Atti impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale – Una breve check list

Gli atti che possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario sono:

  1. l’avviso di accertamento del tributo;
  2. l’avviso di liquidazione del tributo;
  3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
  4. il ruolo e la cartella di pagamento;
  5. l’avviso di mora;
  6. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;
  7. il fermo di beni mobili registrati;
  8. gli atti relativi alle operazioni catastali;
  9. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  10. il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  11. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8137/2014, ha affermato che l'emissione della cartella esattoriale con le modalità previste in materia di IRPEF ed IVA non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi.

E' così legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità dell'atto, per il suo inadempimento, sia purché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittente la cartella di pagamento.

I giudici di legittimità, con la sentenza numero 4818/15, hanno altresì precisato che la cartella esattoriale è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso eccepire, nel procedimento avverso la stessa, vizi di merito relativi all'avviso di accertamento presupposto.

Per giurisprudenza consolidata, inoltre, sono impugnabili immediatamente le comunicazioni di irregolarità, meglio conosciute come avvisi bonari, dal momento che esse esprimono una compiuta pretesa tributaria.

13 Marzo 2015 · Giorgio Valli


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