Assegno sociale – il conto in banca può determinare il diniego al beneficio

il conto in banca può determinare il diniego al beneficio dell'assegno sociale

Com'è noto, a chi abbia compiuto 65 anni, sia sprovvisto di reddito, ovvero percepisca un reddito di importo inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla legge, è corrisposto un assegno denominato assegno sociale

Peraltro, l'assegno sociale non è gravato da imposte, non è reversibile ai familiari superstiti, non è cedibile, non è sequestrabile e non è pignorabile.

Alla verifica dei requisiti necessari per fruire dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati).

Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 13577 del 30 maggio 2013, sembra avere introdotto un ulteriore criterio, che seppure non finalizzato a modificare l'assetto dei requisiti di accesso al beneficio, peraltro fissati per legge, può, tuttavia, individuare una serie di indicatori del tenore di vita che possono determinare il diniego a percepire l'assegno sociale.

Non solo i redditi certificati - Anche il tenore di vita può determinare il diniego a percepire l'assegno sociale

I parametri utilizzati per la valutazione vanno dall'entità del deposito bancario e degli investimenti in titoli mobiliari, alla possibilità di sostenere un canone di locazione per la propria abitazione, senza escludere l'eventuale contributo economico mensile erogato da un figlio.

Secondo i giudici di piazza Cavour, una tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge secondo la quale alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di qualsiasi natura. E, d'altra parte, aggiungono gli ermellini, in tema di assegno sociale, l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, secondo i rigorosi criteri previsti dalla legge, spetta al soggetto che ne fa istanza.

Insomma, nel caso specifico sottoposto al giudizio di legittimità, i giudici di merito erano arrivati alla conclusione che il richiedente che dispone in conto corrente di una somma rilevante, frutto della vendita di un immobile e che vive in una casa per la quale è in grado di pagare un canone di locazione abbastanza elevato, non prova una condizione di disagio o di bisogno, anzi dimostra l'esistenza di una situazione di benessere, tale da non giustificare la prestazione richiesta all'INPS. E la Corte di Cassazione non ha ritenuto di censurare questo ragionamento.

2 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic