Rassegna degli articoli pubblicati a cura di Antonio Scognamiglio

Le modalità di decisione e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

(Articolo 1136 Codice Civile) Le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari sono di tre tipi: la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti; la maggioranza dei condomini partecipanti; la maggioranza di valore espresso in millesimi di proprietà. Perché una deliberazione sia valida, sono previste caso per caso diverse maggioranze. Per il diritto di voto vale il principio una testa - un voto, secondo il quale ogni proprietario ha diritto ad un solo voto. Questo vale anche quando una unità immobiliare e divisa fra più proprietari (per es. coniugi). In questo caso ai coniugi spetta un voto solo che può essere esercitato solo in maniera univoca (se non esiste accordo il Presidente esprime con estrazione a sorte il diritto di voto). L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei condomini, che rappresentano anche i due terzi del valore dell'edificio. ———- Articolo 1136 Cod. Civ. - Costituzione [ ... leggi tutto » ]

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari e i provvedimenti presi dall'amministratore

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

Premesso che la deliberazione deve avvenire sempre con l'indicazione nominativa dei voti espressi e gli astenuti sono da contare fra i voti contrari, occorre distinguere fra delibere nulle e delibere annullabili. Una delibera è nulla quando è priva dei requisiti essenziali in quanto per es. presa fuori dall'assemblea, contro la legge o con contenuti inaccettabili, o che ledono i diritti di proprietà anche di un solo condomino. L'azione giudiziaria relativa ad una delibera nulla è imprescrittibile, cioè può essere proposta anche a distanza di molto tempo. Una delibera è annullabile quando è contraria alle disposizioni di legge sul condominio o lesiva dei diritti della minoranza, per. es. su un argomento che non era all'ordine del giorno o che non rispetta le norme per la convocazione dei condomini. La delibera annullabile deve essere impugnata entro 30 giorni dalla data dell'assemblea per i presenti e dalla data di ricevimento del verbale dell'assemblea [ ... leggi tutto » ]

Condominio - le delibere e i lavori assembleari

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

Constatato la regolarità di convocazione dell'assemblea e che l'assemblea può deliberare,si nomina un presidente che a sua volta incarica il verbalizzante. Il verbale dell'assemblea dovrebbe essere redatto nel corso della riunione e sottoscritto dal presidente e dal segretario subito dopo la sua conclusione. Delibere importanti, per le quali è richiesta l'unanimità, richiedono la firma di tutti i condomini ( per es. accordi contrattuali che eccedono l'ordinaria amministrazione). È buona uso rileggere il verbale prima dello scioglimento dell'assemblea. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare, occorre annotarlo nel libro verbale, anche per dare validità alla seconda convocazione con le relative maggioranze previste. Il verbale dell'assemblea deve in ogni caso inviato ai condomini assenti. Gli assenti possono impugnare le delibere entro 30 giorni dal giorno della comunicazione. Nel verbale deve essere indicato data, ora, luogo e ordine del giorno. Per ogni deliberazione devono essere indicati con precisione oltre i nome dei [ ... leggi tutto » ]

Le formalità nella convocazione di una assemblea

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

La convocazione di una assemblea spetta all'amministratore, ma in casi particolari anche singoli condomini (minimo 2 proprietari con almeno 166,67 millesimi) possono prendere l'iniziativa. E buona norma convocare l'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno. E consigliabile convocarla entro 2 - 3 mesi dalla fine dell'esercizio contabile. Importante è che tutti i proprietari - condomini siano a conoscenza della convocazione (luogo, data, ora) e l'ordine del giorno contenga i punti da discutere. La validità delle deliberazione assembleari è in ogni caso annullabile, anche se solo un proprietario non è stato invitato in tempo utile. Come la Cassazione più volte ha sancito (sent. numero 31 5.1.2000 e numero 3013 2.10.2005) le decisioni restano valide, se non vengono impugnate dal condomino non convocato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea, ma il regolamento condominiale può prevedere anche un tempo maggiore. [ ... leggi tutto » ]

Assemblea condominiale

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

(Articolo 1132 - 1135 - 1136 - 1137 - Cod. Civ.) L'assemblea dei proprietari (condomini) è l'organo sovrano in un condominio. Delibera su tutti i problemi e garantisce una corretta gestione, controlla e organizza una pacifica e funzionale comunità di proprietari. Le deliberazioni prese sono vincolanti per tutti, anche per gli assenti e i dissenzienti, sempre premesso che le maggioranze previste e le disposizioni di legge vengano osservate. L'assemblea condominiale si occupa prevalentemente dell'amministrazione delle parti comuni e della gestione dei servizi comuni. All'atto della costituzione di un condominio l'assemblea può essere convocata in assenza di una tabella millesimale, la sua validità verrà verificata dopo l'approvazione della stessa. Per un condominio che non raggiunge il numero minimo di 4 proprietari, trovano applicazione in quanto non in contrasto gli articoli 1105 e 1106 del codice civile, che riguardano la comunione (proprietà comune) in generale. In nessun caso l'assemblea può intromettersi nella [ ... leggi tutto » ]