Atto di donazione e rinuncia all’eredità

E' possibile ricevere un atto di donazione dalla nonna al nipote e successivamente chiedere una rinuncia all'eredità?

Gentilmente volevo sapere se è possibile ricevere un atto di donazione dalla nonna al nipote e successivamente chiedere una rinunzia all’eredità (per debiti ereditati dalla nonna causa nonno) da parte del genitore del nipote (quindi la figlia della nonna) senza perdere l'atto di donazione ricevuto.

L'atto di donazione sarà impugnato con successo dai creditori

Muore il nonno e la nonna eredita dei debiti insieme alla figlia.

La figlia rinuncia all'eredità. La nonna dona un bene alla nipote.

Se il bene fa parte dell’eredità, l'atto di donazione sarà impugnata con successo dai creditori. Non solo perchè la nonna pone in essere un atto evidentemente finalizzato a sottrarre ai creditori la possibilità di rimborsare il credito vantato nei confronti del nonno, ma, soprattutto, perchè la nipote, in qualità di rappresentante della madre, deve anch'ella rinunciare all’eredità se non vuole rispondere, come erede, dei debiti del nonno.

25 Settembre 2012 · Chiara Nicolai


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4 risposte a “Atto di donazione e rinuncia all’eredità”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, i miei genitori erano proprietari di un immobile in una situazione economica priva di debiti. Quando erano ancora in vita mio padre ha fatto una donazione a me dell’immobile con usufrutto su mia mamma. Noi siamo 3 figli i miei fratelli invece hanno avuto da mio padre in vita la corrispettiva somma in denaro. Dopo la morte di mio padre mia mamma è stata nell’immobile fino a qualche mese fa poi è venuta a mancare. Io sono adesso il proprietario di questo immobile per donazione diretta se fossero contratti debiti importanti da parte dei miei genitori in un momento successivo alla donazione,e in un momento successivo alla morte di entrambi potrei avvalermi della rinuncia dell eredità, oppure avendo accettato la donazione non sarebbe piu possibile? I creditori potrebbero avvalersi della casa? I miei 2 fratelli hanno fatto rinuncia dell’eredità visto che la badante ha fatto causa a mia mamma dopo la morte. Io accettando la donazione quando i miei genitori erano ancora in vita è adesso venendo a mancare mia madre che aveva usufrutto io sono l’unico proprietario dell’immobile se la badante che ha fatto causa a mia madre, e i miei fratelli hanno rinunciato a eredità io come proprietario che problemi potrei avere? Io posso rinunciare a eredità essendo unico donatario dell’immobile? Se non rinuncio avrò problemi con la badante essendo unico proprietario dell’immobile? Grazie

    • Accettando l’eredità di sua madre, lei risponde di eventuali debiti di sua madre. I creditori di suo madre, oggi suoi creditori, possono aggredire qualsiasi proprietà del debitore.

      Accettare la donazione ed accettare l’eredità sono due cose ben diverse, non correlate. L’accettazione di una donazione da parte del donante debitore espone il donatario solo all’azione di revocazione promossa dai creditori del donante entro cinque anni dall’atto notarile.

      Una volta accettata l’eredità non si può più rinunciare (Semel heres, semper heres). Altro non si può dire, atteso il tenore dei quesiti posti che sono molti, ma mancano di informazioni basilari per poter formulare pareri affidabili.

  2. luca ha detto:

    Buongiorno, i miei genitori sono proprietari in un immobile e vivono in una situazione economica priva di debiti. Vorrebbero fare una donazione verso di me e di mio fratello dell’immobile in parti uguali. Se fossero contratti debiti importanti da parte dei miei genitori in un momento successivo alla donazione, potrei avvalermi della rinuncia dell eredità, oppure avendo accettato la donazione non sarebbe piu possibile? I creditori potrebbero avvalersi della casa? Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’accettazione della donazione e la rinuncia all’eredità nella situazione descritta sono compatibili. Tuttavia, qualora i debiti del donante intervenissero entro cinque anni dalla donazione, i creditori potrebbero chiedere al giudice la revocatoria della donazione.

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