L’assicurazione deve risarcire i danni per i sinistri verificatisi nei 15 giorni successivi alla scadenza del premio anche se l’assicurato non paga la rata o non rinnova la polizza

Il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina (ai sensi dell'art 1901, secondo comma, codice civile) la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo.

Questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, nel senso che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

Questo il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza 26104/2016.

2 Gennaio 2017 · Eleonora Figliolia