Assicurazione Rc auto » Modulo Cid – Le opzioni per il danneggiato

Assicurazione Rc auto e modulo CID » Le opzioni per il danneggiato da sinistro stradale

A seguito di un sinistro stradale e nel caso in cui ci sia stata una constatazione amichevole di incidente tra le due parti (con modulo Cid, per intenderci), il danneggiato ha tre opzioni:

  1. può rivolgersi all'officina di riparazioni convenzionata con la propria compagnia assicurativa, (nel caso in cui la polizza lo preveda);
  2. può fare affidamento al proprio meccanico/carrozziere di fiducia per una cessione del credito;
  3. può chiedere il risarcimento o indennizzo diretto alla propria assicurazione.

Esaminiamo ora i vari casi.

Assicurazione Rc auto » Officine Convenzionate

Alcune compagnie assicurative prevedono la possibilità di rivolgersi a carrozzerie convenzionate, che in effetti equivale a un vero e proprio risarcimento.

L’assicurazione, infatti, provvede essa stessa, con le officine convenzionate, a riparare l’autovettura.

Queste carrozzerie, pattuiscono prezzi standard con le compagnie assicurative, che liquidano così le riparazioni per il danneggiato.

Cessione credito derivante da indennizzo assicurazione rc auto

Dopo un sinistro stradale, il danneggiato può rivolgersi al proprio meccanico di fiducia per riparare l'automobile.

Nel caso in cui ci sia stata una constatazione amichevole d'incidente, l’officina potrà proporre un accordo in base al quale riparerà l’autovettura senza far pagare nulla.

Il carrozziere, dal canto suo, riscuoterà al posto dell'automobilista la somma dovuta dall'assicurazione rc auto.

In questa circostanza si effettua una cessione del credito vantato dal conducente che ha subito il sinistro verso la compagnia di assicurazione dell'automobilista che ha causato l'incidente.

Non esiste alcun divieto che impedisca questa forma di accordo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con la pronuncia 3965 del del 13 Febbraio 2012, ha sancito che: Deve riconoscersi la libera cedibilità del credito risarcitorio da parte del danneggiato per le lesioni subite dal veicolo nel sinistro automobilistico, in favore ad esempio dello stesso carrozziere incaricato delle riparazioni all'automezzo, non trattandosi né di credito di natura personale né esistendo alcun divieto diretto in materia: ne consegue che il cessionario ha interesse ad agire ex articolo 100 Cpc per l’accertamento della responsabilità civile del danneggiante e dell'assicuratore di quest’ultimo ai fini del risarcimento dei danni, venendosi egli a trovare, con la sottoscrizione della cessione, legato da un nesso causale al sinistro con l’assunzione dell'onere di riparare il mezzo e di ricevere il ristoro delle spese dal responsabile dell'incidente e dalla relativa compagnia assicurativa.

Quindi, stando alla Suprema Corte, non esiste alcun vincolo giuridico alla cessione del credito: l'interpretazione restrittiva dell'articolo 18 della legge 990 del 1969, presente pure nel recente Codice delle assicurazioni, vale solo per i crediti di natura personale (lesioni fisiche).

Il carrozziere, quindi non è obbligato a chiedere il pagamento al cliente, ma può andare sino in fondo rivolgendosi alla Compagnia.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, il credito per il danno subito dall'auto in seguito all'incidente può ben essere ceduto a un terzo dalla vittima del sinistro.

E il cessionario può essere proprio il carrozziere incaricato di riparare il veicolo che si fa carico di citare in giudizio il danneggiante e l’assicurazione di quest’ultimo per ottenere la declaratoria di responsabilità ai fini della rc auto.

Nel caso in questione, è stato un autoriparatore a giungere in Cassazione dopo aver perso sia in primo grado (Giudice di pace di Massa) sia in appello (Tribunale di Massa), per una questione risalente al 2005.

Ma, davanti agli Ermellini s'è preso la sua bella rivincita.

Al carrozziere, infatti, è stata riconosciuta la legittimazione a convenire in giudizio il responsabile del sinistro e la relativa Compagnia, dopo che il danneggiato gli ha trasferito il credito RC Auto.

La Corte, ha anche precisato che non è possibile negare al danneggiato la facoltà di cessione.

Se danneggiante e assicuratore sostengono che l'interpretazione della norma sia restrittiva, sono in errore.

Al contrario, il carrozziere (ossia il cessionario) ha diritto ad agire in giudizio secondo l'articolo 100 del Codice di procedura civile, in cui si legge che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

In conclusione, si può dire che dal momento in cui la cessione del credito tra il danneggiato e l'autoriparatore viene formalizzata, quest'ultimo è legato da un nesso di causalità con il sinistro, quindi ha il dovere di provvedere all'intervento riparativo così come ha il diritto di ricevere il risarcimento delle spese dal danneggiante e dalla relativa Compagnia Assicuratrice.

Quindi, firmando una cessione di credito con la propria officina si dà a quest’ultima il diritto, a fronte della riparazione dell'auto incidentata, a ottenere il risarcimento dall'assicurazione rc auto al posto dell'assicurato.

Così, l'automobilista non potrà più citare l’assicurazione della controparte in giudizio, ma potrà farlo solo la carrozzeria.

Per il danneggiato e per l'autoriparatore, la cessione del credito si dimostra uno strumento valido, prezioso e considerata la crisi economica di forte attualità.

Assicurazione Rc auto » Risarcimento dalla propria compagnia di assicurazione

In caso di accordo sulla dinamica dell'incidente è possibile poter usufruire di una procedura di rimborso dei danni molto rapida, detta risarcimento diretto.

Si tratta di un procedimento volto a far ottenere il risarcimento del danno in modo semplice e tendenzialmente veloce.

Il danneggiato può chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni e non a quella dell'altro automobilista responsabile.

Quindi, a versare materialmente l’indenizzo sarà solo la compagnia dell'assicurato danneggiato che poi dovrà rivalersi su quella del responsabile.

Importante in questo campo l’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza numero 180 del 19 Giugno 2009, ha sancito che:l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.

Con questa prouncia, la Corte ha voluto chiarire che il risarcimento diretto è una facoltà e non un obbligo per il danneggiato che, quindi, in ogni caso potrebbe sempre scegliere di agire in causa contro l’assicurazione del danneggiante.

18 Aprile 2013 · Eleonora Figliolia


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