Gli ausiliari del traffico possono elevare solo multe per divieto di sosta

Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.5.1997 numero 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis.

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.

Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliario del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.

Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’articolo 17 comma 132 della Legge numero 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.

Secondo la Cassazione, infatti, Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.

Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta.

Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla legge numero 127 dal 1997, articolo 17, comma 132.

I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.

Pertanto, laddove nel verbale risulti scritto che l'accertatore è stato nominato con ordinanza sindacale ai sensi della legge 127 articolo 17 comma 133 del 15/5/1997, e legge 488/99 articolo 68 o similia, il verbale è nullo e la sanzione inefficace.

Per fare una domanda sui controversi poteri di accertamento delle violazioni del C.d.S. attribuiti agli ausiliari del traffico, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

16 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto


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2 risposte a “Gli ausiliari del traffico possono elevare solo multe per divieto di sosta”

  1. giovanni negri ha detto:

    Nessuna multa “privata” al di fuori delle strisce blu.

    I dipendenti delle società private che gestiscono i posteggi a pagamento su concessione del Comune non possono rilevare tutte le infrazioni collegate alla sosta nella zona oggetto della concessione, ma solo quelle che si verificano all’interno degli spazi delimitati.

    Lo precisano le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 5621 depositata il 9 marzo, con la quale viene risolta nel senso più favorevole agli automobilisti una questione che aveva diviso la stessa Cassazione.

    La pronuncia ha così confermato la decisione del giudice di pace di Parma che aveva cancellato la multa inflitta per sosta vietata su indicazione degli ausiliari del traffico dipendenti dalla società concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella Ztl della città.

    Le Sezioni unite hanno così respinto il ricorso del comune di Parma che aveva invece sostenuto la tesi per cui agli ausiliari del traffico è stato conferito il potere di accertare ogni violazione in materia di sosta nell’area soggetta a concessione perché «qualsiasi violazione andrebbe a incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite».

    La Cassazione fa, però, un passo indietro e richiama il riferimento normativo, spiegando innanzitutto che la legge n. 127 del 1977 (articolo 17) ha stabilito che i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, attribuire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

    In altre parole, sottolinea la Corte, il legislatore ha stabilito che determinate funzioni, oggettivamente pubbliche, possono essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati.

    Una “delega” che, però, non è in bianco, ma rigorosamente delimitata alle violazioni che compromettono la funzionalità dei parcheggi. Tanto che la competenza attribuita agli ausiliari di poter disporre anche l’intervento di rimozione dei veicoli è circoscritto ai casi di ostacolo al parcheggio nelle strisce blu.

    La normativa, nella lettura delle Sezioni unite, è cioè caratterizzata dalla consapevolezza dell’eccezionalità delle attribuzioni agli ausiliari e le limita «alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso».

    La tesi contraria, invece, valorizza eccessivamente un profilo, come quello della convenienza economica per il concessionario, che, in ogni caso, “prova troppo” e non è da solo idoneo a giustificare l’estensione nell’applicazione di una norma che ha evidenti caratteri di eccezionalità. A corroborare questa convinzione, ricordano le Sezioni unite, c’è poi anche quella sia pure scarsa dottrina che si è sinora occupata del problema.

  2. karalis ha detto:

    Gallipoli, la multa arriva «in anticipo» – Il parcheggio scadeva alle 15,45 ma un quarto d’ora prima uno zelante ausiliario sanziona il veicolo

    Può succedere che un ausiliario del traffico, preso da travolgente passione per il proprio lavoro, «stacchi» una multa dal taccuino 4 minuti prima che si concretizzi l’infrazione.

    Può succedere che una contestazione sia inefficace per errata indicazione della data o del riferimento normativo o per mancanza della firma dell’accertatore.

    Ebbene, è successo che un verbale contenga non solo tutti e tre tali errori, a cominciare dall’anno 208, ma indichi l’ora 15,45, contro la sosta autorizzata fino alle ore 15,49, aspetto che assorbe qualsivoglia altra considerazione sull’illegittimità della sanzione.

    Quando, però, l’interessato Nicola Ramundo, che aveva parcheggiato l’auto sulla litoranea sud, si è recato al comando di polizia municipale, hanno stretto le spalle: «Mi è stato detto – sostiene – che dovrò fare ricorso dopo la notifica della contravvenzione e pazienza se risiedo a Padova e ciò comporterà spese e perdita di tempo. Del resto è questo il motivo per cui molte persone pagano anche ciò che non è dovuto, ma è anche per loro che questa storia avrà un seguito».

    Perché, sì, tra migliaia di auto, l’anonimo ausiliario ha beccato proprio il presidente dell’Osservatorio del cittadino contribuente di Padova. «Valuterò se ricorrono gli estremi per chiedere il risarcimento dei danni – aggiunge – e se l’abuso perpetrato a mio danno configuri una truffa o altri reati penali ».

    Il discorso s’allarga, dalla mancanza di formazione per gli ausiliari (responsabilità del Comune, secondo Ramundo, anche se sono dipendenti privati), alla disparità di trattamento tra chi è «vessato» per avere parcheggiato sulla litoranea lato-mare e chi, sull’altro margine stradale, non paga nulla, per finire con la carenza di servizi.

    «Si parla sempre di spesa pubblica – conclude Ramundo – ma non saranno i cittadini a pagare per una causa che il Comune avrebbe potuto evitare ricorrendo all’autotutela? Invito il sindaco ad adottare provvedimenti atti a scongiurare simili episodi».

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