Cartelle esattoriali e altri atti fiscali » notifica esclusivamente via Pec per imprese società e professionisti

Cartelle esattoriali e altri atti fiscali » notifiche esclusivamente via Pec per imprese società e professionisti

Per quanto riguarda cartelle esattoriali ed altri atti fiscale, dalla data del 1 luglio 2017, la notifica può avvenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) per alcuni soggetti: vediamo quali.

Come previsto dal decreto legge 193/2016, dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti e gli accertamenti nei confronti di determinati soggetti solo tramite PEC.

Questa rappresenta una recente novità ed un profondo mutamento di rotta (anche rispetto ai recenti orientamenti giurisprudenziali) introdotta nei rapporti tra i contribuenti e il Fisco.

Analizziamo, nei paragrafi successivi, i soggetti interessati e gli effetti di tale norma.

Come funziona la notifica di atti fiscali obbligatoriamente tramite PEC per i soggetti interessati

Analizziamo, in linea piuttosto generale, come funziona la notifica di atti fiscali obbligatoriamente tramite PEC per i soggetti interessati.

Il Decreto Legge n. 193/2016 contenente Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito con modificazioni nella legge 225 del 1° dicembre 2016, prevede, all’articolo 7-quater, commi 6-7 e 8, che dal 1° luglio 2017 gli atti impositivi possono essere notificati solo via PEC.

I soggetti interessati che ricevono obbligatoriamente via PEC dal 1° luglio 2017 gli avvisi e gli atti del fisco sono le imprese individuali, le società e i professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.

La norma prevede, inoltre, che la notifica via posta elettronica certificata degli avvisi indirizzati ai contribuenti possa essere eseguita anche nei confronti dei cittadini che non sono obbligati, ma che ne facciano espressa richiesta.

In particolare, nel testo della norma si legge che, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, la notifica potrà essere eseguita, a coloro che ne facciano richiesta, telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari o, di un soggetto terzo, ad esempio, professionista o familiare entro il quarto grado, specificamente incaricato a ricevere le notifiche per conto del diretto interessato, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, l’indirizzo comunicato nella richiesta ai fini delle notificazioni degli atti ha effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

Un’importante implicazione pratica del nuovo obbligo riguarda la questione relativa alla notifica dell’atto e al momento in cui la notifica stessa diventa tale.

La notifica di un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate inviato via PEC, ad esempio, si considera effettuata nel momento in cui il gestore della casella PEC del destinatario trasmette la ricevuta di accettazione.

Nel caso in cui la casella PEC del destinatario risulti piena o non più valida o attiva, l’ufficio tenta un nuovo invio decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche questo secondo invio non andasse a buon fine, allora la notifica dell’atto si intende effettuata mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito di InfoCamere scpa con relativa pubblicazione del relativo avviso sullo stesso.

In tal caso, l’ufficio darà comunque notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti a suo carico.

Con l’invio degli atti impositivi tramite PEC il fisco diventa così più telematico, dimezzando i tempi di consegna degli atti, velocizzando il lavoro dei funzionari amministrativi, evitando sprechi e azzerando le spese postali per l’invio delle raccomandate.

Il contribuente, invece, ha l’onere di controllare quotidianamente l’indirizzo di posta elettronica certificata per evitare spiacevoli conseguenze in caso di ritardo nella lettura dei messaggi di posta. Il rischio è quello di trovarsi tra le mani un atto non più impugnabile per scadenza dei termini.

Chi sono i destinatari degli atti fiscali inviati obbligatoriamente tramite PEC

Vediamo, nel dettaglio, chi sono i destinatari degli atti fiscali che devono essere inviati obbligatoriamente tramite PEC.

Non tutte le categorie di contribuenti sono interessati dalla nuova modalità di notifica ma solo quelli elencati dalla nuova disposizione ovvero:

In sostanza sonno coinvolti in questa nuova procedura di notifica solo quei contribuenti che per legge sono tenuti a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata e quindi inseriti nel registro IniPec.

Però, la nuova norma è applicata anche a tutti quei contribuenti che, pur non essendo tenuti ad avere un indirizzo PEC, facciano espressa richiesta di ricevere le notifiche dal Fisco con tale modalità.

Per tali soggetti è possibile indicare un altro soggetto munito di PEC quale destinatario delle proprie notifiche, ad esempio un professionista, un parente ecc.

Qualora il contribuente optasse per tale modalità, la notifica da parte del Fisco potrà validamente avvenire a partire dal quinto giorno libero successivo alla richiesta.

Tale modalità di notifica è praticamente più efficace e soprattutto più rapida ed economica rispetto a quella tradizionale, ma ciononostante non saranno molti i contribuenti (non obbligati) disposti a ricevere così rapidamente gli atti e le comunicazioni da parte del Fisco, specie se si tratta di accertamenti o di cartelle esattoriali.

La richiesta di tale opzione di notifica può eseguirsi tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quando avviene Il momento di perfezionamento della notifica tramite PEC

Cerchiamo di comprendere, dunque, quando avviene Il momento di perfezionamento della notifica tramite PEC per i soggetti interessati.

Anche per tale modalità di notifica vale il principio dello sdoppiamento degli effetti per il notificante e per il destinatario.

Per il soggetto notificante la notifica si perfeziona quando lo stesso ottiene la ricevuta di accettazione da parte del gestore del servizio pec.

Invece, per il destinatario si perfeziona al momento di avvenuta consegna nella casella di posta, ossia quando il gestore trasmette al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

Qualora la casella di posta (pec) dovesse risultare piena generando il messaggio di errore, l’Ufficio notificante tenterà una seconda notifica almeno sette giorni dopo il primo tentativo.

Nel caso di ulteriore errore, oppure qualora la casella di posta risultasse non più valida, si seguiranno le norme ordinarie vigenti in materia di notificazioni: sarà spedita una raccomandata che notizierà il destinatario della notifica valida (nonostante la mancata ricezione del messaggio nella casella pec).

6 Luglio 2017 · Andrea Ricciardi




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