Assegno rubato firma falsa e protesto illegittimo » Colpa di banca e notaio

Banca e notaio rispondono in solido dei danni subiti dai correntisti per un assegno rubato con successivo protesto illegittimo » Sentenza Cassazione

Assegno rubato, firma non autentica e protesto illegittimo: istituto di credito e notaio rispondono dei danni per erronea indicazione del nominativo protestato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, la quale con la pronuncia 8787/13, ha sancito che Se all'esito dell'esame esterno della firma di traenza è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l’istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell'assegno perché è stato denunciato come rubato, ma ha l’obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest’ ultimo a obbligarsi in nome e per conto di quegli.

Diversamente il comportamento dell'istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti, con l’ulteriore conseguenza di aver fatto conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano. Quanto poi al pubblico ufficiale, sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo se ha omesso di vigilare anche per colpa lieve, sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente, poiché nell’adempimento dei suoi obblighi di status a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell'atto con perizia e diligenza professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all'emissione dell'assegno. Pertanto sia l’azienda di credito, sia il notaio, sono responsabili, in solido tra loro dei danni che possono essere derivati dall'erronea elevazione del protesto.

Pertanto, si evince che, a parere degli Ermellini, se all'esito dell'esame esterno della firma di traenza, è evidente la non autenticità della firma depositata presso la banca dal correntista, l’istituto di credito non può limitarsi a dichiarare il rifiuto del pagamento dell'assegno perché è stato denunciato come rubato, ma ha anche l’obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale, incaricato del protesto, che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno.

Banca e notaio rispondono in solido dei danni subiti dai correntisti per un assegno rubato con successivo protesto illegittimo » I fatti

Il carnet rubato finisce in mano a chissà chi. Qualcuno che riempie gli assegni a piacimento, mentre il notaio eleva i protesti nei confronti degli incolpevoli imprenditori cointestatari del conto. Attenzione, però: la firma di traenza sui titoli è leggibile, ma non corrisponde ai nomi dei titolari del conto bancario, che vengono protestati.

Quest'ultimi, visti i numerosi danni subiti in forza di tali protesti, revoche di affidamenti e mancata conclusione di alcune importanti operazioni di finanziamento hanno citato in giudizio la banca trattaria, contestando la legittimità del suo operato.

La domanda viene rigettata in primo grado e, considerato l’esito negativo anche del giudizio di secondo, viene proposto ricorso per Cassazione per denunciare l’illegittima condotta della Banca e chiedere il risarcimento dei danni sopra denunciati.

Ed a piazza Cavour, viene accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso dei cointestatari del conto: era contro i firmatari degli assegni che il protesto doveva essere elevato, dal momento che le sottoscrizioni non sono false ma appartengono a persone diverse dai veri titolari del rapporto con la banca.

E quando la firma di traenza sul titolo non corrisponde in modo evidente allo “specimen” depositato in agenzia, l’istituto di credito non può limitarsi a rifiutare il pagamento sul rilievo che l'assegno che è stato denunciato come rubato.

È invece necessario chiarire al pubblico ufficiale procedente che il nome che figura sull'assegno non è quello del titolare del conto.

Diversamente la condotta della banca costituisce causa del fatto ingiusto patito dai cointestatari, che finiscono sul bollettino dei protestati, con l’inevitabile corollario di discredito che la pubblicazione sulla black-list porta con se.

5 Luglio 2013 · Ludmilla Karadzic


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