Ricorso al verbale di multa elevato da un ausiliare del traffico per circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici
Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dalla polizia municipale, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico.
Ne consegue che, proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e quella del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l’autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina (e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell’attività di accertamento di competenza), la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell’onere probatorio in siffatto tipo di processo.
Tanto hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 22867/14.
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