Assegno – scoperto, protesto, postdatato

La postdatazione di un assegno bancario o postale

Un assegno bancario è un titolo di credito contenente l’ordine incondizionato che il traente (cioè, colui che ha un conto corrente presso una Banca) rivolge al trattario (cioè, alla Banca) perché paghi ad un terzo (o se stesso).

Essendo un mezzo di pagamento, l'assegno non può mai avere una scadenza futura: e sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell'assegno quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine.

La postdatazione è comunque inefficace, perché l'assegno presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione (articolo 30 regio decreto 1736/33).

Funzione economica di un assegno bancario

L’assegno ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca: in tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l’ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo.

L’assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell'assegno, deve essere pagato. Il termine di presentazione è:

  • 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
  • 15 giorni, se è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
  • 20 giorni, se è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
  • 60 giorni, se è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente (articolo 32 regio decreto 21/12/33 numero 1736).

Si noti che l'assegno, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti del traente (di chi ha emesso l'assegno); si perde, tuttavia, l’azione di regresso nei confronti dei giranti (cioè, l’azione che viene esperita nei confronti dei giranti, anziché nei confronti di colui che ha emesso l'assegno, per ottenere il pagamento della somma indicata nell'assegno).

Decorsi i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l'assegno) può dare l’ordine alla Banca di non pagare l'assegno e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nel reato (ormai depenalizzato) di emissione di assegni a vuoto. In mancanza di tale ordine, la Banca può pagare ugualmente, anche dopo la scadenza del termine (articolo 35 regio decreto 1736/33).

Requisiti formali di un assegno bancario

Perché sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali:

  1. l’indicazione della data e del luogo di emissione;
  2. la somma da pagare;
  3. la firma del traente;
  4. la denominazione di assegno bancario.

trattario-traente1

Per riepilogare Il traente è chi emette l'assegno. Il "trattario" è la banca presso la quale il traente ha il conto corrente.

Il "beneficiario" o "prenditore" è colui al quale deve essere pagato l'assegno, una volta identificato dalla banca.

Attenzione, è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca è comunque tenuta ad identificare il portatore dell'assegno.

Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio le formule "a me stesso", o "a me medesimo", o "m.m." l'assegno può essere girato unicamente per l'incasso a una banca.

Se l'assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l’importo scritto sull'assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca.

Il protesto dell'assegno

Il mancato pagamento dell'assegno all'atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare.

Soltanto per l'assegno bancario, la legge ammette che il protesto sia sostituito (ai fini dell'attestazione del rifiuto de pagamento di un assegno presentato in tempo utile) da:

  • la dichiarazione del trattario (ovvero, la Banca) scritta sull'assegno con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione;
  • la dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

L’assegno protestato costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato per mancanza di fondi. Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dall'assegno e non pagata.

Il portatore del titolo potrà richiedere:

  • l’ammontare dell'importo non pagato risultante sull'assegno;
  • gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
  • le spese per il protesto (o equivalenti) o le altre spese. (articolo 50 regio decreto 1736/33);
  • la somma relativa alla penale del 10% da corrispondere al prenditore dell'assegno per il mancato pagamento del medesimo, presentato in tempo utile alla Banca (legge 15/12/90 numero 386).

L’assegno bancario può avere  clausole particolari.

Cosa è un assegno sbarrato

L’assegno può recare sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente (colui che ha emesso l'assegno) o dal portatore: è lo sbarramento generale, nel qual caso l'assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un’altra Banca. L’assegno può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l'assegno può esser pagato alla banca indicata (articolo 40 regio decreto 1736/33).

Assegno con clausola non trasferibile

L’assegno con la clausola non trasferibile può esser pagato soltanto al prenditore (colui al quale è stato emesso l'assegno) o essere accreditato sul suo conto corrente. Può essere girato solo ad una Banca per l’incasso. La clausola “non trasferibile” può essere apposta dal traente (chi ha emesso l'assegno) o da un girante. La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal Banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.Al fine di rendere più difficile il riciclaggio di denaro proveniente dal compimento di reati, gli assegni bancari e circolari superiori a 20 milioni devono essere emessi con clausola “non trasferibile”.

Assegno con data successiva a quella di emissione

Essendo un mezzo di pagamento, l'assegno non può mai avere una scadenza futura: e sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell'assegno quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l'assegno presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione (articolo 30 regio decreto 1736/33). Il fatto è inoltre colpito con sanzioni fiscali, poiché è applicabile all'assegno postdatato l’imposta proporzionale di bollo disposta per la cambiale (si tratta di una violazione fiscale per evasione dell'imposta di bollo, come previsto dalla Legge 386/90).

Assegno con clausola "da accreditare" - L'assegno turistico o “Traveller’s cheque”

Non può essere pagato in contanti, ma deve essere accreditato sul conto del portatore del titolo.

E’ emesso da una Banca su una Banca estera a favore di un prenditore: la Banca traente (che l’ha emesso) subordina il pagamento al fatto che il prenditore, dopo aver firmato il titolo al momento dell'emissione, apponga una seconda firma al momento del pagamento (in modo da permettere alla Banca di controllare l’autenticità della firma, se risulti, cioè, uguale alla prima).Per ulteriori approfondimenti clicca “Viaggi e Turismo”.

L’emissione di assegni "a vuoto"

Si definisce “assegno a vuoto” o "assegno scoperto" quello emesso senza che sul conto corrente bancario del titolare vi sia la provvista, ovvero l’ammontare portato dal titolo. La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell'assegno potrà agire contro il traente (colui che l’ha emesso), facendo valere l'assegno quale titolo esecutivo.

Con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata entra in vigore la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi è ricompresa anche l’emissione di assegni a vuoto.Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 numero 386, esistevano due fattispecie di reato:

  1. emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario (cioè, la Banca): è il caso in cui si emetta un assegno senza che esista la relativa convenzione di assegno con la Banca stessa. La sanzione prevista per questo reato era la reclusione da 3 mesi ad 1 anno;
  2. emissione si assegni senza provvista: è il caso in cui non vi siano i relativi fondi presso la Banca che possano coprire l’ammontare dell'assegno. La sanzione prevista era una multa da 300 mila Lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi.

La riforma operata dal decreto legislativo 507/99 ha modificato le precedenti previsioni normative della Legge 386/90. In particolare, come già detto, ha operato una forte depenalizzazione delle due ipotesi di reato appena esposte, modificandone il regime sanzionatorio: al posto della reclusione, ha inserito una sanzione amministrativa pecuniaria (variabile a seconda dell'illecito e dell'importo dell'assegno e, comunque, mai inferiore a 300 mila Lire e superiore a 24 milioni). Le innovazione della Legge 507/99 riguardano anche le sanzioni accessorie temporanee;

Nei casi meno gravi

divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni (escluso nel caso di emissione senza provvista per un importo inferiore ai 5 milioni);

Nei casi più gravi

  • interdizione dall'esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale;
  • interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per tali divieti, è mantenuta la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per non meno di 2 anni.

CAI Centrale di Allarme Interbancaria - Archivio BANKITALIA

Con la normativa del Decreto Legislativo 507/99, è stato istituito presso la Banca d'Italia un apposito archivio informatizzato, la CAI,  in cui vengono inseriti i nominativi di:

  1. coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (dalla Banca) o senza provvista (senza fondi);
  2. coloro ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento (carte di credito);
  3. coloro che abbiano denunciato lo smarrimento o il furto di assegni o carte di credito.

Questo archivio informatizzato ha il preciso scopo di garantire l’organica raccolta delle informazioni e l’uniforme gestione delle stesse.

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2 Luglio 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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22 risposte a “Assegno – scoperto, protesto, postdatato”

  1. Anonimo ha detto:

    Sono in possesso di un assegno bancario di una certa importanza post datato,dovendo mettere all’incasso lo stesso, la banca mi ha consigliato di regolarizzarlo presso l’agenzia delle entrate,cosa che ho eseguito,presento l’assegno regolarizzato giorno 8 aprile e lo stesso avente la postilla della agenzia delle entrate e stato mandato in back up al sistema casse centrali,premetto che l’assegno e stato presentato in un comune diverso dalla traenza ma dallo stesso istituto,lassegno mi torna indietro oggi non pagato non protestato e senza segnalazone cai,la banca contatta mi dice che non hanno responsabilità e che hanno0 eseguito la procedura corretta,fatto stà che mi ritrovo un assegno impagato di 36.200.00 euro e chi lo ha emesso non verrà segnalato al cai,se questa e la giustizia per chi si comporta in modo corretto e chi emette un assegno per un pagamento di un debito resta impunito,se cortesemente riuscite ha darmi un consiglio

    • Dovrebbe chiedere alla banca in base a quale norma di legge il traente non è stato segnalato in CAI (ammesso che sia come lei riferisce, dal momento che lei non è tenuto a essere informato dell’eventuale segnalazione del traente in CAI). Comunque, poco importa: con l’assegno non pagato, anche non protestato, essendo sufficiente l’attestazione della banca circa il mancato pagamento, potrà comunque avviare azione esecutiva (precetto e pignoramento) nei confronti del traente.

  2. Piergiu ha detto:

    Salve.
    Ho avuto il seguente problema:
    scadenza assegno (dato al fornitore) 31/03; mancanza copertura per bonifico in transito sul mio conto; ripresentato dalla banca stessa il 02/04 (timbro stanza di compensazione 03/04) e pagato regolarmente; comunicazione dalla mia banca per emissione di assegno in violazione art. 2 L. 386/60…. (pagamento soli oneri facciali, accessori esclusi).
    A causa di una mia negligenza (data dal fatto che l’assegno comunque era stato pagato) non producevo entro i termini di scadenza, la quietanza da parte del fornitore, che per l’assenza dell’Amm.re Delegato, veniva redatta (da notaio) 3 gg oltre la scadenza, pur indicando che tutti gli importi dovuti erano stati pagati entro i termini.
    Ora… ok io ho “sbagliato”.
    Ma è normale che, dopo il “crimine” commesso (con tutte le conseguenze derivatene), la data di valuta dell’assegno (sul mio estr. conto), sia comunque 31/03 e quella dell’operazione sia 10/04? Al fornitore risulta pagato il 02/04.
    Grazie per eventuali chiarimenti

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      No. Non è normale. Può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Non servono avvocati e la presentazione avviene via posta. Abbiamo riscontrato un elevato livello di equità per quanti si sono rivolti all’ABF.

  3. dafnae ha detto:

    ho girato un assegno nel 2008 oggi il mio fornitore mi dice che la banca solo oggi nel 2011 ha comunicato che l’assegno e’ in bianco, ora pretende il pagamento dell’assegno da me . Mi risulta invece che anche io avevo 6 mesi dalla presentazione in banca per far valere i miei diritti, che oggi difficilmente posso rivendicare. In oltre la banca in qualita’ di custode del titolo ne e’ direttamente responsabile , ed e’ insieme al mio fornitore che aveva il dovere/interesse di controllare il proprio estratto conto ,colpevole del decorso dei termini . quindi loro possono avvalersi direttamente contro l’emittente senza pretendere da me . E’ esatto oppure mi sbaglio?

    • Roberto Petrella ha detto:

      La vicenda è poco chiara. In ogni caso l’azione di regresso verso il girante ed il traente si prescrive in sei mesi dal termine di presentazione e, comunque, se l’assegno è protestato.

      Ma, attenzione. Il creditore potrà agire giudizialmente nei suoi confronti (e lei, in qualità di girante, nei confronti del traente) entro i termini di prescrizione propri del rapporto sotteso rispettivamente alla girata dell’assegno ed alla sua emissione, tramite un’azione causale.

      Pertanto, visto che espressamente me lo chiede, è completamente fuori luogo la sua affermazione: ” … loro possono avvalersi direttamente contro l’emittente senza pretendere da me”.

  4. giusy ha detto:

    è possibile mandare in pagamento un assegno datato 31/1/2011 il 31/7/2011

    • Simone Saintjust ha detto:

      Certamente. La scadenza del termine non impedisce di per sé la presentazione dell’assegno al pagamento e la riscossione dello stesso da parte del portatore. Il traente (colui che ha emesso l’assegno), può però cautelarsi rispetto ad una tardiva presentazione disponendo alla propria banca – per iscritto – la “revoca dell’ordine di pagamento” dopo la scadenza dei termini di presentazione.

  5. ercole rubiatti ha detto:

    Vorrei sapere se una azienda snc chiusa da 14 anni puo’ incassare degli assegni intestati ancora all’azienda.

    • Generalmente l’assegno di conto corrente bancario ha un termine di prescrizione di sei mesi dalla data di emissione. Il che significa che, trascorso questo lasso di tempo, anche se ci sono i soldi sul c/c, la banca per pagare l’assegno deve chiedere conferma ed autorizzazione al correntista che lo ha emesso. Dal momento che sono passati cosi’ tanto anni, il consiglio e’ di rivolgersi presso la filiale del traente (colui che ha emesso l’assegno).

  6. grazia sannino ha detto:

    Mi hanno girato un assegno che poi e’ risultato smarrito anche se la firma e’ originale. Io come terzo in buona fede che diritti ho e in base a quale legge?

    • c0cc0bill ha detto:

      Per ottenere il rimborso di un assegno a nostro favore andato smarrito o rubato si potra’ agire mediante lettera di manleva o con procedura di ammortamento. Con questo termine si indica quella procedura atta a privare della validita’ verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso. In questo casi, quindi, si deve fare denuncia al trattario o all’istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, si deve chiederne appunto l’ammortamento che, tuttavia, non e’ previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola non trasferibile. La richiesta puo’ essere fatta solo dal beneficiario dell’assegno, mentre nel caso dell’assegno circolare puo’ essere fatta sia dal beneficiario che dall’istituto emittente. Normativa di riferimento: artt. 69/74 e 86, R.D.21.12.33, n.1736.

  7. luciano ha detto:

    salve,
    si può capire se la matrice di un assegno facente parte di un vecchio blocchetto inutilizzato, è stata compilata di recente?
    Come per dimostrare un pagamento a suo tempo avvenuto… ma in realtà non effettuato?

    Fino a quanto tempo si può richiedere alla banca l’assegno in causa?

  8. c0cc0bill ha detto:

    Il 04/08/08 ho dato come garanzia di pagamento un assegno di euro 1050,00 dicendo al beneficiario di non emetterlo che avrei pagato il mio debito con tre o quattro comode rate e le davo la mia parola sapendo in cosa intercorrevo se veniva versato l’assegno . alla mia prima rata lo contatto avvisandolo del mio primo rimborso e a malincuore scopro che aveva versato il mio assegno e che erano già intercorsi 4 giorni dall’ immissione . a quel punto mortificata chiamo la banca e spiego l’ accaduto e sembra volermi comprendere e aiutare ma poi le cose cambiano . mi arriva per posta un foglio informativo dove indica la data di termine di attesa 10/10/08 io nel frattempo verso la cifra con le spese di mora nel tempo limite e a quel punto la banca inizia a dirmi che non puo’ pagarmi l’assegno ne’ in modo parziale ne’ dell’intero importo e mi avvisano che il 15/10/08 verrò segnalata al cai per cause inspiegabili. chiamo il beneficiario e spiego il tutto il quale mi risponde che l’assegno c’e’ l’ha lui in mano già dalla prima mandata .ora la banca si trattenuta i miei soldi senza neppure pagarmi l’assegno .ora mi ritrovo a dover in qulche modo a pagare e in questo momento sono in grande difficolta economica non guadagno molto e devo mantenere 2 figli minori tenendo anche conto che la banca si è trattenuta i miei soldi utili per poter saldare il contenzioso. la mia domanda è la seguente sono iscritta ugualmente al cai anche se l’assegno è in mano al beneficiario e cosa puo fare ora lui contro di me?come posso venire a capo risolvendo questo fattaccio? mi creda sono molto angosciata e mortificata . grazie per cortese attenzione attendo fiduciosa un riscontro .

    Commento di lorena | Martedì, 28 Ottobre 2008

    Chissà perchè finisce sempre così quando si lasciano assegni postdatati in garanzia.

    Il tuo creditore ha probabilmente già fatto protestare l’assegno. Un assegno protestato è un titolo esecutivo.

    Il che significa che potrà ottenere molto facilmente un atto di precetto e procedere con quello al pignoramento.

  9. lorena ha detto:

    salve il 04/08/08 ho dato come garanzia di pagamento un assegno di euro 1050,00 dicendo al beneficiario di non emetterlo che avrei pagato il mio debito con tre o quattro comode rate e le davo la mia parola sapendo in cosa intercorrevo se veniva versato l’assegno . alla mia prima rata lo contatto avvisandolo del mio primo rimborso e a malincuore scopro che aveva versato il mio assegno e che erano già intercorsi 4 giorni dall’ immissione . a quel punto mortificata chiamo la banca e spiego l’ accaduto e sembra volermi comprendere e aiutare ma poi le cose cambiano . mi arriva per posta un foglio informativo dove indica la data di termine di attesa 10/10/08 io nel frattempo verso la cifra con le spese di mora nel tempo limite e a quel punto la banca inizia a dirmi che non puo’ pagarmi l’assegno ne’ in modo parziale ne’ dell’intero importo e mi avvisano che il 15/10/08 verrò segnalata al cai per cause inspiegabili. chiamo il beneficiario e spiego il tutto il quale mi risponde che l’assegno c’e’ l’ha lui in mano già dalla prima mandata .ora la banca si trattenuta i miei soldi senza neppure pagarmi l’assegno .ora mi ritrovo a dover in qulche modo a pagare e in questo momento sono in grande difficolta economica non guadagno molto e devo mantenere 2 figli minori tenendo anche conto che la banca si è trattenuta i miei soldi utili per poter saldare il contenzioso. la mia domanda è la seguente sono iscritta ugualmente al cai anche se l’assegno è in mano al beneficiario e cosa puo fare ora lui contro di me?come posso venire a capo risolvendo questo fattaccio? mi creda sono molto angosciata e mortificata . grazie per cortese attenzione attendo fiduciosa un riscontro .

  10. Cristiano ha detto:

    grazie della risposta e scusa il disturbo….

  11. karalis ha detto:

    Nel caso precedente, nei confronti di chi dei due soggetti può essere avanzata un’azione esecutiva, precetto o decreto ingiuntivo, per il recupero dell’assegno protestato? Grazie

    Commento di Cristiano | Venerdì, 12 Settembre 2008

    Insomma, secondo te cosa è un “delegato” e di chi è la responsabilità della scelta del delegato?

    L’azione esecutiva è sempre rivolta al delegante.

    Il delegante può poi rifarsi, in altro procedimento, sul delegato ….

  12. Cristiano ha detto:

    Salve, e nel caso precedente, nei confronti di chi dei due soggetti può essere avanzata un’azione esecutiva, precetto o decreto ingiuntivo, per il recupero dell’assegno protestato? Grazie

  13. karalis ha detto:

    Se una persona con delega di firma su conto bancario emette un assegno che non è coperto, chi ne paga le conseguenze? Chi firma o l’intestatario del conto?
    Grazie

    Commento di Raffy | Venerdì, 5 Settembre 2008

    Nell’ipotesi di assegno tratto dal delegato su un conto corrente cointestato, i soggetti da protestare saranno tutti i cointestatari, siano in essi regime di “firme congiunte” che di “firme disgiunte”, in quanto il conferimento di una delega deve necessariamente essere effettuato da tutti i cointestatari (art. 12 ” Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”)

  14. Raffy ha detto:

    Salve, se una persona con delega di firma su conto bancario emette un assegno che non è coperto chi ne paga le conseguenze? Chi firma o l’intestatario del conto?
    Grazie

  15. karalis ha detto:

    alla data del 9/06/2005 mi e’ stato rilasciato come pagamento quietanza di assicurazioni un assegno postale di euro 600 , e’ stato da me portato alla mia banca per l’incasso , ma dopo un po di giorni la banca mi comunicava che e’ andato al protesto per mancanza di fondi , il soggetto e’ stato da me avvicinato diverse volte per invitarlo a pagare, ma sino ad oggi nulla di positivo. desidero sapere se potro’ agire legalmente per il recupero della somma , o siamo in ritardo. vi ringrazio di cuore per la risposta.

    Il termine per esercitare azione di regresso è di sei mesi dalla scadenza dell’assegno non pagato.
    Con l’azione di regresso avresti potuto accedere ad una procedura giudiziale di recupero del credito semplificata e più rapida. In pratica precetto e pignoramento di beni mobili, immobili o presso terzi.

    Adesso puoi solo effettuare una azione c.d. causale. Cioè procedere per decreto ingiuntivo dimostrando praticamente che a fronte di un contratto e dell’emissione di una polizza assicurativa non c’è stato alcun corrispettivo.

    Poichè però il termine di prescrizione per richiedere pagamenti per polizze assicurative è un anno, io spero che tu abbia (entro il 9 giugno 2006) inviato comunicazione al debitore in cui lo inviti a corrispondere il premio non pagato.

    Se non lo hai fatto, tieni presente comunque che l’ultima funzione del protesto, conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, è la sua assimilazione alla costituzione in mora del debitore, con la conseguente produzione di effetti interruttivi della prescrizione.

    Insomma, la cosa diviene sempre più difficile, ma comunque, volendo, potresti ancora procedere assistito da un ottimo avvocato.

    Sempre che ne valga la pena….

  16. romeo raffaele ha detto:

    alla data del 9/06/2005 mi e’stato rilasciato come pagamento quietanza di assicurazioni un assegno postale di euro 600 , e’ stato da me pèortato alla mia banca per l’incasso , ma dopo un po di giorni la banca mi comunicava che e’ andato al protesto per mancanza di fondi , il sogetto e’ stato da me avvicinato diverse volte per invitarlo a pagare , ma sino ad oggi nulla di positivo. desidero sapere se potro’ agire legalmente per il recupero della somma , o siamo in ritardo. vi ringrazio di cuore per la risposta.

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