Rassegna degli articoli pubblicati a cura di Antonio Scognamiglio

Il conto consuntivo

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

Bilancio preventivo e conto consuntivo condominiali sono regolati dall'articolo 1124 del codice civile. L'Amministratore è tenuto a presentare alla fine di ogni esercizio il rendiconto del suo operato (si veda articolo 1130 - comma 4 - cod. civ.). Se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, può essere revocato su ricorso all'autorità giudiziaria di uno o più condomini (si veda articolo 1129 - cod. civ.). La presentazione del conto consuntivo dovrebbe avvenire entro i primi due, tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, prevedere una disposizione al riguardo nel regolamento condominiale sarebbe opportuno. Il conto consuntivo con il conteggio individuale per ogni condomino viene spedito unitamente all'invito di convocazione per l'assemblea condominiale, per dare modo ai condomini di controllare i conti prima dell'assemblea. Nel conto consuntivo devono risultare i versamenti effettuati dai condomini e le spese addebitate, che poi costituiscono la base per il definitivo importo dovuto dal [ ... leggi tutto » ]

I compiti dell'amministratore del condominio

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

I seguenti compiti amministrativi spettano all'amministratore: A) Redazione del bilancio preventivo Si tratta di un calcolo approssimativo e prudente delle spese di gestione condominiale occorrenti durante l'anno, che deve essere approvato dall'assemblea insieme con il conto consuntivo; B) Redazione del conto consuntivo e del riparto spese Il conto consuntivo (rendiconto) esprime il confronto fra le entrate e le uscite registrate nel corso dell'esercizio e il riparto delle spese ai singoli condomini in relazione ai loro versamenti. È fondamentale che venga esposto lo stato patrimoniale che ponga in evidenza la giacenza di cassa, eventuali debiti e crediti e fondi di riserva alla data di chiusura dell'esercizio. Attenzione: Sarebbe auspicabile che il conto consuntivo, prima di essere presentato in Assemblea, venisse esaminato dai revisori dei conti. In qualsiasi momento il condomino può prendere visione o chiedere una copia dei documenti contabili, naturalmente senza recare intralcio all'amministrazione e assumendosi le relative spese. Per [ ... leggi tutto » ]

Attribuzioni e competenze dell'amministratore del condominio

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

Le attribuzioni dell'amministratore del condominio come organo esecutivo sono elencate dall'articolo 1130 del codice civile. A queste si aggiungono i compiti demandati dal regolamento condominiale, dalle delibere assembleari, da leggi particolari o da provvedimenti in genere. In particolare provvede a: eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio; disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune: in esecuzione del regolamento condominiale l'amministratore deve provvedere affinchè ogni proprietario possa disporre liberamente delle parti comuni e può in questo ambito assumere i necessari provvedimenti; riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti: l'amministratore è il tesoriere del condominio e deve presentare all'assemblea dei condomini annualmente il conto consuntivo, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e il riparto spese. In questo contesto è importante ricordare che la deliberazione sul conto consuntivo autorizza l'amministratore, a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, [ ... leggi tutto » ]

L'amministratore del condominio

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

In un condominio l'amministratore rappresenta il “governo della casa”: giuridicamente, a norma dell'articolo 1703 del codice civile, esegue un mandato, cioè si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dei condomini. Nomina e revoca L'articolo 1129 del codice civile prevede la nomina di un amministratore quando i condomini sono più di quattro. Viene nominato dall'assemblea dei condomini, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà e la maggioranza dei presenti (in ogni caso un terzo dei proprietari). La nomina di un amministratore da parte del costruttore o del venditore immobiliare non ha valore. Non è prevista per un amministratore l'iscrizione a un albo professionale. L'amministratore può essere revocato in qualsiasi momento e senza particolare motivazione con la stessa maggioranza prevista dall'articolo 1136 del codice civile. Su richiesta anche di un solo condomino può essere revocato dall'autorità giudiziaria nei seguenti casi: se [ ... leggi tutto » ]

Le maggioranze assembleari più importanti

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

Le maggioranze assembleari più importanti sono di seguito elencate: per la nomina, la conferma o revoca dell'amministratore: in prima e seconda convocazione: la maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio; per la costituzione di diritti reali sull'immobile è necessario il consenso scritto di tutti i condomini; per la eliminazione delle barriere architettoniche: - in prima convocazione: la maggioranza dei presenti e 500 millesimi; - in seconda convocazione: un numero di voti che rappresenti il terzo dei condomini almeno 333,33 millesimi di proprietà dell'edificio; per innovazioni (articolo 1120 - codice civile): - in prima e seconda convocazione la maggioranza dei condomini presenti (cioè almeno 50 % + 1 di tutti i condomini) e almeno 666,66 millesimi; - per le innovazioni gravose o voluttuarie, o per quelle che pregiudicano la stabilità e la sicurezza del fabbricato, o per quelle che alterano il decoro architettonico o per quelle che [ ... leggi tutto » ]