Assegno protestato – prescrizione dell’azione di regresso

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui (articolo 75 L.A.).

Trascorso tale termine è sempre possibile l’azione causale, che è l’azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante.

La normativa vigente subordina il regresso, esercitatile dal portatore quando l'assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che la stessa disposizione qualifica equipollenti.

28 Agosto 2013 · Chiara Nicolai




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2 risposte a “Assegno protestato – prescrizione dell’azione di regresso”

  1. Fernando Molinari ha detto:

    L’istituto bancario può dichiarare che la sottoscrizione del traente apposta sull’assegno bancario non è chiaramente leggibile, ragione per cui non procede al pagamento anche se c’è la provvista ?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Negli ultimi tempi le banche sono state condannate al risarcimento danni dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e dalla Corte di Cassazione per aver pagato assegni, poi disconosciuti dal traente, la cui la firma non era ritenuta conforme a quella depositata.

      Ora le banche hanno imparato la lezione e stanno attente, anche a costo di creare disservizi a chi emette l’assegno. Come spesso avviene, le sentenze a favore dei clienti ci si ritorcono contro.

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