Assegno per il nucleo familiare – Regole in caso di separazione personale dei coniugi

Assegno per il nucleo familiare - finalità e tutele

L’assegno per il nucleo familiare è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico.

L'assegno per il nucleo familiare è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - ha natura assistenziale.

Ne consegue che il reddito rilevante ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, rilevando il reddito di quest'ultimo solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza.

Nel periodo in cui era in vigore l'istituto degli assegni familiari sono state emanate due norme per regolare le situazioni di conflitto fra coniugi separati e favorire in ogni caso il coniuge cui erano affidati i figli, indipendentemente dalla titolarità del diritto alla corresponsione degli assegni.

La prima prevede che il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge; la seconda, sulla parità di trattamento tra uomini e donne, dopo avere previsto che tutte le prestazioni in favore della famiglia possono essere corrisposte, in alternativa, alla donna lavoratrice, con gli stessi limiti previsti per il lavoratore, stabilisce che nel caso di richiesta di entrambi i genitori (le prestazioni) debbono essere corrisposte al genitore con il quale il figlio convive.

Assegno per il nucleo familiare in caso di separazione personale dei coniugi

Abolito l'istituto degli assegni familiari queste due norme sono rimaste in vigore (perché non abrogate esplicitamente o implicitamente da norme successive). La prima, ai fini della scissione fra titolarità del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso e la seconda per regolare le situazioni di conflitto fra coniugi separati che abbiano entrambi diritto alla corresponsione.

La finalità assistenziale del nuovo istituto e le norme di legge vigenti inducono a ritenere che il reddito da tenere presente ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche, se titolare del diritto alla corresponsione. Il reddito di quest'ultimo viene tuttavia preso in considerazione per stabilire il diritto alla erogazione della provvidenza assistenziale. Una volta stabilita la spettanza dell'assegno, l'ammontare viene determinato sulla base del reddito del nucleo familiare del affidatario.

Pertanto l'eventuale pretesa dell'INPS di voler considerare il requisito reddituale del coniuge affidatario ai fini della spettanza della prestazione e non solo per la determinazione dell'ammontare dell'assegno è palesemente infondata.

In pratica: in caso di separazione personale dei coniugi, per fruire del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare deve essere preso in considerazione il reddito del coniuge legalmente ed effettivamente separato, non affidatario dei figli e titolare del diritto alla corresponsione. Una volta stabilito tale diritto, l’ammontare dell’assegno verrà determinato sulla base del reddito del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 6351/15.

1 Aprile 2015 · Ornella De Bellis


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