Problemi con agenzia assicurativa? » Ecco come effettuare correttamente un reclamo all’IVASS

Problemi con agenzia assicurativa? » Ecco come effettuare correttamente un reclamo all'IVASS

In caso di problemi con un'agenzia assicurativa, dopo aver tentato la conciliazione con la stessa, è possibile effettuare un reclamo direttamente all'ivass: in questo intervento vi spieghiamo come.

Se si ha un problema con un'impresa di assicurazione, la prima cosa da fare è inviare un reclamo direttamente all’impresa interessata.

Fatto ciò, se non si riceve risposta entro 45 giorni oppure non si è soddisfatti della risposta fornita è possibile rivolgersi all’IVASS (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Ma come si presenta un reclamo?

Vi spieghiamo tutto nei paragrafi successivi con un'utile guida.

Quando come e dove presentare un reclamo all'IVASS

Ecco quando dove e come è possibile presentare un reclamo corretto presso l'IVASS.

Come accennato, se si ha un problema con un'impresa di assicurazione, la prima cosa da fare è inviare un reclamo direttamente all'impresa interessata.

Ogni impresa di assicurazione, infatti, ha un Ufficio Reclami (UFFICI RECLAMI IMPRESE ITALIANE, UFFICI RECLAMI IMPRESE ESTERE) tenuto ad esaminare e valutare le lamentele della propria clientela e che deve fornire la risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

Possono presentare reclamo il contraente, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o il danneggiato e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.

Se non si riceve la risposta nei 45 giorni oppure non si è soddisfatti della risposta fornita dall'impresa è possibile rivolgersi all'IVASS.

Il reclamo all'IVASS deve contenere una lamentela circostanziata del comportamento che si ritiene irregolare o scorretto dell'impresa di assicurazione.

Per la presentazione del reclamo è stato predisposto il seguente modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione dello stesso:

modulo reclamo ivass

Elementi essenziali, sono:

  • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale - se disponibile anche indirizzo PEC - eventuale recapito telefonico);
  • indicazione dell'impresa di assicurazione di cui si lamenta l'operato; chiara e sintetica descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo già trasmesso all'impresa e dell'eventuale risposta ricevuta e di eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso.

Si raccomanda di evitare l'invio di documentazione non necessaria per l'istruttoria. Documentazione medica (cartelle cliniche, certificati medici,….) e materiale fotografico non sono documenti necessari.

I dati personali trasmessi vengono trattati dall'IVASS per i propri fini istituzionali, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

E' possibile presentare il reclamo all'IVASS tramite:

  • e-mail alla casella di posta elettronica certificata:< tutela.consumatore@pec.ivass.it (eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf, e la dimensione del messaggio PEC (allegati compresi) deve essere contenuta entro i 5 MB. Gli allegati aventi formato diverso dal pdf e i messaggi PEC aventi dimensioni superiori a 5 MB non potranno essere gestiti.
  • fax (06.42133206)
  • posta ordinaria.

Come agisce l'ivass quando riceve un reclamo

Ecco come agisce l'ivass quando riceve un reclamo.

Per l'IVASS i reclami rappresentano una preziosa fonte di informazioni per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Gli accertamenti dell'IVASS mirano, infatti, a verificare eventuali comportamenti irregolari o scorretti delle imprese di assicurazione e ad adottare le necessarie azioni di vigilanza, incluse le sanzioni, nel più generale interesse della tutela dei consumatori nel settore assicurativo.

Una volta esaminato il reclamo ricevuto, di norma l'IVASS ne trasmette copia all'impresa interessata, chiedendole di fornire i chiarimenti del caso e di rispondere in modo completo e tempestivo al reclamante, usando un linguaggio semplice e chiaro.

Se l'impresa accoglie le richieste del reclamante oppure se la risposta è esauriente e circostanziata e non emergono profili di irregolarità, la procedura di reclamo si intende conclusa senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Se, invece, la risposta risulta non completa o scorretta, l'IVASS interviene nuovamente nei confronti dell'impresa. A conclusione dell'istruttoria, IVASS comunica l'esito della propria attività entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari.

L'IVASS, se ravvisa da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme vigenti, avvia un procedimento sanzionatorio, del cui esito dà notizia nel proprio bollettino e nel sito internet.

Quando l'IVASS riceve un reclamo che non è di propria competenza, lo trasmette all'Autorità competente, se non già interessata, dandone notizia al reclamante.

Cosa non può fare l'ivass quando riceve un reclamo

Ecco, invece, cosa non può fare l'ivass quando riceve un reclamo.

Non possono essere considerati reclami e quindi non vengono trattati da IVASS: le richieste di dati, informazioni e consulenza, i quesiti normativi nonché le richieste generiche che non contengono l'indicazione circostanziata del presunto comportamento scorretto dell'impresa.

E' importante sapere che l'IVASS:

  • non ha il potere di risolvere controversie, in particolare in relazione all'attribuzione della responsabilità e alla quantificazione delle somme erogate dall'impresa;
  • non può intervenire con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra imprese e assicurati;
  • non tratta, di norma, i reclami su questioni per le quali è già stata adita l'Autorità Giudiziaria;
  • non divulga gli esiti degli eventuali approfondimenti condotti sulle imprese nell'esercizio dei poteri di vigilanza;
  • non prende in considerazione segnalazioni sul medesimo caso successive alla prima, a meno che non intervengano novità sostanziali.

Da notare bene, comunque, che il reclamo va inviato alla CONSOB (via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - www.consob.it) se riguarda aspetti di trasparenza delle polizze unit linked, index linked o delle operazioni di capitalizzazione sottoscritte dopo il 1° luglio 2007 (ad esempio carenza di informativa, prospetto informativo non chiaro…) ovvero aspetti di mancata correttezza nel collocamento di tali polizze da parte di banche, SIM e imprese di assicurazione c.d. dirette, cioè che operano via Internet o telefono (es: non adeguatezza del prodotto alle caratteristiche del cliente, ecc.).

Il reclamo va inoltrato alla COVIP (via in Arcione, 71 - 00187 Roma - www.covip.it) se riguarda forme di previdenza complementare.

Cosa fare nel caso di liti transfrontaliere

Ecco, infine, cosa fare quando si a a che fare con una controversia di tipo transfrontaliero.

Nel caso di una controversia per eventi accaduti all'estero con un'impresa che ha sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea, per provare a risolvere la questione in via stragiudiziale, è possibile attivare la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

Ad esempio, se nel corso di una gita in Austria, insieme allo skipass è stata attivata una copertura assicurativa per gli infortuni, può accadere che in caso di sinistro insorga una controversia con l'impresa di assicurazione austriaca.

Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea), oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET leggere qui:

FIT-NET

1 Marzo 2017 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e/o Twitter

condividi su FB     condividi su Twitter

Questo post totalizza zero voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inuutile

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!