Autovelox e tutor – Fissate per decreto le distanze minime per il posizionamento delle segnalazioni di preavviso relative alle postazioni di controllo della velocità

Autovelox e tutor - Finalmente fissate per decreto le distanze minime per il posizionamento delle segnalazioni di preavviso relative a postazioni di controllo della velocità

Il codice della strada prevede, all'articolo 45, l'approvazione e l'omologazione dei dispositivi utilizzati per l'accertamento ed il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione dei veicoli (autovelox, tutor).

La sentenza della Corte Costituzionale 113/2015 aveva dichiarato incostituzionale l'articolo 45 del Codice della strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto 282/2017, ha deciso di uniformare le procedure relative all'omologazione e alla verifica periodica dei dispositivi finalizzati all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme circolazione dei veicoli: tutti i dispositivi, per l'accertamento dei limiti massimi di velocità, dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Con il medesimo decreto sono state anche rese organiche le numerose (e spesso contraddittorie) disposizioni in materia di posizionamento e visibilità dei segnali di preavviso delle postazioni per il controllo e il rilevamento della velocità (che si sono disordinatamente e, spesso contraddittoriamente, susseguite nel tempo sotto forma di circolari, direttive o linee guida).

La distanza minima fra dispositivo di rilevamento della velocità e il segnale di preavviso della presenza di una postazione di controllo varia da 80 a 250 metri

I segnali e i display di segnalazione luminosi di preavviso della presenza di una postazione di controllo devono essere installati con adeguato anticipo, in modo da garantirne la tempestiva visibilità. Il decreto ministeriale ritiene adeguata una distanza minima così come individuata all'articolo 79 comma 3 (articolo 39 Codice della Strada) del Regolamento per la collocazione dei segnali di prescrizione, ovvero: 250 metri per autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri per strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h), 80 metri per le altre strade.

Distanze diverse maggiori di quella minima, comunque non superiori a 4 chilometri, possono essere adottate in relazione al particolare andamento plano-altimetrico della strada ed allo stato dei luoghi, verificando comunque che non vi siano fra il segnale di preavviso della presenza di una postazione di controllo e la postazione di rilevamento della velocità, intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione della segnalazione.

Il decreto ministeriale stabilisce che i segnali e i display di segnalazione luminosi di preavviso della presenza di una postazione di controllo per il rilevamento della velocità, costituendo una informazione puntuale, non necessitano di ripetizione (a meno che fra il segnale di preavviso e la postazione di rilevamento non vi siano incroci stradali) né di indicazioni di fine. Non è necessaria nemmeno la loro ripetizione sul lato sinistro della strada, sia nel caso di strade a doppio senso che in quelle a senso unico, anche se dotate di più corsie.

Nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento, anche ad inseguimento.

La visibilità delle postazioni di rilevamento può essere assicurata, alternativamente o congiuntamente, oltre che dai segnali e dai display di segnalazione luminosi, dalla presenza di personale in uniforme, dall'autoveicolo di servizio con colori ed insegne riconoscibili, o addirittura, dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, posto anche su veicoli di serie.

Quando la distanza minima fra dispositivo di rilevamento della velocità e segnale di preavviso della presenza di una postazione di controllo, deve essere almeno pari ad un chilometro

La distanza minima di un chilometro fra segnalazione e postazione di controllo della velocità (prescritta dall'articolo 25, comma 2, della legge 120/2010) si applica fuori dai centri abitati, nei casi in cui il limite di velocità imposto sia diverso da quello fissato dalla normativa vigente per la categoria di strada, ovvero: 130 km/h per le autostrade; 110 km/h per le strade extraurbane principali; 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali.

La distanza minima di un chilometro fra segnalazione e postazione di controllo della velocità (prescritta dall'articolo 25, comma 2, della legge 120/2010) si applica fuori dai centri abitati, anche nei casi in cui il limite di velocità consentito risulti diverso da quello fissato dalla normativa vigente per la categoria del veicolo (articolo 142, comma 3 del Codice della strada).

Se lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità la distanza minima di un chilometro deve essere misurata a partire dal segnale replicato dopo l'incrocio.

Nel caso di dispositivi di rilevamento della velocità che eseguono l'accertamento con veicolo in avvicinamento, la distanza di almeno un chilometro deve essere misurata fra il segnale di preavviso della presenza di una postazione di controllo per il rilevamento della velocità e il punto in cui viene effettivamente accertata la violazione e non rispetto al punto in cui è posizionato il dispositivo di controllo.

Nel caso di impiego di sistemi di rilevamento della velocità media tenuta dai veicoli fra due postazioni di controllo lungo un tratto di strada (tutor) la distanza minima di un chilometro rispetto al segnale del limite di velocità imposto lungo il tratto (quando questo è diverso da quello generale) deve essere assicurata rispetto alla seconda postazione del sistema, poiché è in corrispondenza di quest'ultima che si concretizza l'accertamento della eventuale infrazione. In tal caso non non sussiste l'obbligo di rispettare la distanza minima di un chilometro rispetto ad eventuali intersezioni o svincoli consentiti, aree di servizio, di parcheggio e via discorrendo, ubicate dopo la prima postazione di rilevamento, dal momento che i veicoli che si immettono sul tratto di strada controllato sono soggetti al rilevamento della velocità media.

Quando la distanza minima fra dispositivo di rilevamento della velocità e segnale di preavviso della presenza di una postazione di controllo può essere inferiore al chilometro anche fuori dai centri abitati e laddove il limite di velocità consentito sia diverso da quello fissato dalla normativa per quella categoria di strada

La distanza minima di un chilometro fra dispositivo di rilevamento della velocità e segnale di preavviso della presenza di una postazione di controllo, non si applica nei centri abitati, come abbiamo già visto, ma anche fuori dai centri abitati quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale.

Sempre fuori dai centri abitati, la distanza minima di un chilometro fra dispositivo di rilevamento della velocità e segnale di preavviso della presenza di una postazione di controllo, non si applica nemmeno rispetto al segnale che costituisce mera ripetizione del precedente, quando non vi sono incroci e quando il limite di velocità imposto, pur essendo diverso da quello fissato dalla normativa vigente per la categoria di strada, è tuttavia uniforme lungo tutto il tratto.

Ancora in riferimento a strade ubicate fuori dai centri abitati, la distanza minima di un chilometro fra dispositivo di rilevamento della velocità e segnale di preavviso della presenza di una postazione di controllo, non si applica rispetto al segnale ripetuto dopo un'intersezione, quando la velocità massima consentita è identica su tutti i rami dell'incrocio e la (prima) segnaletica di limite massimo di velocità su tali rami è comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di rilevamento, in modo da garantire tale distanza a tutti gli utenti della strada che si avvicinano alla postazione, quale che sia il ramo percorso.

Visibilità della segnalazione nelle immediate vicinanze della postazione di rilevamento della velocità

Quando il rilevamento della velocità è effettuato dal lato opposto del senso di marcia, la presenza della postazione di controllo deve essere segnalata, nelle immediate vicinanze della stessa, con il segnale riportante il simbolo dell'organo di polizia operante, orientato in modo da essere visibile nel senso di marcia sottoposto al controllo.

Se l'attività di controllo è effettuata su entrambi i sensi di marcia, con dispositivi collocati su un solo lato della strada, la postazione dei rilevamento della velocità deve essere segnalata, nelle immediate vicinanze della stessa, con il segnale riportante il simbolo dell'organo di polizia operante, a doppia faccia, in modo da essere visibile in entrambi i sensi di marcia sottoposti al controllo.

Se la postazione è presidiata da organi di polizia stradale, operante con o senza l'impiego di veicoli di supporto, gli stessi organi di polizia scelgono il senso di marcia lungo il quale posizionarsi.

In ogni caso il segnale di preavviso della presenza di una postazione di controllo deve essere sempre posizionato lungo entrambi i sensi di marcia sui quali si effettuano i rilevamenti, in particolare, come abbiamo avuto modo di leggere, a 250 metri per autostrade e strade extraurbane principali; a 150 metri per strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h); a 80 metri per le altre strade. A meno che non ricorrano le condizioni (assai rare per la verità) per cui la distanza minima fra dispositivo di rilevamento della velocità e segnale di preavviso della presenza di una postazione di controllo, debba essere almeno pari ad un chilometro.

I segnali di preavviso della presenza di una postazione di controllo temporanea per il rilevamento della velocità devono essere in tutto simili a quelli posizionati per le postazioni di controllo permanenti e devono rispettare le medesime distanze.

Concludendo, il provvedimento, almeno nelle intenzioni, dovrebbe finalmente garantire una uniformità delle modalità di controllo della velocità sulle strade, mettendo al bando le interpretazioni talora contraddittorie della giurisprudenza e fornendo finalmente uno strumento chiaro per distinguere gli accertamenti legittimi da quelli spesso troppo disinvolti che ancora si segnalano in alcune specifiche occasioni.

Di seguito il PDF del decreto ministeriale recante disposizioni in materia di procedure per l'omologazione e la verifica periodica dei dispositivi elettronici finalizzati all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme circolazione dei veicoli nonché di posizionamento e visibilità dei segnali di preavviso delle postazioni per il controllo e il rilevamento della velocità.

posizionamento e visibilità dei segnali di preavviso delle postazioni per il controllo e il rilevamento della velocità

30 Luglio 2017 · Giuseppe Pennuto




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2 risposte a “Autovelox e tutor – Fissate per decreto le distanze minime per il posizionamento delle segnalazioni di preavviso relative alle postazioni di controllo della velocità”

  1. Leonardo Pizzighello ha detto:

    Vorrei sapere se vi è una distanza minima da un incrocio per istallare un autovelox fisso.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      E’ necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento autovelox una distanza superiore a quattro chilometri, mentre non è stabilita una distanza minima. E’ quanto ha sancito, fra le altre, la sentenza della Corte di cassazione 7949/2017. Non ci risultano invece norme o giurisprudenza che fissiano una distanza minima fra intersezione e posizionamento del dispositivo elettronico di rilevamento della velocità.

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