dell'eccesso di velocità » Distanza della segnaletica che impone il limite massimo di velocità dalla postazione di controllo

L'articolo 25, comma 2, 2.o periodo, della Legge 120/2010, prevede che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzate o installate postazioni di rilevamento a distanza, senza la presenza dell'operatore, ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Il fatto che la distanza sia in relazione alla presenza del segnale di limite massimo di velocità esclude che tale condizione si applichi qualora il limite imposto sia quello generalizzato previsto dall'articolo 142, comma 1, del CdS, per i vari tipi di strada, vigente lungo il tratto stradale in cui avviene il controllo, o sia riferito al particolare veicolo in circolazione.

Ciò stante, è l'ultimo segnale incontrato dall'utente della strada quello al quale riferire la distanza di un chilometro, a meno che non si tratti di una mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui non vi sono intersezioni. La distanza di un chilometro deve essere garantita anche agli utenti che si immettono con manovra di svolta. L'obbligo della distanza di almeno un chilometro dal segnale posto dopo l'intersezione non si applica qualora la velocità massima consentita sia la stessa su tutti i rami dell' intersezione, a condizione che la segnaletica presente su tali rami sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo.

In sintesi, la distanza di almeno un chilometro deve essere assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni di rilevamento, quale che sia il tratto di strada percorso. Poiché secondo la norma la distanza di almeno un chilometro dal segnale vale sia per l'utilizzo che per la installazione della postazione, nel caso di dispositivi di rilevamento, che operano l'accertamento con veicolo in avvicinamento alla postazione, il chilometro deve essere computato rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione, e non rispetto al punto di installazione del dispositivo.

Per quanto riguarda gli accertamenti con i dispositivi di determinazione della velocità con rilevamento a distanza, si ritiene che le indicazioni del legislatore confluite nel citato articolo 25, comma 2, della legge 120/2010, intenda sollecitare nell'utente della strada un comportamento virtuoso, consentendo allo stesso di adeguare la velocità al limite indicato dalla segnaletica stradale non solo a partire dal segnale stesso, ma anche nel successivo chilometro; conseguentemente, all'interno di tale spazio viene inibita l'azione di controllo con rilevamento a distanza senza la presenza dell'operatore di polizia.

Il divieto non concerne l'impiego di tali sistemi quando oggetto del controllo è la velocità media mantenuta dal veicolo tra due portali del sistema, anche se il segnale di limite di velocità sia installato a meno di un chilometro dal primo dei due portali, considerato che il momento dell'accertamento dell'eventuale infrazione, generata dall'aver mantenuto nel tratto oggetto di controllo una velocità media superiore a quella imposta dal segnale verticale apposto a meno di un chilometro, coincide con il luogo ove è collocato il secondo dei due portali del sistema, punto che, quindi, si deve trovare sempre a più di un chilometro dal segnale verticale collocato dall'ente proprietario della strada.

Nessun obbligo della distanza è invece previsto dagli accessi e dalle diramazioni di cui all'articolo 22 del CdS. Nella fattispecie si ricorda che l'ente proprietario della strada é il solo in grado di valutare se la sistemazione debba essere trattata come intersezione, provvedendo di conseguenza ad apporre la segnaletica prevista all'articolo 109, ovvero 112 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. In difetto di tale segnaletica, la sistemazione deve essere trattata alla stregua di accesso a proprietà laterali, e pertanto non ricorre l'obbligo di rispettare la distanza di un chilometro tra esso e il dispositivo misuratore della velocità, né quello di ripetere dopo di esso il segnale dì limite di velocità.

Quanto precede in ordine alla segnalazione ed alla visibilità delle postazioni di controllo non si applica per l'utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità mobili (installati a bordo di veicoli) per la misura della velocità in modalità dinamica, vale a dire in movimento, in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 3 del più volte richiamato decreto ministeriale del 15 agosto 2007.

Autovelox e Tutor per l'accertamento dell'eccesso di velocità » Accertamento diretto con fermo del veicolo e contestazione immediata - Contestazione differita della violazione

Con l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti si velocità, si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata.

La legge 214/2003 ha introdotto il comma 1 ter dell'art 201 del CdS, prevedendo che la contestazione immediata della violazione non sia necessaria qualora vengano utilizzati dispositivi debitamente omologati o approvati e che la violazione possa essere accertata anche senza la presenza materiale dell'operatore di polizia stradale, cioè attraverso le risultanze fotografiche o video degli apparecchi omologati o approvati installati ed utilizzati dall'organo di polizia stradale. Pertanto, l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è ammesso senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata e senza particolari limitazioni circa eventuali accertamenti da remoto cioè senza la presenza dell'operatore, purché avvenga con apparecchiature omologate o approvate a tale scopo.

E' legittimo l'utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la velocità senza procedere alla contestazione immediata della violazione quando, per la tutela degli operatori addetti al servizio e degli altri utenti della strada, sia obiettivamente impossibile o comunque molto pericoloso, da parte di una sola unità operativa, il fermo immediato del veicolo.

Tale difficoltà può derivare sia dalle modalità di effettuazione del servizio di controllo che dalle caratteristiche strutturali o plano-altimetriche della strada. Salvo particolari situazioni contingenti, ed a titolo meramente esemplificativo. la situazione sopraindicata può dirsi sempre esistente sulle strade extraurbane a carreggiate separate prive di barriere o restringimenti che consentono la contestazione immediata; sulle strade a più corsie per senso di marcia, urbane ed extraurbane, prive di spazi adatti per effettuare il fermo dei veicoli; in tutte le situazioni in cui sia obiettivamente pericoloso procedere a fermare il trasgressore per l'incolumità degli utenti, degli operatori e per la sicurezza della circolazione.

Senza procedere alla contestazione immediata dalla violazione può ritenersi legittimo pure l'utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la velocità solo dopo che il veicolo controllato è passato davanti alla postazione di controllo. In tali casi non é necessario dimostrare anche l'obiettiva impossibilita o comunque l'elevata pericolosità del fermo immediato dal veicolo. Né può essere richiesto all'organo di polizia procedente di operare con la presenza di più unila operative,

La contestazione immediata dell'eccesso di velocità al conducente del veicolo appena fermato non richiede che l'agente accertatore disponga di prove fotografiche o video o altro a supporto della rilevazione effettuata con lo strumento di misurazione. Sulla base delle disposizioni dell'articolo 142, comma 6 del CdS) e conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di accertamento con contestazione immediata la fotografia o la ripresa rappresenta una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini del raggiungimento della piena prova della violazione stessa.

Infatti, le disposizioni dell'articolo 142, comma 6, del CdS stabiliscono che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerale fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate., e non dispongono, invece, obblighi di documentazione. In proposito, la Corta di Cassazione, con la sentenza di 21360/2004, ha ritenuto legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'articolo 142, comma 6 del CdS, anche se privo di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione, Con la citata sentenza è stato ribadito il principio in base al quale le risultanze di apparecchiature debitamente omologate o approvate costituiscono fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.

Pertanto, poiché le risultanze fornite dagli apparecchi omologati o approvati coincidono con la visualizzazione della velocità sul display degli apparecchi stessi, la piena efficacia e la validità della contestazione si realizzano con l'accertamento diretto da parte dell'operatore addetto al controllo.

In particolare, il personale, posto a valle del punto di rilevazione, direttamente oppure ricevuta notizia via radio dall'accertatore della velocità desunta dal monitor dell'apparecchiatura nonché del tipo, della targa o di altri elementi di riconoscimento del veicolo che ha superato il limite di velocità, procede al fermo dello stesso ed alla contestazione dell'infrazione.

Peraltro, l'accertamento della violazione é effettuato dal personale che presidia l'apparecchio ed ha rilevato la velocità e, quindi, nel corpo del verbale di contestazione dovrà essere espressamente indicato il nominativo degli agenti accertatori e che la rilevazione dell'eccesso di velocità é stata compiuta dagli stessi.

Il presente articolo rappresenta un estratto della direttiva, di cui al protocollo 300/A/5620/17/144/5/20/3, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Servizio Polizia Stradale) del Ministero dell'Interno, di cui si riporta, appresso, copia del documento integrale nel formato pdf.

Direttiva di cui al protocollo 300/A/5620/17/144/5/20/3 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Servizio Polizia Stradale) del Ministero dell'Interno

31 Agosto 2017 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!