Assegno privo di adeguata copertura e sospensione della scadenza dei termini di presentazione dei titoli di credito di cui all’articolo 11 del decreto legge 23/2020

In presenza di assegno presentato all'incasso in vigenza articolo 11 decreto legge 23/2020 - non pagato per mancanza provvista - l'assegno non è stato protestato. La banca ha informato che trascorsi 60 giorni senza che l'importo sia stato corrisposto al creditore unitamente agli oneri accessori, provvederà alla segnalazione al CAI di cui all'art. 9 e 9 bis L. 386/90 con relative conseguenze (chiusura di tutti i rapporti rapporti bancari e postali, ecc..) con conseguente inevitabile fallimento dell'impresa.

E' nostra opinione che la situazione emergenziale che ha determinato l'adozione del provvedimento eccezionale di sospensione dei protesti sia applicabile anche agli atti conseguenti, ivi inclusa la segnalazione al CAI. Gradiremmo motivato parere. l'eventuale foro competente è quello di roma.

L’articolo 32 del Regio Decreto 1736/1933 dispone che l’assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, di quindici giorni se pagabile in altro comune. I termini decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.

Questo vuol dire, ad esempio che, scaduti i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l'assegno) ha la facoltà di ordinare alla propria banca di non pagare l'assegno scaduto.

La legge, infatti, stabilisce che l’ordine di non pagare l’importo facciale dell’assegno bancario, o postale, ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione. La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell’affidamento del beneficiario, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l’assegno essere pagato anche successivamente alla sua scadenza.

Scaduti i termini di presentazione, pertanto, l'assegno eventualmente scoperto o semplicemente oggetto di revoca di pagamento, non è più protestabile o segnalabile nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI). Il beneficiario può comunque agire nei confronti del traente inadempiente (colui che ha emesso l'assegno privo di provvista o che ne ha revocato il pagamento dopo lo spirare dei termini di scadenza) con l'attestazione di mancato pagamento trascritta dalla banca sul modulo (cosa che rende l'assegno impagato un titolo esecutivo a tutti gli effetti) notificando al traente il precetto ed avviando le procedure di riscossione coattiva senza nemmeno passare per il giudice.

Inoltre, anche se presentato al pagamento nei termini previsti dalla legge e risultato privo dei sufficienti fondi di copertura, per l'assegno scoperto non trasferibile (o trasferibile senza girate) il protesto è pressoché inutile e si risolverebbe esclusivamente in un aggravio di spese notarili da anticipare per il beneficiario e da restituire (oltre all'importo facciale ed alle penalità previste in caso di pagamento tardivo) per il traente.

Su quest'ultima considerazione (l'inutilità di elevare il protesto per un assegno scoperto non trasferibile oppure trasferibile senza giranti) è intervenuto sin dal 2013 l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione 2567, chiarendo che, in caso di mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista ed in assenza di giranti obbligati in via di regresso, deve escludersi che la mancata levata del protesto, da parte della banca, possa essere qualificata come illegittima e tale da giustificare un risarcimento danni per il beneficiario dell’assegno, quando essa abbia provveduto alla segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI).

Infatti, a differenza della pubblicazione nel registro informatico dei protesti (RIP), che ha come unica finalità quella di dare notizia del mancato pagamento del titolo, la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni è diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della revoca di sistema che – aggiungendosi a quella di carattere pecuniario, irrogata dal Prefetto comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di ogni autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi, nonché il divieto, per qualunque banca e ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Tali misure comportano il temporaneo allontanamento del debitore inadempiente dal sistema bancario e, dunque, l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano della reputazione creditizia.

La potenziale idoneità della segnalazione in CAI ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all’intera collettività. E deve pertanto escludersi che l’omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell’assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima, in quanto contraria a buona fede.

Ciò è ancor più evidente quando l’avvio della procedura per la segnalazione sia determinata dal mancato pagamento per difetto di provvista. In questo caso, infatti, la segnalazione è preceduta da un preavviso di revoca diretto ad offrire al traente la possibilità di evitare l’iscrizione in CAI effettuando il pagamento dell’importo facciale dell’assegno, maggiorato degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la costatazione equivalente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Si tratta di un beneficio che si è inteso accordare al debitore, in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione. Ma non può negarsi che tale previsione, risolvendosi in un incentivo al volontario (e sollecito) adempimento della prestazione, possa risultare vantaggiosa anche per il creditore.

La discussione fin qui svolta è stata finalizzata semplicemente a concludere che l'omesso protesto dell'assegno impagato, al verificarsi di alcune condizioni, costituisce ormai prassi bancaria e non può essere assolutamente (ed erroneamente) ricondotto ad una presunta sospensione dei protesti (e/o delle segnalazioni in CAI) intervenuta ex articolo 11 del decreto legge 23/2020.

Ed infatti, l'articolo appena citato si limita semplicemente a sospendere i termini di scadenza dell'assegno dal 9 marzo al 30 aprile 2020, nel senso che, ad esempio, per un assegno emesso a Roma in data 8 marzo 2020, tratto da un conto corrente di una filiale operativa di Roma, e dunque pagabile allo sportello romano della banca entro il termine del 17 marzo 2020, il termine di scadenza per la presentazione allo sportello (ai fini dell'eventuale protesto o dell'eventuale 'iscrizione in CAi, ma non del pagamento che deve essere effettuato lo stesso giorno di presentazione - si legga a tale proposito il comma 2 dell'articolo 11) si sposterebbe al primo maggio. Con la conseguenza che ove mai l'assegno risultasse privo di provvista, il primo di maggio potrebbe essere ancora protestato oppure oggetto di segnalazione in CAI. E solo dal primo maggio decorrebbero i 60 giorni perchè il traente possa effettuare il pagamento ed evitare l'iscrizione in CAI.

Con l'articolo 11 del decreto legge 23/2020, almeno, non viene conferita al traente di un assegno scoperto l'immunità dall'essere censito nel Registro Informatico dei Protesti (RIP) o nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

17 Ottobre 2022 · Simonetta Folliero




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