Lavoratori autonomi e liberi professionisti
Premessa Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito degli articoli 2222 e 2083 del codice civile.
Premessa
Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito degli articoli 2222 e 2083 del codice civile; in particolare l'articolo 2222 (Contratto d'opera) definisce come lavoratore autonomo il soggetto che si obbliga a compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
L'articolo 2083 del codice civile definisce come piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Non sono considerati piccoli imprenditori le imprese e le ditte individuali
Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.
Possono presentare domanda di sospensione (fino a 18 mesi) delle rate del mutuo ipotecario impiegato nell'acquisto della prima casa i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano subito una riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
A seguire il modulo per la domanda.
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo (non occorre altra documentazione).
La banca, quindi, invia telematicamente la domanda a Consap. Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, Consap, quale gestore del Fondo, s'impegna entro 15 giorni solari consecutivi a far conoscere la propria decisione rispetto alla domanda pervenuta: tale decisione viene comunicata alla Banca e l'eventuale decisione di non ammissione della domanda viene specificamente motivata. La banca è tenuta a comunicare testualmente al mutuatario la motivazione della mancata accettazione della sua domanda.